... contestava anche la sussistenza oggettiva, quale mero fatto storico, dell'evento dannoso asseritamente patito dal ### oltre che del danno lamentato.
La condotta “abnorme” della danneggiata, deduceva la compagnia, si configurava, comunque, quale “causa esclusiva, fortuita ed estranea” idonea, di per sé sola, ad interrompere qualsivoglia nesso causale tra l'eventuale condotta propria o del ### e il danno lamentato.
3.2. Quanto al rilievo della inoperatività della garanzia prestata per la responsabilità civile del ### di #### s.p.a. specificava che il sinistro occorso non costituiva un rischio assicurato con la polizza stipulata (n. 423.14.###), posto che, ai sensi dell'art. 14, lettera d), del contratto, l'assicurazione comprendeva i danni “derivanti dalla proprietà e/o gestione di fabbricati e dalle aree circostanti con relativi impianti fissi, comprese le manutenzioni ordinarie, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, ferma l'esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali non connessi a crolli e cedimenti di parti urarie”.
3.3. In merito al quantum del risarcimento, la compagnia assicurativa (leggi tutto)...
causa n. 1200/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni D'Antoni, Petitti Laura