... quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all'estinzione del debito.” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 26286/2025). Discende, da tali assunti, inevitabilmente, che la prova testimoniale su cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento, in verità, non potesse essere ritenuta idonea, per previsione codicistica (artt. 2959 e 2960 c.c.), a dimostrare che l'obbligazione non si fosse estinta. Difatti, il divieto di prova testimoniale, in questo caso, deve essere considerato come un divieto assoluto e, in quanto tale, non attenuato dalle regole inerenti i limiti della prova testimoniale o l'incompatibilità dei testi, quali l'onere della controparte di eccepire l'inammissibilità della prova con la prima difesa utile successiva alla formulazione della richiesta o di eccepirne la nullità non appena terminata la sua assunzione, regole, dunque, erroneamente applicate dal Tribunale.
Escluso, pertanto, che la prova testimoniale assunta possa avere una valenza probatoria e rilevato che la stessa non fosse neanche astrattamente invocabile dal creditore, evidenziato che non è stato ritenuto (leggi tutto)...
causa n. 120/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Spanu, Grazia Maria Bagella