... conformità all'art. 7, comma quarto, ### 24/2017 c.d. Gelli-Bianco, applicabile ratione temporis - tenuto conto dell'età della paziente al momento del primo intervento (anni 40), ne deriva un danno non patrimoniale per l'invalidità accertata a titolo di danno biologico (4%) nella misura di € 4.258,23 e un danno da invalidità temporanea di € 1.404,50.
Il danno non patrimoniale viene, dunque, complessivamente liquidato in € 5.662,73, somma sulla quale vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione e interessi sulla somma stessa devalutata e via via rivalutata, dalla data del fatto, i.e. 19.1.2021, data del primo intervento, al saldo.
Con riguardo, invece, alla richiesta di riconoscimento della voce del danno c.d. morale, si ritiene di non poter procedere alla sua liquidazione, in ragione sia dell'entità dell'invalidità riscontrata (4%, individuato dai ### in ragione del “danno estetico lievissimo” riscontrato), sia in difetto della “rigorosa prova” del danno che sarebbe stato patito sotto tale profilo dalla paziente in conseguenza degli eventi per cui è causa, nei termini richiesti, non solo dalla richiamata normativa di cui all'art. 139, comma terzo, (leggi tutto)...
causa n. 2725/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Flavia Mazzini