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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15508/2026 del 21-05-2026

... Tribunale autorizzava il ricorrente all'accesso al fondo dei convenuti. Con successivo at to di citazione ritu almente notifi cato ven iva introdotto il giudizio di merito, nel quale il ### proponeva anche una domanda risarcitoria. Si costitu iva nel giudizio di me rito ### ntefusco, mentre rimaneva contumace ### i ### La convenu ta chiedeva revocarsi il provvedimento cautelare concesso al ### rigettarsi la sua dom anda e, in via riconvenzion ale, condannarsi lo stesso a ripristinare una apertu ra, asseritamente trasformata in finestra, a d arretrare una sopraelevazione sino al rispetto della distanza ex art. 907 c.c., rispetto ad una veduta esercitata da un lastrico, a rimuovere una canna fumaria pericolosa per il fondo Mo ntefusco, ad eliminare lo stillicidio posto a carico dell a proprietà della conven uta attrave rso canali di gronda e pluviali in esso convogliati, nonché ad eseguire le opere necessarie per gar antire la stabilità dell'edificio , minato dalle opere realizzate dall'attore e a risarcire il dann o cagionato all a ### Espletata la C.T.U. sullo stato dei luoghi il Tribunale, con sentenza n. 1467/2010, accoglieva in parte la domanda attrice, condannando i convenuti a (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 503/2026 del 06-05-2026

... un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa». Per converso, l'apertura di una veduta richiede il rispetto delle distanze stabilite dall'art. 905 (secondo cui non si possono aprire vedute dirette verso il fondo o sopra il tetto del vicino se non è rispettata la distanza di un metro e mezzo tra il fondo del vicino e la faccia del muro in cui si aprono le vedute dirette), dall'art. 906 c.c. (secondo cui non si possono aprire vedute laterali o oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto) e dall'art. 907 c.c. secondo cui «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obbliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obbliqua si esercita». Questo perché (leggi tutto)...

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causa n. 143/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Laura Pasca

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 1952/2026 del 10-03-2026

... caratterizzante delle vedute (la “prospectio” sul fondo del vicino, con essa intendendosi non solo la facoltà di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale), ulteriore rispetto alla mera “inspectio” che le accomuna alle luci (cfr. Cass., sez. 6, ordinanza n.346 del 10/01/2017; sez.2, sentenza n.3924 del 29/02/2016). Pertanto, così precisata la nozione di pareti finestrate di cui all'art.9 del d.m. 1444 del 1968 ed accertata l'insussistenza nel caso di specie, resta esclusa l'invocabilità quale norma precettiva e inderogabile della previsione di cui all'art.9 del sopracitato decreto ministeriale. In mancanza, dunque, di pareti finestrate tra edifici antistanti, da cui deriva l'inoperatività nel caso di specie della disciplina regolamentare sulle distanze legali tra fabbricati, nonché di ulteriori prescrizioni normative o strumenti urbanistici locali impositivi di una distanza minima assoluta dal confine, la regolamentazione della fattispecie è rimessa all'impianto codicistico di cui agli artt.873 ss. c.c., correttamente invocato dalla (leggi tutto)...

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causa n. 4792/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Garavaglia, Franca Mangano

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1487/2026 del 28-04-2026

... dell'art. 873 c.c., determinando l'assoggettamento del fondo vicino ad un illegittimo asservimento, comporta in re ipsa un danno risarcibile. ### volta alla demolizione dell'opera illecita sul fondo vicino deve ritenersi imprescrittibile in quanto è assimilata dalla giurisprudenza all'actio negatoria servitutis, e come tale è imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni ( Civ. Sez. II, Sent. n. 12810 del 18-12-1997); successivamente, la stessa Cassazione ha precisato che, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, perché oltre ad essere modellata sull'actio negatoria servitutis è “rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 867 del 26-01-2000). Quanto al giudice competente, in materia di azioni dirette all'osservanza dei limiti legali della proprietà, secondo quanto affermato dalla Cassazione, si applica per analogia, in difetto di disposizioni particolari, il criterio previsto dalla legge in (leggi tutto)...

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causa n. 5402/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 820/2025 del 27-10-2025

... avente altezza interna di 2,80 m, e dotato di due finestrature, una orientata a sud e l'altra ad ovest, di larghezza 1,00 m, altezza 0,55 m e poste dal piano di campagna ad un'altezza compresa tra i 0,10 ed i 0,20 m e dal piano di calpestio interno al locale seminterrato ad un'altezza di 2,25 m. Al di sopra della copertura piana di tale manufatto, è presente un lastrico solare, delimitato da ringhiera in ferro ed accessibile sia dal capannone principale, sia dalla corte privata (foto da 6 a 8)”. Dunque, il manufatto oggetto di causa costituisce una costruzione, ai fini della normativa in materia di distanze, in quanto è un'opera edilizia non totalmente interrata, rispetto al livello del fondo attoreo, e che ha certamente i caratteri della solidità e della stabilità, essendo una porzione di un più ampio capannone industriale appartenente ai convenuti. Ciò posto, il CTU ha accertato altresì che il manufatto dei convenuti si colloca a distanza di 1,55 metri dal confine con la particella n. 502 di parte attrice, ossia a una distanza inferiore a quella di 5 metri dal confine tra i fondi privati, prescritta dalle NTA del ### di ### a carico del proprietario che realizzi per primo una (leggi tutto)...

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causa n. 520/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Medaglia Valerio

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