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Tribunale di Cremona, Sentenza n. 184/2026 del 10-04-2026

... giudizio sui rimanenti beni oggetto della presente divisione (esclusi quindi gli immobili oggetto di domanda di usucapione), dichiarando lo scioglimento delle comunioni per quota indivisa e disponendo ### d'### sul rimanente compendio con particolare riferimento ai beni siti in Comune di ### d'####, censiti nel ### al: Foglio 18 ###161, seminativo 1, Ha 00.46.00, RDE 22,57, RAE 26,13; ### 21 ###1, seminativo 1, Ha 00.28.40, RDE 13,93, RAE 16,13; ### 21 ###2, seminativo 1, Ha 00.41.80, RDE 20,51, RAE 23,75; ### 21 ###40, seminativo 1, Ha 02.87.20, RDE 140,91, RAE 163,16; In totale Ha 4.03.40. ### G. 21 ###28, pioppeto 2, Ha 00.05.50, RDE 2,84, RAE 0.51; ###37, seminativo 1, Ha 02.68.90, RDE 131,93, RAE 152,76; ###71, pioppeto 2, Ha 00.00.05, RDE 0,03, RAE 0,1; con formazione delle masse ereditarie da dividersi e delle singole quote, diretta ad accertare, se necessario tenendo conto del criterio delle masse plurime, la comoda o non comoda divisibilità dei beni immobili per cui è causa secondo le quote di comunione ed il valore degli stessi, volta alla formazione, se possibile di lotti da attribuire alle parti secondo le rispettive quote o, in subordine, di porzioni anche diseguali con (leggi tutto)...

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causa n. 2418/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gradi Antonia, Lucia Ilaria Laudani

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 1353/2026 del 25-02-2026

... l'art. 96 del R.D. 267 del 1942. Nel giudizio di divisione, infatti, possono essere accertati soltanto i debiti del condividente fallico siccome riferibili a un eventuale conguaglio, considerata la strumentalità di tale debito rispetto all'attività divisoria (### 1, Sentenza n. 3738 del 02/06/1988). *** VIII. ###. La controversia ha avuto a oggetto la distribuzione delle masse plurime tra le parti coinvolte a diverso titolo e per quote non uguali. La vicenda divisoria è risultata connessa alla questione controversa relativa alla natura simulata della vendita conclusa tra ### in favore del figlio ### -dissimulante una donazionedecisa con sentenza parziale del 10 gennaio 2023. Il valore della causa principale va determinato in base a quello dell'asse delle masse plurime da dividere, e cioè: euro 167.333+231.333= 398.666,00. Tenuto conto della complessità della lite il Collegio ritiene applicabile il valore medio fissato nella tabella allegata al D. n. 55 del 2014 per ciascuna fase e perciò euro 22.457,00. Tenuto conto della natura della lite e dell'esito delle questioni controverse, le spese vanno compensate tra tutte le parti eccetto con riguardo al convento ### che, (leggi tutto)...

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causa n. 3533/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dragna Giuseppa, Maria Letizia Barone, Filippo Lo Presti

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1686/2025 del 20-12-2025

... quindi o essere assegnato con un successivo progetto di divisione o rimanere in comunione, avendo lo stesso dimensioni tali da consentirne l'utilizzo da parte dei tre condividenti […]” (cfr. pag. 4 della relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 18 maggio 2022)”, - che “la provenienza da titoli diversi delle comunioni anzidette - se, infatti, i beni di cui al punto 1 del progetto illustrato nella tabella a pag. 5 della relazione peritale integrativa ricadono nelle comunioni ereditarie originatesi tra le parti dall'apertura delle successioni dei genitori ### e ### l'area urbana edificabile di cui al punto 2 ricade invece in comunione ordinaria tra i contendenti in quanto donata ai figli dal defunto ### in data 25 agosto 1979 - non osta ad una divisione unitaria delle plurime masse, in quanto siffatta divisione può sempre avvenire per effetto del consenso comunque manifestato (dunque, anche implicitamente) dai condividenti, e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale (Cass. 18910/2020)”, - che “tenuto conto dei crediti vantati dal convenuto ### (leggi tutto)...

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causa n. 527/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Nicolo' Crasci'

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3185/2023 del 12-07-2023

... grado aveva riguardato indistintamente tutte e tre le masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza, e ciò senza alcuna contestazione da parte dei condividenti”. Pertanto, al fine di precisare meglio il dictum di Cass. n. 314/2009 e delle altre citate pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, che “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”; ed, ancora, che: “il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale” (v. Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18910). Ne discende che nella fattispecie in esame, pur venendo in rilievo un giudizio di divisione avente ad oggetto masse plurime ereditarie (successione di ### e di ###, possa comunque procedersi ad una divisione unitaria per effetto del consenso manifestato dai (leggi tutto)...

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causa n. 20001339/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Iervolino Francesca, Ronga Valerio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6157/2025 del 07-03-2025

... legislatore, ai fini dell'imposta di registro, considera la divisione come atto avente natura dichiarativa, sottoponendola alla relativa aliquota dettata in tariffa. 2.5. Ai fini della base imponibile, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1, detta i criteri per determinare la c.d. massa comune, e all'uopo distingue tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso. 2.6. In base alla norma dianzi citata si desume che conta il nesso tra l'oggetto della comunione e il titolo da cui esso deriva: nella comunione ereditaria, la massa dividenda è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse eredit ario netto; n ella comunione ordinaria, la massa comune è costituita dai beni risultanti dal precedente atto che abbia scontato l'imposta dei trasferimenti. 2.7. ###.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4, disciplina, invece, il fenomeno delle c.d. masse plurime, che ricorre quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni derivanti da titoli diversi. 2.8. Questo generalment e accade quando i condividenti siano comproprietari di beni acquistati, in comunione pro indiviso e p er quote uguali, con distinti atti negoziali. (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Dell'Orfano Antonella

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