... professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs.
n. 206 del 2005 , e, quindi, nu lla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito)
della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata trattativa individuale tra le parti sulla pattuizione, dovendo altrimenti ritenersi la causa corre ttamente instaurata davanti al f oro del consumatore convenuto» (Cass. 28/09/2016, n. 19061; Cass. 24/01/2020, n. 1670;
Cass. 30/06/2020, n. 12981; Cass. 28/07/2021, n. 21647).
Più specificamente, la presenza di una clausola derogatoria del foro del consumatore assume un diverso rilievo nel processo a seconda di quale sia la parte che intraprenda il giudizio.
Si spiega, trascrivendo, in via adesiva, stralcio (leggi tutto)...