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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19767/2023 del 11-07-2023

... Isernia, previo espletamento di prova testimoniale e CTU medico-legale, ha respinto la domanda; 3. la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rinnovata la ### ha condannato E- ### s.p.a. a corrispondere agli eredi di parte appellante (costituiti a seguito di decesso dell'appellante in corso di causa) a titolo di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale la somma di € 75.704,29, oltre accessori; ha ritenuto il giudice di appello: a) che gli elementi in atti avevano confermato lo svolgimento dell'attività dedotta ed il carattere morbigeno della stessa nonché il nesso causale con le patologie denunziate dal ricorrente, come tra l'altro confermato dall'accoglimento in sede giudiziale della domanda di indennizzo all'### b) che la società datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato di avere adottato le cautele dirette ad eliminare o ridurre il rischio specifico connesso all'attività prestata, di avere attuato la sorveglianza sanitaria periodica annuale, di avere garantito la formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e le misure di prevenzione obbligatorie, di avere in concreto (leggi tutto)...

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causa n. 19039/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, D'Angelo Matteo

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 238/2025 del 02-10-2025

... appellati, dopo aver sentito numerosi testi e disposto CTU medico legale, ritenendo innanzitutto infondate le eccezioni della convenuta di incompetenza per materia e di difetto di “legittimazione passiva/titolarità passiva”. Il Tribunale ha quindi accertato l'esposizione ad amianto del congiunto dei ricorrenti e la relativa “nocività” dell'ambiente di lavoro dove lo stesso ha lavorato, valutando il contenuto dei documenti agli atti e le dichiarazioni dei testi. Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto provata la responsabilità della ### convenuta, evidenziando come la stessa non avesse dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, quindi ha ritenuto accertato il nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa, la patologia contratta ed il decesso dello stesso congiunto, sulla base della documentazione agli atti e del contenuto della CTU medico legale disposta. Infine, il Tribunale ha quantificato l'entità dei danni, di cui i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento. Con il primo motivo di appello, la ### ribadisce la “carenza di titolarità passiva di Fintecna”. ### richiama le proprie argomentazioni sul punto già (leggi tutto)...

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causa n. 355/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Melandri Giuliana, Viarengo Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2987/2026 del 10-02-2026

... d'appello ha escluso che l'esistenza di prova che la morte del fosse avvenuta per errore/ritardo diagnostico, e parimenti escluso che una t empestiva somministra zione della terapia antivirale avrebbe potuto scongiurare o posti cipare l'evento morte, avendo a suo avviso i congiunti del formulato censure «generiche, per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte del prof. (ed ai fogli di lumi controfirmati dal c.t.p.) svolta in primo grado e comunque inidonee ad infi ciare le conclusioni del c.t.u. dott. poste a base della decisione impugnata». Già tale affermazione configura un evidente cortocircuito logico: la Corte d'appello ha preteso che il consulente d'ufficio fosse smentito, ma al O. O. O. O. O. O. B.W. Z.W.8 contempo ha privato di valore l'unico strumento esperibile dalla parte per sollevare contestazioni tecniche (ovvero il parere del proprio consulente). Da un lato, ha recepito acriticamente la relazione del C.T.U. (v. amplius infra), dal l'altro ha etichettato come generiche le censure dei ricorrenti prevalentemente basate sul parere del prof. svuotando di contenut o il contraddittorio tecnico: non si comprende a quale altra fonte di conoscenza i (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Graziosi Chiara, Gorgoni Marilena

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2572/2026 del 16-02-2026

... (secondo il criterio del "più probabile che non") che l'errore sanitario abbia causato la morte del paziente ovvero manchi la prova del danno terminale inteso come causazione diretta del decesso, è risarcibile solo il diverso danno da perdita di chance (cfr. Cass. Ord. n. 16326 del 17 giugno 2025). Pertanto, nel caso di specie, il collegio peritale accertava solo una perdita di chance di sopravvivenza superiore al 40% e che di conseguenza esclude il nesso causale con la morte secondo quanto sopra chiarito; per l'effetto la posta risarcitoria de qua non risarcibile. Tutto ciò premesso, atteso che, a causa dell'inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari dell'ASL ### 2 e da #### ha subito una perdita di chance di sopravvivenza stimata nella misura del 40% (“in conseguenza delle censurabili condotte evidenziate, la valutazione del danno risarcibile non può che riferirsi al differenziale tra l'epoca della mancata diagnosi, la sopravvivenza attesa e la vita effettivamente vissuta, che conduce alla conclusione che si realizzò una perdita di chance di sopravvivenza superiore al 40%, la quale, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte, può ulteriormente determinarsi come (leggi tutto)...

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causa n. 11374/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3338/2025 del 01-10-2025

... condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) ### di ### R.G. 1594/2024 diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)» ### posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della C.T.U., rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati. Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, (leggi tutto)...

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causa n. 1594/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maffei Alfredo

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