... che, nel caso de quo risale al 31.10.03, laddove le dimissioni rese dall'1.4.05 appaiono far ricadere la fattispecie de qua nell'ambito del disposto di cui al comma 1 della norma de qua, terzo periodo. Di qui l'infondatezza della domanda come proposta con riferimento agli “importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”, da intendersi riferiti agli emolumenti retributivi corrisposti (nel caso de quo, non corrisposti, ma da corrispondere, secondo la tesi del ricorrente).
Al riguardo, però, reputa il giudicante che il termine “importi corrisposti” non appaia riferibile al trattamento di previdenza, previsto dal secondo comma, sia perché il trattamento previdenziale non implica corresponsione di alcunché, sia perché il comma successivo prevede che “il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”. Conseguentemente, va accolta in parte la domanda attorea, limitatamente al riconoscimento a fini previdenziali del periodo di congedo straordinario in contestazione dall'1.1.02 al 31.10.03.
3.- Non appare meritevole di accoglimento, invece, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del (leggi tutto)...
causa n. 8195/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Manzon Roberta