... stipulati dalle parti.
Pag. 12 a 14
Il contratto di franchising esige una stretta e leale collaborazione fra l'affiliante e l'affiliato, sia al momento della stipulazione, sia per tutta la durata del rapporto, cosicché il comportamento dell'affiliante che, in costanza di rapporto, venga meno ai propri obblighi contrattuali, costituisce un inadempimento grave, idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto.
In particolare, il contratto di franchising, una volta stipulato, prosegue fino alla sua naturale scadenza, così come prevista nel contratto stesso, ai sensi della l. n. 129/2004, e non può avere durata inferiore a 3 anni, vincolando le parti (franchising e franchisee) al rispetto degli obblighi contrattualmente previsti.
Lo scioglimento anticipato è, tuttavia, possibile solo se le parti si accordino per la risoluzione consensuale del rapporto, oppure a seguito di pronuncia giudiziale per violazione degli obblighi contrattualmente assunti da una delle parti.
In tale ultima ipotesi, la parte che si assume essere danneggiata dall'inadempimento altrui, può invocare dinanzi al giudice la tutela di cui all'art. 1453 c.c., chiedendogli di accertare con sentenza la responsabilità (leggi tutto)...
causa n. 3152/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella