... oggetto di appalto, può accogliersi la richiesta di rimborso limitatamente all'importo di € 8.426,20, dovendosi escludere la somma di € 344,00, rispetto alla quale viene allegato un assegno privo del beneficiario e, pertanto, non riconducibile ai lavori de quo.
In merito alle somme richieste quali spese vive per le utenze, comprovate a mezzo di fatture enel “per allaccio energia di cantiere” e “fornitura immobile”, rispettivamente per gli importi di € 1.111,45 e di € 1.735,97, si rileva che in atti risultano fatture relative a due diverse utenze (con numero clienti differenti), aventi indirizzi non univoci, e pertanto non riconducibili con certezza al cantiere oggetto di causa.
La domanda di rimborso delle suddette spese non può pertanto trovare accoglimento, mentre può riconoscersi in favore dello ### la somma di € 69,71, corrisposta dall'attore per l'allaccio acqua del cantiere.
Vanno altresì rigettate le richieste di rimborso dell'importo di € 1.021,88, relativo al pagamento effettuato in favore della cassa ammende, in quanto inerenti un ricorso dichiarato inammissibile, nonché delle somme che lo ### deduce si aver sostenuto per l'assistenza legale relativa al (leggi tutto)...
causa n. 90000752/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Monforte Simona