... anziché del primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, del tutto ammissibile.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.
360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 8 60 c.c.; 90, lett. E ), d.P.R. 616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che l'odierno ricorrente era venuto ad invocare l'applicazione di previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti di causa.
Argomenta sul punto il ricorrente che tal e giudizio de lla Corte territoriale sarebbe errato, in q uanto i richiami normativi contenuti nell'atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versione vigente ratione temporis.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Si censura, questa volta, l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per c ui le censure rivolte dal l'odierna ri corrente alla decisione di prim e cure - per a ver quest'ultima fatto proprie le #### - R.G. 15471/2021 - CC 10/03/2026 - ### nr. 9 di (leggi tutto)...
causa n. 15471/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo