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Corte di Cassazione
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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 596/2026 del 23-04-2026

... dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. Quanto agli effetti della risoluzione deve ritenersi che il convenuto dovrà rilasciare l'immobile condotto in locazione poichè ormai detenuto senza titolo alcuno e si vedrà altresì costretto a pagare i ratei di canone scaduti e non pagati oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e da scadere sino alla data in cui rilascerà il cespite oggetto del rapporto locativo. Occorre al riguardo ricordare infatti che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, e quindi trovando applicazione l'art. 1458 c.c., i canoni di locazione devono essere corrisposti da parte del conduttore sino alla data del godimento dell'immobile. Per giurisprudenza costante, difatti ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del comma 1 dell'art. 1458 c.c. secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite. Piace ricordare che sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso (leggi tutto)...

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causa n. 2636/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gerlando Calogero Lo Presti Seminerio

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1749/2025 del 16-10-2025

... cui all'art. 1458 c.c., comma 1, con riguardo agli effetti retroattivi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata, la progressività dell'esecuzione incide altresì sulla pregnanza della condotta del creditore nella fase esecutiva, e conduce quindi alla percezione di questa come oggettiva abdicazione del potere di far valere il diritto. In siffatto contesto, collegato alla causa del contratto di locazione e alla protratta inerzia del locatore nel richiedere il pagamento del corrispettivo di locazione per oltre sette anni, la repentina richiesta di adempimento per la parte del credito eventualmente non caduta in prescrizione è da valutarsi alla stregua dell'esercizio abusivo del diritto, e dunque in violazione di obblighi solidaristici collegati alla salvaguardia dell'interesse del conduttore a non perdere una acquisita situazione di vantaggio determinatasi a suo esclusivo favore, laddove non si dimostri di avere sino a quel tempo comportato un apprezzabile sacrificio per il locatore, rimasto inerte, a fronte del grave onere imposto repentinamente sulla controparte….”. Dunque la Suprema Corte, riconducendo anche la valutazione del ritardo nell'esercizio del diritto al (leggi tutto)...

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causa n. 2888/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sciscioli Giuseppe

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5491/2026 del 03-04-2026

... 311/2004, sanabile solo con una registrazione tardiva con effetti retroattivi, di cui il ### non ha dato prova. La stessa Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con l'ordinanza n.° 420/2007, affermando che la norma fiscale (art. 1 comma 346 della legge 311/2004) in questione ha di fatto, elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art.1418 cc”. Pertanto l'inesatto adempimento di un obbligo fiscale, come quello concernente la registrazione del contratto determina conseguenze di natura civilistica operanti anche sulla validità del contratto stesso assurgendo a vera e propria condizione legale di efficacia della locazione rappresentata dall'adempimento dell'obbligo tributario della registrazione che, una volta avvenuta, conferisce efficacia giuridica al negozio fin dalla sua origine, ossia ex tunc. In decisione n. cronol. 2188/2026 del 26/03/2026 Pertanto, la mancata registrazione del contratto di locazione indipendente da violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relative alla struttura o al contenuto del contratto pur postulando un'attività esterna alla (leggi tutto)...

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causa n. 25184/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guida Maria, Maria Corvino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5891/2024 del 05-03-2024

... ### te che, nel ricostruire la fattispecie dell a risoluzione del contratto preliminar e ad effetti anticipati sotto un profilo dogmatico, avrebbe ipotizzato la sussistenza, accanto al la promessa di vendita vera e propria, di un contratto accessorio di comodato produttivo di effetti meramente obbligatori. Orbene, si profilerebbe un contrasto - a p roposito della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione tra la data della consegna e que lla della restituzion e - fra pronu nzie che considerano la condanna un effetto restitutor io e quelle che considerano la condanna una delle vo ci di risarci mento del danno. Ri spetto al promittente venditore, la retroattivi tà della pronunzia stabilita dall'art. 1458 c.c. comporterebbe di per sé l'inefficacia del contratto di comodato d'uso e la restituzione dell'equivalente pecuniario del godimento, nel periodo compreso fra la consegna ed il rilascio del bene. In tal modo, verrebbe però violato il disposto di cui all'art. 1458 c.c., giacché il comodato, essendo un contratto ad esecuzione continuata, sarebbe insensibile all 'effetto restitutor io, che non potrebbe comprendere le prestazioni già eseguite. 3. Inoltr e, l'inadempimento del (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Mocci Mauro

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1875/2022 del 30-04-2022

... della s.p.a.. Espone, inoltre, che le operazioni di risoluzione dei contratti di affitto tra la s.p.a. e la s.r.l. e di cessione delle merci di magazzino determinarono effetti assai vantaggiosi per la s.p.a., in quanto si riuscì a liquidare la merce di magazzino, divenuta oramai obsoleta, con una riduzione minima del solo 30 %, laddove con il ricavato si riuscirono almeno a pagare i debiti per le retribuzioni dei lavoratori della medesima s.p.a., riducendone il passivo. ### eccepisce in via preliminare la prescrizione, rilevando che tutte le operazioni successive al 2012, in quanto compiute sotto il controllo del Tribunale e degli organi della procedura, non avrebbero mai potuto costituire, ontologicamente, atti di mala gestio, men che meno imputabili all'organo di controllo, ma nemmeno all'organo di governo, in quanto le scelte compiute (risoluzione dei contratti di affitto, riduzione dei costi di personale, servizi di gestione, la cessione delle merci esuberanti in magazzino) erano sempre state tese a risanare la situazione di dissesto e, accertata l'impossibilità di adempiere alla proposta di concordato, di limitare al massimo i costi dell'inevitabile fallimento chiesto, peraltro, in (leggi tutto)...

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causa n. 18075/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Sciacca Mariano, Laurino Alessandro

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