... distrettuale avrebbe erroneamente confermato la condanna all'eliminazione della canna fumaria, senza avvedersi che l'unico profilo della sua illiceità era rappresentato dal mancato prolungamento in altezza di almeno un metro oltre il piano di calpestio del lastrico di copertura. Intervento che, secondo il ricorrente, sarebbe possibile, con consegu ente conservazione del manufatto evitando la più grave sanzione rappresentata dalla sua eliminazione.
La censura è fondata.
Innanzitutto, va chiarito che alle canne fumarie non si applica il disposto dell'art. 889 c.c., che si riferisce alle sole condutture nelle quali sia presente un flusso costante di sostanze liquide o gassose e che comportino, qui ndi, un permanen te pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni; alle canne fumarie, invece, si applica la diversa norma di cui all'art. 890
c.c., che richiama la distanza fissata dai regolamenti locali (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 23973 del 12/10/2017, Rv. 645586; conf. Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994, Rv. 489159 e Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 13/07/1979, Rv. 400592).
La Corte di ### dunque, avrebbe dovuto verificare - in base al (leggi tutto)...