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Tribunale di Roma, Sentenza n. 5147/2025 del 04-04-2025

... consulenti d'ufficio inoltre affermano che: “La stessa endometriosi può causare infertilità, sia in modo diretto attraverso il danno anatomico degli organi del sistema riproduttivo, sia attraverso effetti indiretti quali alterazioni immunologiche o del micro-ambiente peritoneale ed endometriale. La salpinge può essere coinvolta dalla malattia endometriosica prevalentemente in termini di aderenze, determinate da foci endometriosici che localizzandosi sulle pareti tubariche, ne deformano la normale morfologia fino alla possibile obliterazione, con conseguente possibile ectasia”. Ebbene, se l'endometriosi riscontrata all'esame isto-patologico era responsabile di aderenze cicatriziali delle tube, cronicamente stabilizzate, non appare logicamente ipotizzabile né una possibile terapia alternativa, né un esito diverso da quello della rimozione delle tube. ### invece così concludevano: “in conclusione l'attuazione di bilaterale escissione tubarica non risultava appropriata al caso di specie..........dovendosi preferire un approccio conservativo.............l'inadeguata scelta di procedere alla salpingectomia bilaterale............comportava dunque l'insorgenza di un danno biologico (leggi tutto)...

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causa n. 42233/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ornella Baiocco

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 722/2025 del 14-02-2025

... Considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di ### (tabelle 2014), l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità - per una lesione dell'integrità psico-fisica del 6% in soggetto di sesso femminile di 44 anni di età all'epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di ### 8.000,00, nonché ad ### 4.640,00 per l'inabilità temporanea totale e ad euro 4.320,00 per l'invalidità temporanea parziale, per un totale di euro 16.960,00. Per quanto concerne l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta (danno morale ed alla vita di relazione), si ritiene, anche, alla luce della sentenza delle ### della (leggi tutto)...

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causa n. 4293/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Cocchiara Alessandro

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 686/2024 del 04-10-2024

... domandato la liquidazione del danno biologico derivante da invalidità temporanea totale nella misura di cinquanta (50) mesi, “relativi al periodo di allettamento ed al lungo iter diagnostico terapeutico affrontato dalla paziente fino all'individuazione del fallimento dell'intervento di diversione ed alla impostazione di adeguato iter terapeutico e riabilitativo” (pag. 33, all.17 fasc. di parte ### “relazione medico legale dr. Pasquini”). Giova premettere che, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione (cfr. Corte Cass. 28614/2019; Cass. n. 5197/2015), e che, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, (leggi tutto)...

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causa n. 1328/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fiamingo Chiara

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4312/2023 del 23-10-2023

... tipo II non complicato (cod 9309)” comportanti una invalidità nella misura del 67% e quindi non sufficiente per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di lite relative ad entrambe le fasi non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini ### risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell'### P.Q.M. Il giudice del (leggi tutto)...

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causa n. 10497/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Paesano Raffaella

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 305/2024 del 12-02-2024

... 666960 - 01): In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi". Nella specie, applicandosi la disciplina sostanziale antecedente, è liquidabile il danno sofferto in relazione alle ultime tabelle milanesi, con la conseguenza che il danno risarcibile è il seguente: € 3.842,10 a titolo di invalidità temporanea totale(30 giorni); € 2.881,58 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%(30 giorni); € 16.649,10 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%(260 giorni) Con un totale danno biologico temporaneo pari ad € 23.372,78. Non risultano, invece, spese mediche documentate in atti risarcibili; ed invero, le spese mediche documentate non riguardano (leggi tutto)...

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causa n. 2875/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Matteo Aureliana, De Sapio Daniela

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