... 2011).
Il giudice di secondo grado affermò che l'efficacia retroattiva della pronunzia costitutiva di risolu zione per inadempimento di u n contratto preliminare, stabi lita dall'art. 1458 c.c., avrebbe comportato l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed a prescindere dall'imputabilità dell e inadempienze, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizio ne d'indebito. Ciò avrebbe implicato che il promissario acquirente, che abbia o ttenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene pro messo in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
### ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo.
Hanno resistito co n distinti controricorsi, da un lato, A ntonella, #### anza e ### ico e, dall'altro, ### io ###
In prossimità dell'udienza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unica doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. no nché degli artt. 2033, 2037 e 1803 c.c., ai sensi (leggi tutto)...