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Tribunale di Catania, Sentenza n. 21/2026 del 02-01-2026

... credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17.   ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”.  #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. 
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. 
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. 
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.  *************** 
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. 
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). 
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). 
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. 
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. 
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame. 
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.  “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019). 
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019). 
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. 
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l.  83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale.  “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). 
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. 
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti.   Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. 
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. 
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo. 
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115/2002.  P.Q.M.   Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato.  - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.  - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso in ### il 13 novembre 2025.   ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta.  ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare.  ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)

causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca

M

Tribunale di Genova, Sentenza n. 82/2026 del 09-01-2026

... richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9392/2024 promossa da : ### - avv.ti #### e ##### - avv.ti ### e ### CONVENUTA ### Attrice (###: “Voglia l'###mo Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di ### S.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto di noleggio... e per l'effetto condannare la medesima ### S.r.l..al risarcimento del danno subito da ### quantificato in USD 749.266,43 ovvero USD 747.205,25 oltre rivalutazione e interessi” Convenuta (### S.r.l.): “Piaccia all'###mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza.nel merito, in via principale, respingere le domande risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare ex art. 96 cpc parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.r.l., allegando di essere proprietaria della nave cisterna "### (IMO 9306627), battente bandiera delle ### (cfr. Prod. 1 attrice) e di aver affidato la gestione commerciale della nave alla società greca ###.A., incaricata di negoziare l'impiego commerciale dell'unità. Parte attrice ha, dunque, allegato di essere entrata in contatto con la convenuta ### società di brokeraggio marittimo (cfr. Prod. B attrice), la quale ha proposto delle occasioni di affari. In particolare, in data 2 agosto 2019, ### nella persona del #### ha proposto un noleggio a viaggio (voyage charter party) per il trasporto di carburante da ### (### a ### con data di inizio il 14 agosto 2019, indicando come noleggiatore la società ### e riferendo di agire su indicazione di un altro broker, ### operante per conto di ### (cfr. Prod. 2 attrice).  ### ha allegato di aver fatto corretto affidamento rispetto a quanto rappresentato dal broker marittimo professionista ### fidandosi delle rassicurazioni ricevute circa il noleggiatore. 
A seguito di preliminari scambi e conferme di interesse trasmesse da ### (broker di ### a ### e da questa a NGM (cfr. Prod. 4 attrice), in data 8 agosto 2019 le parti hanno concordato il noleggio a viaggio della cisterna “Kudos” in base alle condizioni riportate nel c.d. “fixture recap” (che riepiloga i principali accordi raggiunti) e il contratto di noleggio a viaggio secondo il formulario “### VITOL 2006” (cfr. Prod. 5 attrice), con il quale hanno previsto: “### la messa a disposizione della ### presso il porto di ### nel periodo temporale compreso tra il 14 e il 16 agosto 2019, pronta alla caricazione di circa 80.000 mt di carburante; ### il corrispettivo complessivo, per il noleggio della ### pari a USD 1.300.000,00, da corrispondersi: − USD 455.000,00 (pari al 35% del nolo complessivo) entro il 13 agosto 2019; − USD 845.000,00 (pari al saldo residuo del nolo) all'arrivo della ### a ### prima dell'inizio delle operazioni di scaricazione; il tutto mediante pagamento sul conto bancario intestato ad #### un periodo temporale di stallia pari a 96 ore (inclusi sabato e domenica)(3); ### un compenso di controstallia pari e USD 18.000,00 per giorno/frazione di giorno (4); ### una commissione pari al 3,75% del corrispettivo del nolo (i.e., USD 48.750,00), da suddividersi tra i due mediatori, ### e ### e dunque da pagarsi da parte di ### da un lato (nella quota del 1,25%) e ### dall'altro lato, ai rispettivi broker; ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. 
Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. 
Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### tramite i broker ( Prodd. 14 e 15 attrice), ma senza esito. ###, determinato ad agire direttamente contro ### ha, dunque, richiesto a ### i dati completi del noleggiatore, scoprendo che il mediatore non possedeva i dati identificativi certi della società che aveva presentato. 
Per tale ragione parte attrice ha allegato la negligenza del mediatore nella verifica dell'identità di ### contestando all'odierna convenuta di avergli trasmesso solo un generico indirizzo web, senza effettuare verifiche (cfr. Prod. 16 attrice).
La difesa attorea ha messo in evidenza che è emersa senza alcun dubbio la negligenza di ### (e di ### in relazione alla individuazione del noleggiatore. Infatti: “### i primi contatti tra ### e ### risalgono al 28 novembre 2018, quando il #### (che in tutta la vicenda in esame ha agito quale impiegato di ### ha contattato ### in qualità di “charterers [i.e., ### representatives”, firmandosi come ### parte del ### una società di diritto malese (### 18); ### successivamente, in data 28 giugno 2019, il ####, interrogato proprio in relazione ai dati societari del noleggiatore, ha riportato il nominativo di ### una società con sede a ### quale “trader”, nonché il nominativo di ### con sede in ### (### 19)”. 
La condotta del mediatore ha reso impossibile ad ### di agire contro il vero debitore contrattuale.  ### ha sostenuto che indicare un nome fittizio o non identificabile equivale a non manifestare il nome e, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione deve mettere i contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali ( 24 gennaio 1973, n. 236). ### non avendo individuato precisamente ### deve rispondere dell'inadempimento del contratto come se fosse il contraente. 
Sul quantum ha calcolato il danno proponendo due conteggi alternativi, a seconda della data di risoluzione considerata, 16 o 22 agosto, richiedendo dunque a titolo di pregiudizio l'importo di USD 749.266,43 o di USD 747.205,25, oltre interessi e rivalutazione. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. contestando la domanda avversaria ed opponendo che il danno subito da ### è derivato dall'inadempimento contrattuale della ### e non dall'attività di mediazione eseguita dal broker ### La mancata caricazione al porto di origine e la conseguente risoluzione del contratto sono infatti pacificamente dovute al fatto che la merce oggetto di trasporto non era conforme alle necessità di ### e non aveva dunque motivo di essere spedita al porto di destino. Tale circostanza, attiene esclusivamente alla sfera di controllo di ### e non è in alcun modo dipesa dai broker. 
Ha sostenuto di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo portato a termine la propria attività di mediazione ex art. 1754 c.c. e di non essere in alcun modo responsabile ai sensi dell'art. 1759 cc, avendo nella propria qualità di mediatore, contribuito - insieme agli altri broker coinvolti - a mettere in relazione le parti per agevolarne il dialogo al fine di addivenire alla conclusione del prospettato affare, pacificamente avvenuta con la stipula del contratto in data 8 agosto 2019. 
Inoltre, ha asserito di aver espletato la propria attività di mediazione con correttezza e diligenza avendo fornito tutte le informazioni in suo possesso, ricevute dal broker della controparte (### e di non aver fornito alcuna “circostanza” non nota o non verificata. 
Ha documentato che la società ### S.A., manager dell'attrice, ha espressamente assunto su di sé l'onere di effettuare la due diligence sulla controparte prima della conclusione dell'affare. In particolare, ha evidenziato che dallo scambio email del 2 agosto 2019 (cfr. ### 2 convenuta) emerge che NGM (agente di ### ha comunicato che l'affare necessitava della previa autorizzazione da parte di ### (“subject the charts were approved by the owners”; “i am pointing out again that the offer is sub to owners' approval of the charts”), la quale, a propria volta, ha subordinato la propria autorizzazione all'esito delle opportune verifiche da parte di NGM circa l'identità delle potenziali controparti. 
Ha messo in luce che il broker di ### ha affermato espressamente che si sarebbero occupati personalmente di effettuare una “due diligence” - anche - sull'identità dei noleggiatori (“we have to do due diligence abt who they are etc”) e che, anche con l'ausilio del proprio dipartimento legale, avrebbero sottoposto i noleggiatori a verifiche riguardanti - anche, e non esclusivamente - gli opportuni controlli relativi alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale (“the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place”; cfr. prod. 2, p. 3). Ha allegato che, in tale occasione, la NGM non ha richiesto all'odierna convenuta di contribuire in alcun modo alle suddette verifiche circa l'identità dei noleggiatori. Al contrario, a specifica richiesta di ### “what docs do you need for clearance”, NGM ha risposto “no need to ask anything further” (cfr. prod. 2, p. 3). Sul punto ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di particolare mandato a ciò finalizzato, il mediatore, nell'assolvimento dei propri compiti, non è obbligato ad effettuare “specifiche indagini di natura tecnico-giuridica” per identificare elementi che, sebbene ignoti, possano rivelarsi determinanti per la conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 11/12/2023, n. ###; Cass. Civ. sez. II, 12/11/2019, n. 29229; Cass. n. 5107/1999). 
Ha pertanto sostenuto che, senza specifico mandato, non è insorto a proprio carico alcun obbligo di svolgere approfondimenti sull'identità dei noleggiatori. 
A sostegno delle proprie argomentazioni ha evidenziato che “### si è dimostrata fin da subito soddisfatta circa l'identità e affidabilità di ### al punto da: ### fornire il proprio benestare all'operazione dopo aver espressamente svolto accurata due diligence, inclusa (ma senza limitazione) quella relativa ai profili sanzionatori internazionali, che presuppone la verifica non solo dell'identità della propria controparte (KYC - ###, ma -anche al fine di evitare attività elusivepersino dei relativi soci e beneficiario effettivo. ### non avrebbe potuto condurre tali verifiche se non avesse compiutamente identificato ### né tantomeno avrebbe potuto fornire il proprio nulla osta all'operazione; ### informare esplicitamente il broker ### che non erano necessari ulteriori documenti in relazione ad #### condurre trattative con ### ciò che implica che ### abbia ritenuto di possedere informazioni sulla controparte sufficienti per avere interesse a stipularci un contratto di trasporto marittimo; ### accettare -e ritenere valida e vincolantel'indicazione del noleggiatore quale “### Energy”, senza indicazione di indirizzo o contatti. ### avesse avuto necessità di ulteriori informazioni, ben avrebbe potuto e dovuto richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento all'art. 1762 c.c., rubricato “contraente non nominato”, è del tutto fuori luogo poiché risulta per tabulas che la ### ha sin dal primo momento speso il nome del potenziale noleggiatore con NGM (cfr. prod. 2), la quale vi ha peraltro anche direttamente interloquito (prodd. 3 e 4). Ed il ### infatti, include espressamente i riferimenti di entrambe ### e ### quali parti contraenti (cfr. prod. 5 controparte). La circostanza che una delle parti -nominateabbia in un secondo momento disatteso i propri impegni contrattuali non può giustificare in alcun modo un'eventuale azione nei confronti del mediatore, a cui non può certo essere richiesto di prevedere e/o garantire l'affidabilità e la buona fede delle parti una volta concluso il contratto. 
Sul quantum ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto "sproporzionata" allegando che il mediatore non può rispondere dell'intero valore dell'affare, ma al massimo di un danno parametrato alla commissione del broker. 
Ha chiesto, infine, la condanna di ### per lite temeraria. 
Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. 
Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. 
Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). 
In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente”, consistenti appunto nella impossibilità di rivolgersi direttamente ai noleggiatori per il risarcimento dei danni subiti.” Ha richiamato la sentenza della Cass. 11/12/2023 n. ### che ha statuito la responsabilità del mediatore che fornisce informazioni non verificate o tace sulla mancata verifica.  * * * 
Tanto premesso il Tribunale ritiene la domanda infondata per le ragioni qui di seguito esposte. 
Sulla responsabilità di ### ex art. 1759 c.c. in relazione all'inadempimento di ### al contratto ### attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegata responsabilità professionale del broker marittimo convenuto, ### S.r.l., per i danni conseguenti alla mancata esecuzione da parte del noleggiatore ### del contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la nave "### (cfr. prod. 4 attrice). 
Nel dettaglio, la società ### ha lamentato l'impossibilità di individuare con precisione il soggetto ### presentato dal broker marittimo per la conclusione dell'affare, sostenendo la violazione da parte del medesimo broker degli obblighi informativi sanciti dall'art. 1759 c.c., nonché la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1762 c.c. (Contraente non nominato), da cui deriva l'obbligo di rispondere in vece del contraente non correttamente individuato. 
Tuttavia, le produzioni documentali versate in atti e le stesse allegazioni di parte attrice conducono a differenti conclusioni. Dalla trascrizione delle comunicazioni prodotte in atti dalla parte convenuta - intervenute tra ### (### e ### (### tra il 31 luglio e il 2 agosto 2019 - emerge quanto segue. 
La commercial manager dell'armatrice (### precisa fin dall'inizio la necessità di conoscere il noleggiatore ### e di dover svolgere due diligence su chi sono. Infatti, nella chat del 2 agosto, ore 12:04: ### (### scrive: "morning angelo, ref the kudos and the orin energy cargo subject the charts were approved by the owners (wew have to do due diligence abt who they are etc)" [### in relazione a kudos e il carico di orin ### previa verifica dei noleggiatori da parte degli armatori dobbiamo svolgere due diligence su chi sono ecc.] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). Ed ancora: 1:59:35 pm: ### “angelo i am pointing out again that the offer is sub to owners approval of the charts and bss loading ex tank fujairah not sts” [sottolineo ancora una volta che l'offerta è subordinata l'approvazione dei noleggiatori da parte degli armatori e sulla base del carico della cisterna ha fujiwara non con trasbordo da nave a nave] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Il 2 agosto, alle ore 4:06:22 il dipendente della NGM ribadisce la necessità di pagamenti anticipati (BBB - before breaking bulk) proprio perché il noleggiatore è un soggetto ignoto “in any case premium will have to be paid and bbb the ballance freight aniway since we do not know them” (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Dirimente è, infine, la circostanza che la società ### S.A. avoca a sé l'onere di verificare i noleggiarori , esonerando il broker da ulteriori approfondimenti specifici. In data 2 agosto 2019, la NGM nel rispondere alla domanda dell'incaricato di ### “I will tell them what docs do you need for clearance?, ### scrive: “angelo unless i know they will be payng the rate, no need to ask anything further. the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place” (“### a meno che io non sappia che pagheranno la tariffa non c'è bisogno di chiedere altro. la verifica dei noleggiatori sarà effettuata dal nostro dipartimento legale e sicuramente avrà luogo un'indagine di conformità nonché sull'assenza di sanzioni internazionali” (cfr. prod. 3 convenuta pag. 2). 
Appare dunque provato che l'armatrice non si è affidata passivamente alle informazioni fornite dal mediatore, ma ha deciso di procedere autonomamente a una complessa attività di due diligence. 
Oltre a ciò va evidenziato che parte attrice nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto nel capitolo n. 6 le seguenti circostanze dalle quali si evince che era in possesso dei dati identificativi di un soggetto esistente in quanto il contratto di noleggio è stato concluso: “vero che, nell'ambito della gestione commerciale di ### S.A. (con sede in 47-49 ###., 185 35 Piraeus, ### della nave cisterna “Kudos”, IMO n. 9306627, battente bandiera delle #### S.A., una volta ricevuta tramite il broker italiano ### S.r.l. (con sede in ### 7/11, #### la proposta di impiego a viaggio della predetta nave da parte dei no-leggiatori “### Energy”, ha svolto unicamente attività di verifica a livello sanziona-torio (a mezzo del proprio claims & insurance department), mediante inserimento nella c.d. ### and ### tenuta dall'### of ### degli ### d'### (### e/o nella c.d. ### of ### dell'### della denominazione e/o ragione sociale di ### e del ### di riferimento” (cfr. pag. 4 memoria integrativa n. 2 parte attrice).
Nella propria comparsa conclusionale la difesa attorea descrive in cosa consistono le verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, finalizzate ad escludere l'iscrizione dei noleggiatori, o più correttamente ed in linea con le verifiche che vengono usualmente condotte con riferimento alla normativa sulle sanzioni, del ### di riferimento, nella c.d. ### and ### (“###”) tenuta dall'### of ### degli ### d'### (“OFAC”) e/o nella c.d. ### of ### dell'### (“### List”). 
Nel dettaglio parte attrice ha allegato: “### è prassi nelle sanctions due diligence, le verifiche sono condotte tramite l'inserimento nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). 
Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). 
Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. 
Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali indagini eseguite dalla manager dell'armatrice e che, come emerge dalle comunicazioni telematiche (cfr. prod. 2 convenuta), la verifica sia stata posta come condizione per la stipula del contratto stesso. 
Tale circostanza costituisce fonte di presunzione ex art. 2729 c.c. della conoscenza da parte dell'armatore, non solo, dell'identità legale della noleggiatrice (la "### ed il "### of ### della società), ma anche di informazioni afferenti alla sua affidabilità commerciale. Appare evidente che se tali verifiche avessero dato esito negativo o incerto, l'armatore, agendo con la media diligenza professionale, avrebbe dovuto astenersi dalla sottoscrizione del contratto. 
La circostanza che la manager dell'armatrice abbia esonerato espressamente il broker marittimo dal fornire ulteriori informazioni relativamente al noleggiatore vale ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1759 c.c., avendo il broker fornito le informazioni in suo possesso ed il cliente dichiarato di voler effettuare ulteriori ed approfondite verifiche in autonomia.  ### contrattuale (mancata caricazione per qualità del prodotto) è un rischio tipico del commercio marittimo che attiene alla fase esecutiva del contratto, della quale il broker non risponde. Non vi è prova di alcun nesso causale tra l'attività di ### e il danno lamentato, essendo l'evento dipeso esclusivamente dalla condotta del noleggiatore e dalla scelta negoziale di ### Sebbene dunque non possa che riconoscersi pregio all'autorevole dottrina citata dalla parte attrice secondo cui le prestazioni contrattuali del broker nel noleggio sono più ampie rispetto a quelle di un mediatore ed investono anche la fase esecutiva del contratto, nella fattispecie in esame l'esonero ad opera del manager dell'armatrice e la mancata prova del nesso causale tra l'asserita negligenza della ### successiva alla stipula del contratto, e il danno lamentato non può che portare al rigetto della domanda.
Sulla responsabilità di ### ex art. 1762 Le suesposte argomentazioni valgono ad escludere la responsabilità del broker anche ai sensi dell'art. 1762 La norma in esame sanziona il mediatore che occulta il nome della controparte o agisce per conto di persona da nominare. 
Nella fattispecie, il nome della società noleggiatrice è stato comunicato dal broker marittimo, che ha fornito sinanche il sito web di ### (orinenergy.com/who-we-are.html). Inoltre, come già detto, la società armatrice, per il tramite della propria manager, ha avocato a sé indagini su profili sanzionatori internazionali dell'operatore commerciale, circostanza che lascia presumere la piena conoscenza da parte dell'armatore dell'identità legale del soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”). Tanto è vero che il nome del noleggiatore è stato inserito nel contratto. 
Non sussistono elementi idonei a far ritenere che la ### fosse una società inesistente, come sostenuto da parte attrice che, sul punto, non ha adempiuto all' onere probatorio a suo carico. 
Invero, dalla documentazione versata in atti, sono emerse diverse entità giuridiche facenti parte del ### a cui è riconducibile la società noleggiatrice (si vedano al riguardo prodd. 18 e 19 attrice).  ### attrice per dimostrare la responsabilità del broker avrebbe dovuto almeno fornire la prova delle richieste risarcitorie fatte inutilmente a soggetti inesistenti. 
Significativo è, tra l'altro, il fatto che non abbia prodotto nulla sulle verifiche operate dalla propria manager commerciale sul noleggiatore che, come già evidenziato, considerata la conclusione del contratto, si presume abbiano avuto esito positivo. 
Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria. 
Sebbene la domanda attorea risulti infondata, non può ravvisarsi in capo all'attrice quella mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.. 
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.831,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.r.l.; - rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da ### S.r.l.  nei confronti di ### - condanna parte attrice ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta ### S.r.l., che liquida in complessivi ### 7.831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 09 gennaio 2026

causa n. 9392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lippi Francesca

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare). 2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento. In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta. La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 227/2026 del 27-01-2026

... di servizio idrico stipulato dal ricorrente, né la fattura di riferimento relativa al consumo idrico con la data di sua emissione e scadenza di pagamento. Solo con la costituzio ne della ### e ### spa si viene a conoscenza che l'atto impositivo, prodromo all'ingiunzione di pagamento opposta e in essa indicato, è l'avviso/diffida di pagamento n. 20986 e, quindi, non una fattura che attesti il consumo idrico e il periodo di riferimento. Da detto avviso/diffida di pagamento si evince che esso si riferisce al consumo idrico per l'anno 2013 e che è stato recapitato per notifica in data ###. Esaminando l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere dell'Ente impositore, formulata da parte ricorrente, si osserva che l'avviso/diffida n. 20986 è un atto stragiudiziale che sortisce i suoi effetti al momento della sua ricezione. ### la Suprema Corte, ex multis Cass. n. ###/22, l'atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. Pertanto, considerato che l'avviso/diffida di pagamento su richiamato (leggi tutto)...

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N.RG 12258 / 2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA ### Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 12258 / 2023 promossa da ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) -RESISTENTE ### (CF ###) -RESISTENTE CONTUMACE ### E ### Con ricorso il sig. ### proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. ###, emessa dalla ### il ### e notificata in data ###, portante la somma di € 4.191,65 quale corrispettivo dovuto al Comune di ### per servizio idrico relativo all'anno 2013. Con detto ricorso chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato; nel merito, chiedeva la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite. Asseriva la nullità dell'ingiunzione impugnata per mancanza della motivazione; per la mancata allegazione dell'atto presupposto; per la mancata allegazione e indicazione del contratto di utenza stipulato in forma scritta ad substantiam; per l'abnormità degli importi infondatamente richiesti senza alcuna specificazione; per illiceità della maggiorazione del 10%. Asseriva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, com. 4, c.c., del diritto fatto valere con l'atto opposto.  ### di ### benchè raggiunto dalla notifica del ricorso e del pedis sequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e lo si dichiara contumace.  ### e ### spa si costituiva col deposito del proprio fascicolo di parte contenente i documenti di causa e la comparsa di risposta. Con essa chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con vittoria di spese di lite. 
All'udienza del 22/01/26, precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice di pace poneva la stessa in decisione. 
La mancata costituzione del Comune di ### Ente impositore, non fornisce all'odierno decidente alcuna documentazione, ovvero un contratto di fornitura di servizio idrico stipulato dal ricorrente, né la fattura di riferimento relativa al consumo idrico con la data di sua emissione e scadenza di pagamento. Solo con la costituzio ne della ### e ### spa si viene a conoscenza che l'atto impositivo, prodromo all'ingiunzione di pagamento opposta e in essa indicato, è l'avviso/diffida di pagamento n. 20986 e, quindi, non una fattura che attesti il consumo idrico e il periodo di riferimento. Da detto avviso/diffida di pagamento si evince che esso si riferisce al consumo idrico per l'anno 2013 e che è stato recapitato per notifica in data ###. 
Esaminando l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere dell'Ente impositore, formulata da parte ricorrente, si osserva che l'avviso/diffida n. 20986 è un atto stragiudiziale che sortisce i suoi effetti al momento della sua ricezione. ### la Suprema Corte, ex multis Cass. n. ###/22, l'atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. 
Pertanto, considerato che l'avviso/diffida di pagamento su richiamato si riferisce al consumo idrico relativo all'anno 2013 e che esso è stato notificato al ricorrente in data ###, si è compiuto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.  2948, co. 4, c.c.. 
Ciò detto, considerando detto motivo assorbente di ogni altro, si annulla l'ingiunzione di pagamento opposta.
Considerata la natura della decisione, nonché la mancata costituzione in giudizio del Comune di ### Ente impositore, le spese di giudizio sono compensate.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara contumace il Comune di ### annulla l'ingiunzione di pagamento opposta; compensa le spese di giudizio. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 12258/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sebastiano Nizza

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1237/2025 del 15-11-2025

... indifferentemente ### o ### ra perché non solo la fattura, ma tutte le comunicazioni provenivano da e.mail ### pur essendo su carta intestata ### ... “, nonché “la fattura che mi viene mostrata - n.d.r.: il doc. 1 fascicolo di parte odierna appellante - indica la merce oggetto di trasporto, ma quella su cui lavorai io aveva intestazione conforme, ma timbro Pullara”). Escusso come teste a mezzo prova delegata, in data 18 ottobre 2023, ### cipato ha a propria volta chiarito di essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente proprio di ### e di avere “usato la casella email di ### rati per conto di ### srl esclusivamente per trasmettere la docu mentazione allo spedizioniere #### mi aveva indicato di usare la email della ### Conglomerati”. ### si apprende dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è il legale rappresentante dell'odierna appellante. La confusione tra i due soggetti è dunque stata colpevolmente determinata dall'odierna appellata e anche circa la sussistenza del secondo elemento appare pertanto pienamente condivisibile l'impugnata decisione (cfr. pag. 5) laddove afferma appunto, che ### ha creato “l'apparenza della rappresentanza di ### per fatto di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 661/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### Dott. ###. #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: ### srl, in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### V. Mazzini 44 bis, è elettivamente domiciliata, ### contro ### spa (già ### spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ### e #### sio Iannelli, presso il cui studio in ### V. ### 2/44, è elettivamente domiciliata, #### la parte ### “piaccia all'###ma Corte di Appello di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, di rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società appellata per le causali spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio; • di rite nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente poiché non ha mai sottoscritto alcun contratto di trasporto e\o spedizione con la società attrice ovvero con la società spedizioniere ### né li ha mai conclusi con le stesse. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.”. 
Per la parte ### “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a conferma della sentenza N. 761/2023 emessa dal Tribunale di ### in data ### e pubblicata in data ###: In via principale: - ### inammissibile l'appello proposto da ### per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa; - Rigettare l'appello proposto da ### in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare pienamente la sentenza N. 3294/2023, emessa dal Tribunale di ### in data ###; In ogni caso Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa (ora ### spa, nel prosieguo anche soltanto ### spa) evocava in giudizio ### lara ### srl deducendo di aver stipulato con la convenuta, tramite lo spedizioniere ### srl, un contratto per il trasporto di merce consistente in un impianto per la produzione di cemento; di aver emesso in data ### la definitiva conferma booking n. ###; che la merce, destinata alla società ### co, era stivata all'interno di tre contenitori, imbarcati a bordo della m/v ### con destinazione ### di Al ‘### e ivi sbarcati in data ###; che la merce non era stata ritirata da parte del ricevitore e, pertanto, al termine del periodo di free time, erano maturati i costi di conteiner demurrages per USD 145.447,50, che l'attrice chiedeva le venissero rimborsati dalla convenuta.  ### srl (nel prosieguo anche soltanto ### srl) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per non aver concluso alcun contratto di trasporto/spedizione con parte attrice, non aver mai conferito mandato per tale contratto alla società attrice o allo spedizioniere CCS e, comunque, non essere mai stata proprietaria della merce oggetto del contratto. 
Con sentenza n. 3294 del 29 dicembre 2023 il Tribunale di ### ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi l'istituto della rappresentanza apparen te e che il contratto concluso in nome altrui dal rappresentante senza poteri (lo spedizioniere ### vincolasse il falso rappresentato (### s.r.l.), così statuiva: “Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione: 1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna ### rati S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di USD 145.477,50 (pari a 176.987,92 euro al cambio del 13.1.2021), oltre interessi dalla domanda al saldo; 2. ### S.r.l. al pagamento in favore di ### tima ### S.p.A. delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge” Avverso tale decisione interponeva appello ### srl, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto. 
Si costituiva ritualmente in giudizio ### spa (già ### spa), con comparsa depositata in data 26 novembre 2024, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt.  348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione. 
Con ordinanza 12 febbraio 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività della decisione impugnata e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025 avanti il ### per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, primo comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., al 30 luglio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, al 29 settembre e al 14 ottobre 2025 per il deposito di memorie conclusionali e repliche. 
Con provvedimento 22 settembre 2025 il Presidente, visto il programma per il raggiungimento degli obiettivi del P.N.N.R, disponeva l'assegnazione della controversia a ### ferma la già disposta udienza del 29 ottobre 2025. 
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 3 novembre 2025, il ### istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio. 
KKK 1. Le eccezioni preliminari ### di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis, sebbene coltivata da ### spa in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata rigettata da questa Corte con la citata ordinanza 12 febbraio 2025.  ### di inammissibilità del gravame ec art. 342 c.p.c. si palesa infondata atteso che, come affermato dalla Suprema Corte a ### (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L.  n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021). 
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con l'articolato motivo d'appello di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.  2. #### censura la decisione di primo grado con un unico articolato motivo con cui, in sintesi, deduce che il primo ### è pervenuto a ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente a seguito dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie. 
Il primo ### ha ritenuto che sussistessero, nella fattispecie, a) l'apparenza di poteri rappresentativi (cioè indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero; b) l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato; c) l'affidamento incolpevole del terzo contraente circa l'esistenza dei poteri rappresentativi. 
In realtà, evidenzia l'appellante, ### srl non aveva conferito alcun potere al falsus procurator CCS ###. ###, contenuta a pag. 5 della decisione impugnata, secondo cui l'odierna appellante non avrebbe contestato in corso di rapporto di essere mandante della CCS è, ad avviso dell'appellante, incomprensibile perché ### aveva invece costantemente contestato la circostanza, smentita anche dalle risultanze istruttorie ### al primo presupposto (apparenza di poteri rappresentativi), l'appellante osserva che il teste ### amministratore e spedizioniere che ha gestito il trasporto (escusso all'udienza del 16 febbraio 2022), ha dichiarato di averlo fatto in nome e per conto del cliente giordano, affermando che CCS non ha operato per conto di ### ma direttamente su mandato del cliente giordano interessato al trasporto per ### La circostanza è stata confermata anche dalla teste ### che ha affermato di essere stata contattata da uno spedizioniere giordano, la ### e che ### fu contattata come shipper, ovvero come caricatore, riferendo altresì: “ “in data ### ricevemmo da ### la dichiarazione dual use necessaria per la spedizione”.  ### non ha inoltre affermato che la merce sia stata caricata dagli stabilimenti di ### bensì di non ricordare la circostanza (che non poteva ricordare, posto che i beni vennero caricati non dagli stabilimenti della ### ma dai locali della società ### dove si trovavano). 
A pagina due della comparsa di costituzione la convenuta/ odierna appellante aveva detto che la merce era stata smontata dal cliente finale giordano presso gli stabilimenti della ### in contrada ### di ### - in provincia di ### e a proprie spese e cure trasportato al porto di Palermo (come confermato dal teste ### in sede di prova delegata). 
Il primo ### ha ciò nonostante affermato che i beni oggetto del trasporto erano allocati presso gli stabilimenti della ### ubicati in ### e non a ### in provincia di #### ha poi ammesso di avere fatto inserire ### quale shipper/spedizioniere motu proprio, senza che vi fosse specifica indicazione di ### medesima e senza che vi fosse un rapporto tra quest'ultima e ### Contrariamente a quanto opinato dal primo ### non sussistevano dunque indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero in capo al rappresentante senza poteri CCS (lo spedizioniere).
Difetterebbe poi anche, prosegue l'appellante, il secondo presupposto invocato dal ### di prime cure, ovverosia l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato, che abbia colposamente concorso a crearla o tollerarla. 
Il teste ### e la teste ### hanno ammesso di avere avuto incarico da un soggetto giordano di curare la spedizione e di avere inserito autonomamente ### quale shipper. ### ha anche ammesso di avere ricevuto la documentazione dual use da parte di ### e che tutta la documentazione relativa alla spedizione era su carta intestata ### Tale documentazione, sebbene intestata a ### proveniva dalla mail di ### e per questa ragione, ha asserito la teste ### gno, ella ha ritenuto di indicare quest'ultima come shipper. 
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, da questo insieme di circostanze non poteva desumersi che ### avesse colposamente concorso a creare e tollerare l'apparenza del potere di rappresentanza. 
Vi è stata piuttosto superficialità dello spedizioniere ### vero responsabile della vicenda, che per propria comodità ha ritenuto di creare un caricatore/shipper diverso da quello che lo aveva incaricato o che risultava dai documenti allo stesso pervenuti. 
Il teste ### ha dichiarato di non avere mai ricevuto incarico da parte di ### di prendere contatti con la società ### che non ha mai sentito nominare e gli unici rapporti li ha avuti con l'### cui ha trasmesso la fattura del ### Il teste ha chiarito che non vi erano rapporti tra ### la proprietaria dei beni trasferiti in ### e la ### né tanto meno tra quest'ultima e #### decisione avrebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, sovvertito i principi che depongono per la sussistenza di una rappresentanza connessa alla rappresentanza apparente.  ### è infondato e l'impugnata decisione va esente da censure. 
Il primo ### ha correttamente riportato (a pag. 4 dell'impugnata decisione) le tre condizioni in presenza delle quali, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, sez. II, Sentenza n. 11036 del 5 maggio 2017; sez. II, Sentenza n. 17243 del 22 luglio 2010; sez. III, Sentenza 9328 del 8 maggio 2015; sez. III, Sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015), opera l'istituto della rappresentanza apparente e il contratto, pur concluso da soggetto che non aveva potere di rappresentanza, produce effetti nei riguardi dell'apparente rappresentato. 
I tre elementi che, per l'operatività della rappresentanza apparente, devono ricorrere congiuntamente, sono: a) l'esistenza di una situazione apparente che non corrisponde alla realtà giuridica; b) il comportamento colposo del falso rappresentato, che deve avere posto in essere un comportamento, non meramente omissivo, oggettivamente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'effettivo conferimento del potere rappresentativo; c) la buona fede del terzo contraente, che deve aver fatto un affidamento ragionevole e incolpevole sull'esistenza dei poteri rappresentativi .  ### decisione ha verificato la sussistenza delle citate condizioni attraverso la scrupolosa valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, valutazione che questa Corte condivide appieno. 
Nessun dubbio può infatti esservi sull'esistenza dell'apparenza dei poteri rappresentativi, desumibile dall'inserimento di ### quale schipper nella polizza di carico (doc. 6 fascicolo primo grado appellata), mentre non possono essere condivisi gli assunti dell'appellante circa il fatto che detto inserimento sia avvenuto per decisione unilateralmente assunta dallo spedizioniere CCS. 
Dalle deposizioni di ### legale rappresentante dello spedizioniere, e di ### impiegata di CCS che ha materialmente curato la predisposizione dei documenti di trasporto, è infatti emerso che vi era confusione tra due soggetti, ### e ### perché i rapporti erano curati da ### (cfr. deposizione ### escussa all'udienza del 16 febbraio 2022: “ ... io ho sempre intrattenuto rapporti con la ### e, più precisamente, con il sig. ### che credo fosse l'### o il ### cialista” e ancora: “Ho menzionato indifferentemente ### o ### ra perché non solo la fattura, ma tutte le comunicazioni provenivano da e.mail ### pur essendo su carta intestata ### ... “, nonché “la fattura che mi viene mostrata - n.d.r.: il doc. 1 fascicolo di parte odierna appellante - indica la merce oggetto di trasporto, ma quella su cui lavorai io aveva intestazione conforme, ma timbro Pullara”). 
Escusso come teste a mezzo prova delegata, in data 18 ottobre 2023, ### cipato ha a propria volta chiarito di essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente proprio di ### e di avere “usato la casella email di ### rati per conto di ### srl esclusivamente per trasmettere la docu mentazione allo spedizioniere #### mi aveva indicato di usare la email della ### Conglomerati”.  ### si apprende dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è il legale rappresentante dell'odierna appellante. 
La confusione tra i due soggetti è dunque stata colpevolmente determinata dall'odierna appellata e anche circa la sussistenza del secondo elemento appare pertanto pienamente condivisibile l'impugnata decisione (cfr. pag. 5) laddove afferma appunto, che ### ha creato “l'apparenza della rappresentanza di ### per fatto di suo dipendente, autorizzato dal suo legale rappresentante”.   Non possono esservi dubbi circa l'incolpevole affidamento dell'odierna appellata in ordine al potere di rappresentanza di #### spa non aveva ragioni per dubitare che quanto riportato nei documenti di spedizione fosse corretto, a maggior ragione perché l'odierna appellata, allorché lo spedizioniere le comunicò ripetutamente che la merce non veniva ritirata e che ciò comportava il maturare di costi di conteiner demurrage (cfr. deposizione ###, non si curò di rispondere per chiarire l'equivoco circa il proprio ruolo nella vicenda, così come non diede riscontro alcuno alle messe in mora del legale e all'invito alla negoziazione assistita.  ###, a pag. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, assume che non sarebbe dato capire come il Tribunale abbia potuto affermare che l'appellante non avesse contestato in corso di rapporto di non essere mandante della ### laddove tale circostanza era invece stata contestata sia in comparsa che in memoria istruttoria. 
Occorre allora osservare che il Tribunale, a pag. 5 dell'impugnata decisione, ha invece correttamente valorizzato il fatto che la convenuta non avesse contestato di essere lo shipper o il mandante di CCS “in costanza di rapporto ... neppure a fronte delle comunicazioni indirizzate direttamente dalla parte attrice a ### in data ### (doc. 8 attore) e in data 15.7. 2019 (cfr. doc. 9 attore).”. 
Il primo ### con tutta evidenza, non argomenta in relazione a una mancata contestazione nell'ambito del processo ma si riferisce al fatto che, con il silenzio serbato non rispondendo alle diverse missive e per tutta la fase antecedente all'introduzione del giudizio, ### ha alimentato l'apparenza del potere di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata decisione integralmente confermata.  3. Le spese di lite Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia: 1. fase di studio € 2.977,00 2. fase introduttiva € 1.911,00 3. fase di trattazione € 4.326,00 4. fase decisionale € 5.103,00 Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e ### fini dell'art. 1 comma 17 della ### 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente rigettato.  P.Q.M.  La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) Rigetta l'appello; 2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge; 3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto; 4) Manda alla ### per quanto di competenza.   Così deciso in camera di consiglio alli 6 novembre 2025 ### rel.   ####

causa n. 661/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvestri Rosella, Roberta Di Maggio

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