... essendo stato ingiustamente accusato del reato di furto aggravato di energia elettrica.
2.1. La censura è infondata.
2.2. La tesi difensiva dell'odier no ricorrente è che il carattere calunnioso della denunci a dovrebbe desumersi sia dalla circostanza che il procedimento penale instauratosi a suo carico sia stato definito con un decreto di archiviazione, sia dal fatto che al momento della verifica non era stata rilevata la presenza di impiant i collegat i alla rete elettrica.
Entrambi i presupposti su cui il ricorrente fa leva per supportare la presunta ascrivibilità agli addetti ### di una condotta calunniosa non sono idonei a tale scopo.
Per un verso, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante; che conseguentem ente quest'ultimo non incorre in responsa bilità ci vile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calun nia, essendo irrileva nte la mera (leggi tutto)...