testo integrale
##### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1137/2024 R.G. ### avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA ### rapp.ta e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###atti presso lo studio legale del difensore sito in ### d'#### alla via ### n.1 RICORRENTE E MINISTERO DEL### e ### - ### per la ### - in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari, ##### ed elettivamente domiciliato in ####6 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data ###, la ricorrente, in epigrafe indicata, attualmente in servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con la qualifica di docente, deduceva di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a termine, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. ###, pari ad euro 500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese con distrazione . ### dell'### si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.
Trattandosi di controversia involgente questioni di puro diritto, non si procedeva ad atti d'istruzione, ed , all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. , Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 ***********
Osserva il ### che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. ### con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità.
Si richiamano in tale sede i numerosi precedenti di merito che hanno fatto applicazione dei predetti principi (cfr. tra i tanti: sentenza ### di ### sentenza n. 664 /2024 dott.ssa ### ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie. 1) La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali. ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica".
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". ###. 64 del medesimo ### afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 la L. 107 del 2015. ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015. ###. n. 107 del 2015, art. 1, comma 124, stabilisce che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale" ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che "le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria". la ### E' nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, comma 121, che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 2. I presupposti per l'attribuzione della ### posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 ### in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. ### parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
Precisa la Suprema Corte che l'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
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La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro. ### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
E' al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. ### infatti non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. 3. Il piano lavoristico: il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine: la didattica annua La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 3.1 la didattica “annua” Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
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Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M. 23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
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Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della ###, art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti ### che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Semmai il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 4. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. 5. ### del diritto interno al diritto ####. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a ### di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a ### di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche ### 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, ### 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. 6. La natura del diritto e delle obbligazioni e l'azione di adempimento ### qualifica l'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, come obbligazione di pagamento.
La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
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Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. ### assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o "riparatoria".
Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. ### di adempimento. ### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
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Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). ### porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Va in proposito considerato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo.
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. ### è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. ### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo "il medesimo importo... da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità".
Il principio di diritto qui inevitabilmente va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso. 7. le condizioni di cui al D.P.C.M..
Chiarisce la ### che è escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.).
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Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. 8. ### di risarcimento.
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito.
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. 9. La prescrizione ### ha già affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
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La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
La decorrenza.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
In sostanza tale è il principio di diritto “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”( cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ) Supplenze temporanee o brevi e saltuarie Va rilevato che il ### di Lecce ha effettuato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 19, co. 3 TUE e dell'art. 267 TFUE alla ### di Giustizia dell'### in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie”, ritenendo - differentemente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'irriconoscibilità del beneficio chiesto in favore dei docenti supplenti ex art. 4, co. 3, L. 124/1999 -: - Che il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. ###, ovverosia agli strumenti programmatici Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; - Che la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate; “non sembrano rilevare direttamente sulle condizioni di impiego del docente (cfr. ordinanza ### 18 maggio 2022), riguardando in generale la pianificazione delle attività formative”.
Il remittente ha sottolineato che “in effetti, tutti i supplenti sono soggetti agli stessi doveri rispetto agli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti a tempo indeterminato. E questo indipendentemente dal tipo di supplenza ad essi conferito.
Tutte le tipologie di supplenti vengono assunte mediante chiamate dalle graduatorie secondo le modalità di cui all'art. 4 l. 124/99.
Ulteriormente, si deve rappresentare che la c.d. carta docente, oggetto di giudizio, non prevede alcuna connessione tra la spesa effettuata (che può riguardare anche ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche) e la materia di insegnamento del docente.
Essa è definita come sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali; tuttavia, non vi è nessun obbligo di spesa. Il docente è infatti libero di spendere o meno tali somme.
Né tantomeno viene valutata specificamente l'efficacia della misura rispetto al singolo docente.
Le stesse somme non devono necessariamente essere spese nel corso dell'anno scolastico di attribuzione.
In sostanza, il nesso con il sostegno alla didattica annuale appare eventuale e rimesso alla stessa volontà del docente, il che - per questo giudice - non rende fondata la correlazione con la didattica annuale che quindi non appare, sempre per questo giudice, sostanziarsi in una ragione obiettiva ex clausola 4 dir. 99/70”.
Con la sentenza C-268/24 - ### depositata il 3 luglio 2025, la ### di ### ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla ### del ### viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale - nelle argomentazioni della ### - non giustifica un trattamento differenziato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “###à educativa - si legge nella sentenza - non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Inoltre, la ### ha respinto l'argomentazione del ### italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento. ### nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”.
I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto.
Il caso di specie I principii di diritto declamati al paragrafo precedente devono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione oggettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo, né il Ministero ha svolto sul punto alcuna contestazione, nemmeno generica, o ha asseverato che la qualità del servizio reso fosse differente da quella degli altri docenti di ruolo.
Ebbene la ricorrente ha provato di essere inserito all'attualità nel sistema scolastico; ha altresì provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e di aver interrotto tempestivamente la prescrizione (### diffida comunicata in data ###) in relazione agli anni2020/2021 - 2021/2022 Ne consegue che risulta estinto, per intervenuta prescrizione, il credito relativo agli anni scolastici scolastico 2018/2019 e 2019/2020 Pertanto applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, con condanna del Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto del recentissimo orientamento della ### e della ### di ### e della reciproca soccombenza ; la restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo - tenuto conto della serialità della controversia - con distrazione. P.Q.M ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 2) rigetta nel resto il ricorso 3) condanna il Ministero resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. ### compensando la restante metà delle spese di lite ### deciso in ### data di deposito del provvedimento Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Gambardella