... mentre l'altro sinistro del 1/9/19 risulta scritto per errore (all.
n. 3 prd. Conv.) .Tali eccezioni risultano dunque tutte irrilevanti ed infondate .
Pertanto, dalla istruttoria espletata , risulta evidente come la responsabilità del sinistro de quo vada imputata in modo esclusivo alla condotta imprudente , e perciò colposa, del conducente il veicolo ### di nazionalità bulgara, atteso che la presunzione di eguale colpa, posta dall'art.2054
,comma 2 C.c., a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, in tanto si applica anche alla collisione fra un veicolo fermo ed uno in movimento, in quanto sussiste la prova del nesso di causalità materiale tra la collisione e la condotta dei conducenti di entrambi i veicoli. Essa, pertanto, non opera nell'ipotesi in cui, dovendo escludersi che la posizione del veicolo in sosta costituisca, di per se,un pericolo per la circolazione degli altri automezzi, la condotta di guida del conducente del veicolo in movimento, si sia atteggiata quale unica causa prossima di per se sufficiente a determinare l'evento. In questo caso la presunzione di colpa sussiste, a norma del citato art.
2054,comma 1, solo a carico di tale conducente. Ora, nel caso (leggi tutto)...
causa n. 13994/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Cristina D'Uva