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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2002/2026 del 30-03-2026

... imprevedibili, che hanno reso l'obbligazione di pagamento eccessivamente onerosa”. 18. Tale dichiarazione, riportata nello stesso foglio in cui è stata stampata la e-mail dell'avv. ### con l'elenco delle fatture non pagate, ha chiaro valore confessorio non dell'intero credito azionato dalla FD, ma certamente del credito portato da tali fatture. Adducendo una impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni verso la FD per impossibilità e/o eccessiva onerosità sopravvenuta, la ### ha riconosciuto l'esistenza dei debiti. 19. Né l'estinzione di tali debiti è stata provata dalla ### mediante la documentazione prodotta nel giudizio. ### conto mostra solo un pagamento del 2019, mentre degli assegni sono state prodotte le sole matrici, con annotazioni provenienti dalla stessa opponente, prive dunque di valore di quietanza. 20. Quanto al mancato ottemperamento all'ordine di esibizione emesso dal giudice nei confronti della FD, esso è certamente rilevante e costituisce argomento di prova in ordine all'estinzione di una parte del credito vantato; se tuttavia, come visto, la ### ha non solo riconosciuto una parte del debito del 2020, ma anche non di averlo potuto adempiere, è evidente che (leggi tutto)...

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causa n. 2595/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Maria Armone

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2859/2025 del 10-07-2025

... dall'art.1467 c.c., collega la riduzione del canone all'eccessiva onerosità che si ponga al di là dell'alea normale di rischio di impresa, sfuggendo dalla suggestione di caricare interamente sui locatori i costi della pandemia e pretendendo che i conduttori si attivino per limitare l'alea governabile della crisi pandemica. Senonché, nella prospettiva dell'art. 1623 c.c., al fine di poter apprezzare l'eccezione di inesigibilità sopravvenuta dell'ammontare originario del canone, occorre che l'interessato assolva all'onere di allegare elementi e dati che possano consentire al giudice una valutazione quantomeno equitativa e non arbitraria, il che non è avvenuto nel caso di specie. Dall'esame degli atti di causa, infatti, non emerge alcun elemento che permetta a questo giudice di valutare concretamente l'incidenza effettiva e reale dell'emergenza pandemica sulla situazione contrattuale del conduttore. Non si sa nulla di come lo stesso operasse prima della pandemia, di quale fosse la sua redditività; di quali fossero i suoi orari di apertura. Nulla è stato consegnato a questo giudice per poter valutare la fondatezza della domanda di riduzione del canone o per poter in qualche modo istruire la (leggi tutto)...

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causa n. 15877/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Filippo Lo Presti

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2019/2024 del 18-01-2024

... c) in ogni caso risoluzione dell'atto d'obbligo per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'obbligazione; d) in ogni caso ce ssazione dell'operatività della polizza a favore dell'assicurato per scadenza del termine e mancato rinnovo e per il mancato versamento dei premi di polizza; e) sulla domanda di regresso/surroga svolta in via subordinata dalla ### nei conf ronti della ### e del coo bbligato in solido, risoluzione ope legis ex art. 1901 c.c. d el contratto assicurativo. Il giudice di primo grado con sentenza n. 981/2013; a) da un lato, rigettava l'opposizione e, nel confermare il decreto ingiuntivo, dichiarava la legittimità della e scussione della polizza n. 18 408; b) dall'altro, accoglieva la do manda di manleva proposta dalla Re ale ### nei confronti d ei terzi chiamati ### s.r.l. e ### condannando questi ultimi a rivaler e la ### d i quanto da questa dovuto all'ente territoriale a titolo di polizza fideiussoria. A tale decisione il giudice perveniva sulla base delle segu enti argomentazioni: a) il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti era configu rabile come un contratto a favore di t erzi caratterizzat o dall'assunzione da parte della compagnia di assicurazioni di (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1343/2026 del 17-03-2026

... risulta - ed a fronte delle lamentele del ### circa l'eccessiva onerosità dei costi di discarica - parte opponente accettava di farsi carico delle analisi di laboratorio. ###. ### in sede di deposizione testimoniale, ha confermato che tali campionamenti furono eseguiti presso la ### a spese del committente proprio per venire incontro alle esigenze dell'appaltatore. La spesa, documentata dalla fattura n. 220/A/2020 (doc. 4 fasc. opponente), ammonta ad € 494,10. Poiché tale onere, secondo la normativa ambientale e la prassi contrattuale, grava sul produttore/detentore del rifiuto (in questo caso l'appaltatore), e non essendo stata contestata l'effettività del pagamento, la domanda di rimborso appare meritevole di accoglimento. b) Sul risarcimento del danno per la mancata chiusura della ### In sede di atto di citazione, l'opponente chiedeva una somma non inferiore ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento per l'impossibilità di ultimare l'iter urbanistico del garage e la conseguente incommerciabilità del bene. ### ha confermato il profilo di inadempimento della ###, atteso che la CTU grafologica ha confermato l'autenticità dell'impegno della ditta a consegnare le "bolle di avvenuto (leggi tutto)...

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causa n. 16730/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vera Marletta

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 622/2026 del 21-03-2026

... anziché la reintegrazione in forza specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima (Cass. civ., sez. II, 22/03/2013, n. 7333). Chiarito quanto sopra in generale, va osservato che la tutela richiesta da parte attrice ha contenuto sia ripristinatorio che risarcitorio, in relazione a quanto dedotto, vale a dire che il convenuto ha realizzato costruzioni urbanisticamente illegittime perché prive di titoli amministrativi legittimanti o in difformità degli stessi e che dette opere implicano la violazione delle norme in materia di distanze nelle costruzioni. Concorrono pertanto, per quanto esposto sopra, la tutela ripristinatoria e quella risarcitoria. ### della pretesa illegittimità (violazione delle norme sull'edilizia) delle opere realizzate dal convenuto costituisce accertamento incidentale, che, nel caso di specie, peraltro, rileva assai limitatamente. Non si pone dunque, in ragione di quanto esposto e tenuto conto dell'oggetto della domanda (ripristino-risarcimento), alcuna questione di giurisdizione poiché certamente le forme di tutela invocate dal privato, nel quadro delineato, non possono che competere al giudice ordinario. ### parte, a conferma di quanto ritenuto, si legge (leggi tutto)...

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causa n. 1430/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto, Giuseppe Valerio

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