... non era stata riparata definitivamente, ma che il meccanico decideva arbitrariamente ed illegittimamente di non restituirgli l'autovettura promettendo di riconsegnarla unicamente previo pagamento da parte del ### della somma di € 400,00 per l'intervento effettuato nel 2014 (oggetto della fattura n. 711 del 13/9/2014 di € 422,12)
relativo allo smontaggio parziale del motore, la pulizia del radiatore e la prova idraulica della testata.
Pertanto, ### ha erroneamente ritenuto, con il proprio rifiuto alla restituzione dell'autovettura, di potersi legittimamente avvalere del diritto di ritenzione previsto dall'art. 2756 c.c. che statuisce che “i crediti per prestazioni e spese relativi alla conservazione o al miglioramento di beni mobili (tra cui va ricompreso il credito del meccanico che ha riparato l'auto), oltre ad avere privilegio sui beni stessi, consentono al creditore di ritenere il bene fino al soddisfacimento”. Ed inoltre, il meccanico e l'autofficina sono tenuti a custodire gratuitamente la vettura del cliente fino a quando la riparazione è stata effettuata. (Così Cass. Civ. sez. VI, 27.08.2020
sent. n. 17918).
Tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un'indebita (leggi tutto)...
causa n. 8989/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Ansalone Antonio