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Corte di Cassazione
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 7248/2025 del 29-09-2025

... l'assicurazione danni per conto di chi spetta: in sede di edictio actionis la formulazione degli argomenti con un tenore ampio risulta non solo fisiologica, ma funzionale ad una corretta strategia processuale idonea a non trascurare alcuna delle possibili letture della domanda. Analoga valutazione si impone in relazione alle richieste stragiudiziali ove il riferimento è stato effettuato in relazione ad entrambe le sezioni di polizza. In particolare è smentita l'allegazione della convenuta secondo cui l'attrice nell'invito al pagamento in data ### avrebbe limitato - per il tramite del legale - la richiesta di erogazione dell'indennizzo alla sezione B della polizza relativa all' “assicurazione per conto di chi spetta”: la lettura integrale dell'atto restituisce una ben diversa conclusione posto che il riferimento alla sezione B - riportato alla lettera a) delle premesse - è volto a valorizzare la facoltà della contraente di avvalersi della dichiarazione scritta di impegno a manlevare la compagnia per eventuali pretese avanzate dal proprietario della merce danneggiata mentre la richiesta di indennizzo è correlata all'intera polizza qualificata come ### trasporti RCV + ### per conto RE. (leggi tutto)...

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causa n. 37411/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gallina Carmela

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 387/2026 del 28-02-2026

... realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi) ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il ### termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio. Il mancato rispetto di tale ultimo termine (leggi tutto)...

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causa n. 5401/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Carolina La Torre

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 818/2026 del 23-02-2026

... dall'attore, la cui mancanza, risolvendosi in un vizio della edictio actionis, sfocia nella nullità dell'atto introduttivo del giudizio e quelle, di diversa portata, la cui lacuna comporta, al contrario, la decadenza dal potere di allegare tali fatti nell'ulteriore corso del processo, -esplicitava le ragioni per le quali riteneva non estensibile analogicamente al rito del lavoro il meccanismo di sanatoria descritto dall'art 164 V comma c.p.c. relativo ai vizi della citazione inerenti l'edictio actionis, -rilevava che la ricorrente era incorsa in un insanabile vizio della domanda proposta in quanto l'analisi dell'atto introduttivo conduceva all'impossibilità di individuare con certezza gli elementi, giuridici e di fatto, addotti a fondamento della pretesa attorea, in quanto aveva dedotto di avere espletato mansioni rapportabili ad un superiore inquadramento contrattuale, omettendo, tuttavia, di allegare quali fossero stati, in concreto, i compiti affidatile limitandosi ad una sintetica esposizione nella quale prevalevano le qualificazioni tecnico giuridiche più che le modalità di espletamento della prestazione, -osservava che la predetta omissione precludeva alla controparte di spiegare analitiche (leggi tutto)...

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causa n. 1333/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Carla Catalano, Laura Scarlatelli

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 484/2026 del 09-02-2026

... la nullità dell'atto di citazione per assenza dell'edictio actionis; 3) Dichiarare l'estromissione dal giudizio de quo della convenuta #### per carenza di legittimazione passiva; 4) Nel merito dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare in toto l'avversa domanda; 5) ### esso attore al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art 96 cpc, a favore del sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo. Si costituiva in giudizio la convenuta ### s.r.l. adducendo: 1. l'inesistenza di alcuna garanzia/fideiussione della ### per i debiti assunti dalla ### e di non aver mai provveduto al pagamento dei debiti scaduti; 2. di aver acquistato dalla ### le merci nell'ambito della propria attività commerciale, regolarmente pagate, e di aver interrotto il rapporto commerciale una volta riscontrato che i prezzi praticati erano eccessivamente alti; 3. la carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza di alcun collegamento economico finanziario tra le imprese; 4. la nullità della citazione, ex art. 164 cpc, stante la mancata (leggi tutto)...

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causa n. 950/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Casale, Diego Dinardo

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 133/2025 del 16-01-2025

... la vocatio in ius, al comma 4 quelli relativi alla edictio actionis. Entrambe le disposizioni su richiamate fanno riferimento alla mancanza o alla assoluta incertezza di alcuni elementi previsti dall'art 163 cpc come requisiti dell'atto di citazione. E' importante stabilire cosa sia "mancanza" e cosa "assoluta incertezza" ai fini che riguardano il caso in esame in quanto, con riferimento ai fatti costitutivi (e diversamente da quanto previsto per la cosa oggetto della domanda), il codice non prevede l'ipotesi della loro assoluta incertezza come elemento che giustifica il potere di soccorso istruttorio del giudicante, con provvedimento che rilevi la nullità della citazione ed assegni termine perentorio per (in questo caso) integrare la domanda. Vi è in sostanza una sensibile differenza di disciplina tra i vizi che attengono alla cosa oggetto della domanda e quelli che riguardano invece la causa petendi sotto forma di fatti costitutivi: mentre nel primo caso sia la mancanza che la assoluta incertezza determinano la pronunzia di nullità della citazione e determinano, in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale, un provvedimento di chiusura in rito della processo, solo la mancanza (leggi tutto)...

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causa n. 6518/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Francesco Fabbri

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