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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10154/2025 del 06-11-2025

... condominiale, svolga o meno le funzioni di copertura del lastrico solare nei confronti degli appartamenti sottostanti. E' noto , infatti, che la Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. S.U. 9449/2016; Cass Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2021, n. 6816) ha affermato, in relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva (al quale va equiparata la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino quando assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare nei confronti degli appartamenti sottostanti cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12682 del 17/10/2001), l'esistenza di una concorrente responsabilità del condominio, il quale abbia omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 e del proprietario esclusivo del lastrico solare ovvero del terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c.. In tali casi viene affermato il concorso di tali (leggi tutto)...

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causa n. 19620/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1484/2025 del 23-06-2025

... accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di lastrico solare e di danni da infiltrazioni vigono i seguenti principi di diritto, tratti dall'interpretazione degli artt. 1117 e 1126 c.c.: 1) il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini e ad analogo regime è soggetta la terrazza a livello, in quanto assolve alla medesima funzione; 2) la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura del lastrico o della terrazza a livello deve essere rivolta nei confronti del condominio e lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza; 3) sussiste, invece, la legittimazione passiva del proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza nel caso in cui i danni siano stati provocati da un diretto comportamento dello stesso e non dipendano da un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di (leggi tutto)...

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causa n. 3465/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lisco Remo

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2127/2025 del 18-06-2025

... del fatto che i difetti che affliggono la copertura (lastrico solare ad uso esclusivo e due campate del tetto) devono essere ricondotti a difetti costruttivi dell'immobile - mancato rispetto alle regole dell'arte nella posa della pavimentazione e nella stuccatura delle relative fughe e sottodimensionamento del sistema di scarico - rispetto ai quali il ### non ha alcun obbligo di eliminazione (salve le opere di manutenzione straordinaria del bene); ad ogni modo ha rappresentato che l'assemblea condominiale, convocata per l'assemblea del 18.5.2023, era in procinto di deliberare l'appalto in favore di ditta edile per realizzare le opere necessarie per la riparazione dei vizi della copertura; ha, particolarmente, contestato la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale asseritamente subito dai dipendenti dell'azienda in quanto quest'ultima non è legittimata ad ottenerli, essendo richiedibili solo da parte dei lavoratori. Si è, altresì, costituita in giudizio la società proprietaria delle unità immobiliari locate all'attrice precisando di essersi sempre attivata, nell'interesse della sua conduttrice, nell'eseguire alcuni interventi di ripristino e di manutenzione del manto (leggi tutto)...

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causa n. 14551/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Anselmo Liliana

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 577/2024 del 18-07-2024

... tema della responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, concludendo nel senso che “il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri” (tra le altre, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, Rv. 663807 - 01). Appare, infatti, indiscutibile che dei danni correlati alla mancanza della copertura dell'edificio rispondono sia il proprietario o usuario esclusivo del lastrico sorale o della terrazza, sia i proprietari dei piani sottostanti, in quanto tutti tenuti a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria a pag. 4/7 norma dell'art. 1126 c.c. e obbligati in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c., ferma restando la facoltà di agire in regresso sulla base delle rispettive quote di responsabilità. Tanto premesso sul piano della regolare instaurazione del contraddittorio e rilevato, per vero, che la parte (leggi tutto)...

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causa n. 1731/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giampaolo Bellofiore

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 718/2025 del 29-05-2025

... responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta nell'abito di operatività dell'art. 2051 cod. civ… è configurabile anche una concorrente responsabilità del condominio, nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.” Dunque, le ### concludono enunciando il seguente principio di diritto “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello, ancorché di proprietà (leggi tutto)...

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causa n. 2431/2019 R.G. - Giudice/firmatari: D'Angiolella Luigi, Di Ruzza Luigi

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