... sua responsabilità, in via alternativa chiede la ripartizione delle responsabilità e la rinnovazione della ###
Va premesso, in ordine al perimetro di applicabilità della fattispecie disegnata dall'art. 1669 c.c., che in base al suddetto articolo è previsto, al primo comma, che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, …”;
sono inoltre previsti specifici termini di decadenza (cfr. citato art. 1669, comma 1, ultimo inciso, c.c.: “ …, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta”) e di prescrizione (art. 1669, comma 2
c.c.: “Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”).
Si tratta di un'azione di responsabilità, esercitabile anche nei rapporti fra acquirente e venditore/costruttore (cfr. Cass. 20877/2020: “### di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può (leggi tutto)...
causa n. 2666/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Paolo Arena