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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1069/2026 del 22-05-2026

... condominio, riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato, compiere atti conservativi relativi alle parti comuni, ecc. E ciò in quanto l'amministratore di condominio deve esercitare il mandato con la diligenza, che l'art. 1176 comma 2 c.c. fissa con riguardo alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, ormai compiutamente regolamentata anche dal legislatore, oltre che dal regolamento condominiale e delle norme di cui agli artt. 1130, 1131 e 1135 Tale fondamento va inteso sicuramente in maniera estensiva involgendo anche tutti gli ulteriori atti necessari a che ciò sia rispettato. Si può richiamare sul punto una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “l'art. 1130 c.c., n. 4, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientra nel (leggi tutto)...

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causa n. 4680/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Rotondo

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 65/2026 del 05-01-2026

... rapporti interni del medesimo criterio matematico di ripartizione esposto in punto spese di lite (e pertanto metà spese di lite a carico di ciascuna delle parti), il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094): P.Q.M. Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.: Revoca il decreto ingiuntivo opposto. ### di #### s.r.l. a pagare a favore di ### la somma di € 1.800,00 oltre Iva ed oneri previdenziali se dovuti, ed oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., con applicazione del tasso di cui al primo comma del suddetto articolo con decorrenza dalla scadenza della (leggi tutto)...

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causa n. 14156/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Martinat Luca

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1157/2026 del 04-05-2026

... sua responsabilità, in via alternativa chiede la ripartizione delle responsabilità e la rinnovazione della ### Va premesso, in ordine al perimetro di applicabilità della fattispecie disegnata dall'art. 1669 c.c., che in base al suddetto articolo è previsto, al primo comma, che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, …”; sono inoltre previsti specifici termini di decadenza (cfr. citato art. 1669, comma 1, ultimo inciso, c.c.: “ …, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta”) e di prescrizione (art. 1669, comma 2 c.c.: “Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”). Si tratta di un'azione di responsabilità, esercitabile anche nei rapporti fra acquirente e venditore/costruttore (cfr. Cass. 20877/2020: “### di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può (leggi tutto)...

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causa n. 2666/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Paolo Arena

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Giudice di Pace di Fano, Sentenza n. 85/2026 del 01-04-2026

... avevano impugnato le delibere assembleari e neppure la ripartizione delle spese e, nell'atto di opposizione, non avevano chiesto l'annullamento di tali delibere. Rilevava che nell'opposizione non si discuteva sulla nullità delle delibere dato che gli opponenti eccepivano di non dover partecipare alle spese deliberate sulla base dell'ultimo capoverso dell'art. 11 del ### condominiale e quindi si verteva in ipotesi di annullamento della delibera. Ferma restando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, parte opposta rilevava anche la sua infondatezza avendo l'### ripartito le spese come da regolamento non potendo perciò escludere i garages dalla ripartizione. Inoltre osservava che il ### di natura contrattuale non poteva essere derogato quanto ai criteri di riparto a mente dell'art. 1123 cod. civ. . Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la sua discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.02.2026, in tal sede veniva discussa oralmente, riservato il deposito della sentenza entro gg. 30 ai sensi del co. 3° del già menzionato articolo. *** Gli opponenti eccepiscono la non debenza della somma ripartita nei loro confronti per lavori di (leggi tutto)...

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causa n. 823/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pericle Tajariol

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5002/2025 del 09-12-2025

... dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del condominio e indistintamente rappresentato dall'amministratore (Cass. n. 20282 del 2023). Nel dare atto di tali pronunciamenti e delle questioni sollevate, il Collegio ritiene di dover confermare il principio che il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore. Depone in questo senso la già enunciata considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Né orienta in senso diverso l'osservazione che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore di condominio, rendendo (leggi tutto)...

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causa n. 4474/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Valiante

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