... alla generica fornitura di materiali, di cui alla fattura 766/###, del 30.11.2022, di €. 835,70 il teste ### ha confermato trattarsi di materiali forniti dalla ditta dello stesso ### Il costo delle stesse risulta tuttavia pagato dalla ### come provato dalla copia del bonifico bancario dello stesso importo, da lei effettuato in pari data; b) le spese relative all'energia elettrica e alla ### risultano intestate alla ### e, quindi, deve presumersi che i relativi pagamenti, benché anoninìmi, siano stati effettuati dalla medesima, quantomeno in difetto di prova contraria da parte dell'opponente il quale - peraltro -
non ha neppure eccepito di avervi provveduto personalmente.
La tesi secondo la quale tali oneri non sarebbero maturati laddove l'opposta si fosse tempestivamente trasferita nel nuovo immobile è infondata, sia perché manca la prova che l'opposta abbia volutamente ritardato il trasferimento, sia perché quantomeno la ### sarebbe stata comunque dovuta dall'opponente, anche qualora egli fosse rientrato in possesso dell'immobile.
Può essere riconosciuta, in compensazione, la metà della somma pagate dal ### per ulteriore fornitura di materiali e che, dal confronto della (leggi tutto)...
causa n. 889/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Falconi