... sensi dell'art. 22 c.p.c., che stabilisce quale sia il foro per le cause ereditarie, non avendo sollevato l'eccezione in questione nell'atto di opposizione. Ad ogni buon conto, l'eccezione, anche se fosse stata tempestivamente formulata, avrebbe dovuto essere disattesa, considerato che il presente procedimento non può ritenersi rientrare nelle cause ereditarie, trattandosi, come già detto, di domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'### dall'opposta per l'assolvimento della imposta di Registro; inoltre, lo stesso art. 22 c.p.c. contempla la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi, ma fino alla divisione, che, nel caso di specie, risulta essere già intervenuta.
7) Nel merito, l'opponente ha solamente dedotto di aver cercato di transigere la controversia tra le odierne parti, circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, non provata, senza contestare la pretesa avanzata in fase monitoria e senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine all'ammontare della somma ingiunta.
Né può rilevare, ai fini della decisione, la (leggi tutto)...
causa n. 1941/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Franceschelli Patrizia