... qual è quella della liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, ha affer mato “che il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiara zioni di credito, ha natu ra perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell 'eredità; in funzione della medesima necessità è per entorio anche il termine, fissato dal 10 di 13
notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito”.
Dunque, nel la fattispecie di cui all'art. 498 c.c., caratterizzata dall'analoga situazione del concorso di più creditori e dalla liquidazione di un patrimonio (in questo caso ereditario), benché il termine ivi previsto non sia espressamente previsto come perentorio, qu esta ### ha ritenuto di desumer e la perentorietà dall'esigenza acceleratoria del la procedura, che indubbiamente si riscontra anche nella liquid azione del patrimonio del debi tore sovraindebitato. Non vi è dubbio, infatti, che, anche in confronto con la discipl ina della procedura fallimentare, l'esigenza di procedere alla ra pida liquidazione del patrimonio (leggi tutto)...