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Banca Dati della Giurisprudenza Civile

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Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 55/2020 del 17-01-2020

... evidenziato che quello in corso non è un giudizio di divisione del tutto “autonomo”, ma è strumentalmente e teleologicamente collegato alla sottostante esecuzione, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come “in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato” (Così Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, 6072 ). La giurisprudenza di merito sul punto ha pure efficacemente evidenziato come tale giudizio costituisca un “procedimento incidentale di cognizione strumentale alla realizzazione del procedimento esecutivo” (così, Tribunale Prato, 09/05/2011). Quanto sopra impone la considerazione a mente della quale lo scopo della divisione cosiddetta endoesecutiva deve essere ritenuto quello di tramutare la quota del bene del debitore in una somma di denaro da distribuire ai creditori nel giudizio di esecuzione. (leggi tutto)...

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causa n. 2247/2014 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ottavi Simona

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 14298/2025 del 16-10-2025

... affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 sopra citata segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale ### e difformità parziale (non impediente)” (cfr. 28666/2024 e Cass. 2062/2024). Né, infine, sarebbe possibile, in ipotesi, applicare l'art. 2932 c.c., poiché la regolarità urbanistica è presupposto essenziale anche per l'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c., sebbene la sua mancanza non implichi la nullità del contratto preliminare (cfr. Cass. 12654/2020 e 23388/2019). Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande di divisione proposte dalle parti, rimanendo assorbita ogni altra connessa domanda con compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., stante la parziale reciproca soccombenza, con oneri della disposta CTU definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: - dichiara improcedibili, per (leggi tutto)...

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causa n. 75569/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Erasmo Gabriello

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 891/2024 del 04-11-2024

... sulla base del principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c. che sancisce che le domande di ### il: 22/01/2025 n.###/2025 importo 208,75 divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'articolo 1113 c.c.. Tale principio trova applicazione, altresì, nelle ipotesi di giudizio di divisione cd. “endoesecutiva”, il quale, si caratterizza per essere un autonomo e distinto giudizio rispetto al processo esecutivo presupposto (cfr. Cass. n. 2889/1982; Cass. n. 6072/2012) con il quale, tuttavia, si trova in rapporto di strumentalità necessaria (cfr. Cass. n. 25021/2019) dal quale origina. In tale contesto è, inoltre, conferita speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione al creditore procedente e al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (cfr. Cass. 6072/2012). Ciò premesso, dunque, anche nei giudizi di divisione endoesecutiva occorre procedersi all'accertamento dell'effettiva titolarità in capo ai comproprietari, qualora, come nel caso di specie, i beni siano a loro (leggi tutto)...

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causa n. 74/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicolo' Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2908/2026 del 23-02-2026

... Sez. Un., 25021/2019 “In materia urbanistica, la divisione endoesecutiva e quella endoconcorsuale di un fabbricato abusivo va ricompresa tra gli atti sottratti alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985. Inoltre, il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria” rispetto ad esso. Sicché la possibilità di espropriare i fabbricati abusivi, nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, è necessaria per assicurare ai creditori di chi è proprietario esclusivamente di fabbricati abusivi la medesima tutela giurisdizionale dei diritti che è assicurata ai creditori di chi è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi, risultando così implicata dai principi costituzionali di cui agli artt. 3, primo comma e 24 Cost. e coerente con essi. Deve pertanto escludersi che le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985 pongano norme che possano essere definite “eccezionali” e che l'interpretazione di esse incontri limiti di (leggi tutto)...

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causa n. 28143/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Claudia Colicchio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 601/2026 del 10-01-2026

... esecuzione immobiliare, introduceva il giudizio di divisione endoesecutiva e conveniva, innanzi al Tribunale di Campobasso, o ltre ai condebitori esecutati, i creditori intervenuti nella procedura esecutiva (### nio di ### s.n.c., l'Ind ustria ### me di ### e ### s.a.s., ### e & c. s.a.s. , l'INPS, sede di ###, i creditori iscritti non inte rvenuti (### s.p.a., ### dei ### di ### s.p.a., ### s.p.a.), i comproprietari dei beni staggiti (### nato il 2712.51, ### nato il ###, ### , ##### il Comune di #### B artolomeo, Lib era ##### e ###, chiedendo la determinazione delle quote di appartenenza dei condebitori esecutati, tramite C.T.U., sulle quali proseguire l'esecuzione immobiliare, nonché la divisione dei cespiti con at tribuzione ai singoli condivide nti dell e quote a ciascuno di e ssi spettanti. Disposta la c.t.u. e trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 23.11.2017, il Giudice istruttore, dopo av ere rilevat o che l'esecutato ### aveva eccepito che la ### s.p.a. non aveva dato prova della titolarità del credito, rimetteva la causa sul ruolo, ritenendo necessario acquisire in visione il fascicolo della procedu ra esecutiva n.86/2009 R.G., onde verificare la p roduzione (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Gorgoni Marilena

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