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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2639/2026 del 23-04-2026

... -definito piano di “retention” 2022- avendo dato le dimissioni nella vigenza dello stesso ovvero prima del 31/03/2025; accertato che, con il detto accordo, l'avv. ### ed ### -per l'ipotesi di dimissioni della lavoratrice nella vigenza del patto di stabilità-, hanno altresì convenuto e stabilito, in favore della ### una clausola penale risarcitoria nella misura lorda delle tranches di retention bonus già percepite dalla lavoratrice; accertato che alla data delle dimissioni, l'avv. ### aveva percepito due rate di retention bonus, aprile 2022 ed aprile 2023, pari all'importo lordo di € 20.000,00 e che, quindi, la penale risarcitoria dovuta dalla lavoratrice è pari alla somma di € 20.000,00; per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 3.783,45 a saldo della penale prevista nell'accordo di stabilità -definito piano di “retention” 2022- oltre interessi e rivalutazione; - in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della penale risarcitoria, accertato l'inadempimento dell'avv. ### al patto di stabilità del 15/04/2022 -definito piano di retention 2022- in ragione ed in conseguenza del mancato rispetto del (leggi tutto)...

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causa n. 21722/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Redavid Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11348/2026 del 27-04-2026

... discussione i propri inadempimenti posti a fon damento delle dimissioni del lavorato re (vale a dire, secondo quanto constatato dalla Corte, “il mancato pagamento degli emolumenti retributivi”). Piuttosto, la causa petendi in fatto e in diritto della sua domanda riconvenzionale s'incentrava e si risolveva nel sostenere che si trattasse di “dimissioni volontarie” “rassegnate senza il rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto”; tesi, questa, che, per qu anto già detto, è errata anzitutto in fatto e perciò in diritto. 23. Per completezza, nota il ### o che tu ttora la ricorrente non deduce sotto alcun profilo, suscettibile di ipotetico vaglio in questa sede di legit timità, l'erroneità del proprio inadempimento affermato ### dai giudici di secondo grado; e peraltro quanto ritenuto da questi ultimi per disattendere i precedenti motivi d'appello, in base a statuizioni in questa sede di legittimi tà confermate, riprova detto inadempimento; un inadempimento che, per quello che riferisce la stess a ricorrente (v. pag . 5 del ricorso), atteneva qu anto meno alla non lieve somma in linea capitale di € 22.935,87, oggetto dell'ingiunzione opposta dalla società. 24. La (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4065/2026 del 30-04-2026

... alla parte che domanda in giudizio l'indennità di mancato preavviso, l'onere della prova dell'unilaterale recesso (rispettivamente licenziamento o dimissioni) della controparte e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto”) (Cass. lav. 16/06/1987, n. 5345). Tale prova deve ritenersi sia emersa sia dalla prova documentale (tempestiva presentazione della querela), sia da quella orale (deposizione testimoniale); in altri termini, il licenziamento deve ritenersi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/04/2026 essere stato intimato “in tronco”, con effetto immediato e senza preavviso , in occasione del decesso del sig ### presso la cui abitazione la ricorrente prestava servizio. 3. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, competono alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico ricevuto e quanto invece le sarebbe spettato per la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro svolto a tempo pieno, il lavoro straordinario, le quote di tredicesima mensilità, l'indennità di mancato preavviso ed il ### Dette differenze possono essere (leggi tutto)...

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causa n. 1088/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberto De Matteis

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 3216/2026 del 03-03-2026

... della somma di euro 1.740,00 oltre ### Infine, nel preavviso di fattura n. 1 del 3 febbraio 2017 risulta richiesto anche il complessivo importo di euro 300,00 per i verbali dell'assemblea dei soci della ### s.r.l. (poi in liquidazione) per le adunanze del 01.07.2015 e del 14.07.2016 nel corso delle quali si prendeva atto delle dimissioni del precedente amministratore e si deliberava la nomina del nuovo. Senonché, prestazioni analoghe risultano essere state conteggiate anche nella fattura n. 19 del 2 agosto 2016, pacificamente già pagata. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dai rilievi di cui sopra, a paralizzare in radice la pretesa azionata dalla #### di ### s.a.s. in liquidazione - anche per la minor consistenza del credito astrattamente riconoscibile sulla scorta delle previsioni contrattuali - vale la circostanza che la predetta società, pur a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, non ha dimostrato di aver eseguito l'incarico professionale affidatole con la diligenza qualificata e la perizia dovute né di aver provveduto, alla cessazione dell'incarico, a riconsegnare alla ### s.r.l. in liquidazione tutti i libri sociali ed i documenti contabili (leggi tutto)...

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causa n. 56822/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Clelia Buonocore

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Tribunale di Crotone, Sentenza n. 266/2023 del 23-03-2023

... 354,28 scaturita dall'indennità sostitutiva del preavviso (€ 4.782,85 : 13,5)” che, al contrario, come sopra detto, non spettano. Invero, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, afferendo ad un periodo non lavorato, non riguarda il sinallagma contrattuale e, pertanto, non dev'essere inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. fra le altre (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009 21216 , Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del 2015 e Cass. 1581/2023), peraltro neppure essendo stata calcolata in sede monitoria, come risulta dai relativi conteggi (cfr. all. 8 fascicolo monitorio). Infine, essendo pacifico fra le parti il pagamento della somma netta dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto secondo quanto riportato nella busta paga di marzo 2022 in data ### (all. 6 ric.) ed essendo stata depositata in copia cartacea la quietanza di versamento della relativa imposta all'erario versata in data ###, come riprodotta all'interno delle note conclusive depositate dall'opponente del 13.3.2023, residua a favore del lavoratore opposto il diritto al pagamento della maggior quota di trattamento di fine rapporto la somma lorda di € 59,60, oltre interessi (leggi tutto)...

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causa n. 1937/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Neri Caterina

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