... censurabile la loro condivisione.
Sul risarcimento del danno ### allora, alle conseguenze di carattere risarcitorio, il relazione alla sola posizione di ### va osservato come “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, di recente, Cass. civ. sez. VI, 31.03.2021, n. 8861).
La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione.
Nella fattispecie, questi elementi sono stati oggetto di puntuale allegazione e prova ad opera dell'attore, ### che ha fornito elementi utili ad apprezzare la diffusione della notizia diffamante (tenuto conto del (leggi tutto)...
causa n. 694/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenia Di Bella