... la ### S.p.A. prima della estinzione naturale del mutuo, egli aveva comunque continuato a lavorare alle dipendenze di altre società, subendo regolarmente, sino al mese di luglio dell'anno 2017, le trattenute stipendiali corrispondenti all'importo della rata del prestito, come da buste paga versate in atti.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società ingiungente alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva l'opposta, la quale diffusamente contestando la prospettazione giuridico-fattuale di controparte, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Respinta la predetta richiesta con ordinanza del 22/11/2022, fallito il tentativo di mediazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 29/05/2025, differita poi d'ufficio al 03/06/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente G.O.P., la quale introitava la causa a sentenza, assegnando alle parti termini ridotti, ex art. 190, comma 2, c.p.c., di giorni 30 (leggi tutto)...
causa n. 5344/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Annunziata