... intendendo voler far salvi, sino a quel momento, gli effetti del contratto e dunque le prestazioni già da una parte e dell'altra eseguite.
Il che appare conforme alla struttura del recesso, avente efficacia ex nunc, e invece incompatibile con gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento, cui la parte convenuta ha per la prima volta fatto riferimento a seguito della instaurazione ad opera della controparte del presente giudizio. Sul punto si richiama l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: “È principio consolidato, in proposito, che - fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche - l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione (Cass. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; ### 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022;
Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; ### 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009). Si tratta, dunque, non già di un contratto di durata in senso tecnico ma a mera esecuzione prolungata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del (leggi tutto)...
causa n. 5629/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Cappai