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13

Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 262/2026 del 19-02-2026

... Vicenza n. 2680/2013, rispetto alla quale il convenuto debitore si è sempre dimostrato inadempiente, rifiutando la consegna (cfr. doc. 4). Non solo. Va tenuta in considerazione anche l'indifferenza dimostrata dal convenuto in relazione alle iniziative intraprese dalla attrice per veder tutelate le proprie ragioni di credito, essendosi egli sempre dimostrato inadempiente anche ai successivi ordini di pagamento di denaro e condanne risarcitorie irrogate dal ### di Vicenza (cfr. docc. 5 e 7) e avendo egli, da ultimo, nel 2022, pure formalizzato rinuncia all'eredità materna che avrebbe invece potuto sortire l'effetto di soddisfare, almeno in parte, i propri creditori (cfr. doc. 16). Non solo. La prova che il patrimonio del debitore avrebbe comunque potuto soddisfare le ragioni di credito attoree, per costate giurisprudenza sul punto ###, avrebbe dovuto essere offerta dal convenuto in giudizio, prova che tuttavia, avendo egli rinunciato a costituirsi, è mancata. Al contrario, che il compendio ereditario di ### potesse costituire una garanzia patrimoniale efficace per il creditore del rinunciante è stato provato per il tramite delle visure catastali e ipotecarie prodotte, le quali hanno (leggi tutto)...

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causa n. 4030/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Grassi

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1064/2026 del 19-03-2026

... prevede che i creditori danneggiati dalla rinuncia del debitore ad una eredità possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. ### ex art. 524 c.c., che evoca i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, quali l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), ma che è posta al di fuori degli schemi di queste, come è chiarito dalla relazione al ### civile e da numerose sentenze della suprema Corte (v. Cassazione civile, sez. II, 29/07/2008, n. 20562, Cass. n. 2394- 74, n. 310-82, 3548-95 e n. 3584-95), si esplica e si esaurisce con il soddisfacimento dei creditori, avendo una funzione strumentale e limitata al soddisfacimento di ragioni creditizie (v. Cass. n. 1470-64), permettendo, cioè, ai creditori di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla concorrenza dei loro crediti nei confronti del rinunciante all'eredità, e nulla più. Tale mezzo di tutela dei creditori, per sua stessa singolare natura e per sua stessa limitata funzione, non implica che il debitore rinunciante all'eredità o i suoi creditori impugnanti la rinuncia (leggi tutto)...

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causa n. 2869/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio De Lucia, Diego Dinardo

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1661/2026 del 12-03-2026

... rappresentato da un atto dispositivo posto in essere dal “debitore”, difetta la “scientia damni” in capo al terzo, intesa come “consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. Sez. 3, 15/10/2021, n. 28423, Rv. 662502 - 01). Con riferimento alla fattispecie, inoltre, non può non osservarsi che il ### non abbia trascritto la domanda giudiziale ex art. 524 c.c. riconosciuta fondata con la sentenza del Tribunale di ### 3651/2017 che, a ben vedere, lo autorizza anche ad agire esecutivamente sui beni ereditari relitti dal de cuius, nei limiti della quota di eredità del rinunciante. La formalità pubblicitaria predetta, infatti, avrebbe consentito di riconoscergli prevalenza in caso di conflitto con potenziali acquirenti del bene, potendosi dubitare della sussistenza della buona fede in capo (leggi tutto)...

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causa n. 13540/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina D'Aprile

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Tribunale di Verona, Sentenza n. 437/2026 del 03-03-2026

... l'asserito litisconsorzio passivo degli altri chiamati all'eredità/eredi. Invero, come già da giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17866), “Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua" (in senso conforme anche Cass. 310/1982). Come ribadito e precisato da Cass. n. 3548 del 25/03/1995, “### esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che (leggi tutto)...

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causa n. 960/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Dal Martello

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 5478/2024 del 27-03-2024

... abdicativi di un diritto, basta pensare alla rinunzia all'eredità (alias rinuncia ad accettare l'eredità). Il corrispondente dell'atto abdicativo è presente anche nel codice di procedura civile (art. 306 cpc) che consente alle parti processuali di rinunziare agli atti del processo. ###. 306 cpc è espressione del principio generale per il quale, come è una scelta discrezionale adire (o meno) l'autorità giudiziaria per far valere un diritto, così è anche una scelta discrezionale decidere se continuare (o meno) un processo (in quest'ultima ipotesi il codice di procedura prevede che la rinuncia deve essere accettata dalle parti che hanno un interesse alla continuazione del processo). Nel caso di specie la parte opponente ha rinunciato agli atti. La parte convenuta ha accettato la rinuncia, ma ha preteso, legittimamente, il pagamento delle spese processuali. Ed in effetti, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. parte rinunciante può rinunciare agli atti e la rinuncia determina l'estinzione del processo se accettata, ma il rinunciante deve corrispondere le spese processuali salvo diverso accordo. Quanto a queste, vanno liquidate come in dispositivo, ai minimi, esclusa la fase istruttoria e con (leggi tutto)...

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causa n. 28111/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Patruno Claudio

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