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Banca Dati della Giurisprudenza Civile

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1777/2026 del 15-05-2026

... non è applicabile al caso di specie in quanto la fideiussione in oggetto prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”. Pertanto, il termine di decadenza di sei mesi (o quello di 36 convenuto) non inizia a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione, poiché la clausola predetta prevede espressamente che la fideiussione permanga sino alla totale estinzione dell'obbligazione. Dunque, risultando l'obbligazione del fideiussore sganciata dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma essendo collegata all'integrale soddisfacimento della stessa, l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza. A ciò va aggiunto però che la previsione di cui all'art. 6 della fideiussione specifica stipulata può qualificarsi come vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi previsto per intimare il pagamento al debitore principale nei confronti del consumatore. Sul punto, la Corte di Cassazione a ### ha di (leggi tutto)...

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causa n. 4339/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Beatrice

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6855/2025 del 19-11-2025

... dalla ### d'### Quanto al profilo di nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c., per la sua ritenuta inapplicabilità è sufficiente ricordare che proprio di recente la S.C. ha ribadito come la clausola con cui il fideiussore rinuncia preventivamente alla decadenza del creditore dalla obbligazione accessoria prevista dall'art. 1957 c.c. non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non necessita della specifica pag. 8/10 approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (Cass. Ord. 4.2.2025 n. 2683). In sostanza, la detta clausola non incide sull'equilibrio contrattuale, a maggior ragione nel caso di specie nel quale HDI ha garantito a prima richiesta ### a fronte dell'inadempimento del soggetto garantito al proprio obbligo restitutorio. Per di più, la clausola di rinuncia risulta essere stata espressamente accettata dalla ### come si ricava dalla semplice lettura dell'allegato per dichiarazione di coobbligazione. Il primo motivo di doglianza va, pertanto, respinto. Non miglior sorte merita il secondo motivo con cui si lamenta la decadenza dal beneficio dell'art. 1957 In effetti, ferma restando che il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, in ogni caso la (leggi tutto)...

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causa n. 5754/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Camillo Romandini

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1483/2026 del 22-01-2026

... professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 , e, quindi, nu lla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata trattativa individuale tra le parti sulla pattuizione, dovendo altrimenti ritenersi la causa corre ttamente instaurata davanti al f oro del consumatore convenuto» (Cass. 28/09/2016, n. 19061; Cass. 24/01/2020, n. 1670; Cass. 30/06/2020, n. 12981; Cass. 28/07/2021, n. 21647). Più specificamente, la presenza di una clausola derogatoria del foro del consumatore assume un diverso rilievo nel processo a seconda di quale sia la parte che intraprenda il giudizio. Si spiega, trascrivendo, in via adesiva, stralcio (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossi Raffaele

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 116/2026 del 12-01-2026

... cedute, sicché non vi è alcuna dimostrazione che la fideiussione rilasciata dalla ### in data ### a favore della ### di ### sia stata fatta oggetto di trasferimento in favore dell'attuale creditrice procedente; che, inoltre, tale garanzia non si è atteggiata come una fideiussione, ma come una garanzia autonoma, dal momento che ha contemplato una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, che già di per sé conduce a qualificare la garanzia come autonoma, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, con la conseguenza che, ai fini della cessione di tale contratto, vi era la necessità dell'approvazione della garante, la quale, invece, non ha mai rilasciato un'autorizzazione in tal senso, né ha accettato la cessione; che in ogni caso, poi, il contratto sottoscritto dalla ### sia se qualificato come garanzia autonoma, sia se considerato come fideiussione, è viziato da nullità per violazione delle norme di cui alla L. 287/1990, poiché sia il negozio del 13.05.2011, sia l'ampliamento del 07.10.2011, riporta pedissequamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI che è (leggi tutto)...

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causa n. 3552/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Nardi

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1484/2026 del 27-05-2026

... l'atto negoziale possa funzionalmente ascriversi. La fideiussione è, poi, prestata in favore di un'impresa individuale e nulla è emerso in atti che possa evidenziare una partecipazione della fideiubente all'intrapresa della debitrice principale, di cui non è socia, né titolare di cariche sociali. Non ricorrono dunque ragioni, né, per vero ne sono state fornite dall'appellante, per discostarsi dalla qualificazione della fideiubente come consumatore operata dal primo Giudice. II motivo. Un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 28.9.2023 n. 27558, 31.5.2025 14687) attribuisce natura vessatoria alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.: in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, essa si ascrive alle previsioni dell'art. 33 lettera t) Cod. Cons. a mente del quale si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, (leggi tutto)...

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causa n. 41/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Giulia Maisano

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