... dal ricorrente.
8) Complessivamente il ricorso va rigettato.
9) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 11.000,00 , per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella ### di Consiglio del 3 aprile 2025 dalla ### sezione civile della Corte di Cassazione.
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