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Banca Dati della Giurisprudenza Civile

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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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15

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1040/2026 del 24-03-2026

... rinnovo del rapporto prima della data del suo tacito rinnovo (che sarebbe avvenuto il ###), per la sussistenza di una delle ragioni tipizzate dall'art. 3 lett. a) legge 431/1998. A questo proposito, va detto che la comunicazione del diniego di rinnovazione effettuata dal ricorrente appare ossequiosa del disposto dell'art. 3 l. n. 431 del 1998, nel senso che essa conteneva una specificazione analitica del motivo del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, evidenziato con l'intenzione di destinare l'immobile in parola ad uso abitativo del proprio stretto familiare ###. Trattasi del resto di un onere di mera enunciazione (e non di rigorosa prova) della sussistenza del motivo diniego di rinnovo, rinviandosi ogni questione circa la veridicità dell'effettiva esigenza di disponibilità dell'alloggio manifestata dalla locatrice alla facoltà di reazione del conduttore allestita nel comma 5° dell'art. 3, l. n. 431/1998, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 18/07/2013, n. 17577). Conseguentemente, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente a norma dell'art. 30 della l. 27 luglio 1978 n. 39, onde va dichiarata la risoluzione (leggi tutto)...

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causa n. 7146/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Stanziola

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11

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 348/2026 del 25-05-2026

... ritenere tempestivamente e legittimamente esercitato il diniego di rinnovo alla prima scadenza. All'accertata risoluzione consegue l'ordine di rilascio e liberazione dell'appartamento. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione per diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione per uso abitativo dell'immobile sito in ### alla via della ### n. 9, concluso tra ### (in qualità di locatore) e #### (in qualità di conduttore) e, per l'effetto, ordina a quest'ultima l'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose in favore del ricorrente. Condanna altresì la parte resistente rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 302,99 per spese, € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Sentenza resa ex articolo 447 bis c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale del 25.5.2026. Macerata 25/05/2026 Il Giudice dott. ### (leggi tutto)...

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causa n. 1999/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rana Umberto Francesco Martino

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 652/2026 del 29-01-2026

... comproprietaria ### aveva stipulato un contratto di locazione del medesimo immobile in favore della predetta società, dalla quale il ricorrente era stato nel frattempo escluso, per un canone mensile di € 750,00. Analogamente, con contratto della stessa data (01.03.2014), sempre la sola ### aveva concesso in locazione anche il secondo immobile (sub 6) allo "### per un canone mensile di € 250,00. Il ricorrente dedusse che entrambi i contratti, pur formalmente stipulati per la durata di nove anni con rinnovo di sei anni, dovessero qualificarsi come locazioni ultranovennali, stipulati in violazione dell'art. 1108, comma 3, c.c., in quanto contenevano la clausola di espressa rinuncia della locatrice, "per sé e per i suoi aventi causa", alla facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, clausola che rendeva certa la durata complessiva di quindici anni. ### lamentò, altresì, l'irrisorietà dei canoni pattuiti rispetto ai valori di mercato, circostanza che era risultata comprovata dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in un altro precedente giudizio tra le medesime parti (R.G. 4731/2014), definito con sentenza del Tribunale di ### n. 2124/2018, con la quale (leggi tutto)...

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causa n. 540/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D' Amore Assunta, Elefante Regina Marina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 5990/2026 del 16-04-2026

... preavviso non inferiore a sei mesi - comunicato il proprio diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, ex art. 3, I comma, lett. a), l. 431/1998, indicando il motivo del diniego nella necessità di destinare l'immobile a uso abitativo proprio e dei propri familiari. In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. 431/1998, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al III comma del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità (si veda sul punto Cass. 10.12.2009, n. 25808). Nella comunicazione del locatore di (leggi tutto)...

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causa n. 30072/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatori Chiara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10834/2026 del 23-04-2026

... locatrice, ottenuto il rilascio dell'immobile per diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopo comunicato; questa Corte ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non attenend osi al principio massimato, aveva rilevato d'uf ficio, senza consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernente la circost anza che la disdetta e ra relativa alla second a scadenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore. Non è stata in alcun modo affermata una opzione in favore del modello ordinario rispetto a quello alternativo. Neppure l'assorbimento degli altri motivi consente di ritenere vincolanti le motivazioni adottate dalla Corte territoriale prima dell'annullamento, poiché in quella sede la Corte d'appello aveva affermato che , sia considerando la locazione t ra le parti corrispondente al modello alternativo di cu i all'art. 2 , comma 3, legge 431/1998, sia inquadrando la locazione nel modello ordinario, la disdetta sarebbe stata comunque relativa, in entrambi i casi, alla seconda scadenza e, quindi, si esulerebbe dal meccanismo di (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Rubino Lina, Positano Gabriele

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