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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2038/2026 del 17-03-2026

... valutazioni soggettive dei predetti dichiaranti smentite, ictu oculi, dalla fotografie prodotte in atti dallo stesso appellante, segnatamente indicate come all. 14,21, 22 e 23 del fascicolo di secondo grado, che mostrano la scala di ferro (pacificamente teatro dell'evento dedotto in lite) con gradini zigrinati lungo tutta la sua estensione e che non presentano evidenti segni di usura, dotata, peraltro, da ambo i lati, del corrimano, come già evidenziato dal primo giudice. ### n. 2038/2026 pubbl. il ### RG n. 5435/2023 Repert. n. 1889/2026 del 17/03/2026 9.2. Quanto alla constatazione dello stato della scala contenuto nel verbale di sopralluogo del 20.12.2016 redatto dall'agente ### della ### del Comune di ### va osservato che le circostanze in esso riportate hanno valenza probatoria fino a querela di falso limitatamente a quanto constatato di persona dalla verbalizzante ( chiamata sul posto la mattina successiva all'evento di causa dal teste avv. ### al preciso scopo di far constatare la pericolosità della scala de quo agitur) e cioè che “La sottoscritta , dopo aver effettuato il servizio scuole, si avvicinava alla scala in questione e provando a scendere notava che effettivamente era (leggi tutto)...

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causa n. 5435/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Alessandra Piscitiello

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Tribunale di La Spezia, Sentenza n. 52/2026 del 27-01-2026

... esaminati provenienti dall'attrice, e come emerge comunque ictu oculi dal confronto tra la grafia del nome “### Tonelli” riportato nel corpo della scrittura e la sottoscrizione dell'attrice in calce), può valere, al più, quale confessione stragiudiziale fatta dall'attrice ad un terzo e, dunque, liberamente valutabile dal giudice, come stabilito dall'art. 2735 c.c.. Ciò posto, nell'effettuare detta valutazione ritiene questo giudice che la scrittura in esame, di per sé sola, non appaia sufficiente ad avvalorare l'esistenza di un accordo tra l'attrice e ### per l'acquisto dei bond argentini, né - in ogni caso - risulta provato l'adempimento di quanto eventualmente pattuito tra le predette parti. Ed invero, ### non ha offerto alcuna prova circa l'avvenuto acquisto dei titoli da parte del padre per conto dell'attrice (prova che pure avrebbe dovuto risultare agevole, se i titoli fossero stati effettivamente custoditi nel portafoglio del convenuto, come indicato nella scrittura). Ne consegue che, in mancanza della prova di acquisto delle obbligazioni, anche il versamento in esame va ritenuto come fondato su un atto simulato dissimulante donazione, nulla per vizio di forma (sull'equiparazione (leggi tutto)...

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causa n. 1770/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Romano Gabriele

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 599/2026 del 05-02-2026

... del medico di guardia dott.ssa ### è affermazione ictu oculi priva di pregio: tali relazioni sono infatti state redatte proprio dai sanitari cui si imputa la malpractice che, da un canto, avevano tutto l'interesse a negare le loro omissioni e, dall'altro, se hanno letto male il tracciato non per questo possono giovarsi della lettura scorretta (ma, anzi, proprio per questo sono in colpa). In definitiva, non ricorrono i presupposti per un rinnovo della ctu, né tantomeno per consentire all'### d'introdurre in giudizio ulteriori documenti da sottoporre ai ccttuu, in contrasto con le preclusioni istruttorie maturate; dunque, il primo motivo d'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata in punto di an debeatur. 3. Il perimetro della decisione in punto di quantum debeatur. Dalla lettura dei rispettivi atti d'impugnazione, emerge che è incontroverso che la piccola ### abbia un'invalidità permanente del 100%; a seguito del rigetto del primo motivo d'appello dell'azienda, poi, è accertato che l'80% dei postumi sono imputabile ai sanitari che hanno seguito la gestante nel travaglio e fino alla nascita (e all'immediata assistenza post-partum) di ### E' inoltre ormai (leggi tutto)...

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causa n. 2257/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese, Giulia Conte

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 552/2017 del 23-05-2017

... nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario , il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011). Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identità e la firma apposta dinanzi al funzionario. ### ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza. La Corte d'Appello, infatti, affermava sì che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità risultava percepibile ictu oculi, sicchè si doveva ritenere che nell'occasione l' A. non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva (leggi tutto)...

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causa n. 2298/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21376/2025 del 25-07-2025

... rifiuto da parte della stessa di eseguire operazioni "ictu oculi" a nomale, nel senso che siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista, quale dovere di protezione della ste ssa, posto non erano desumibili sintomi di attività di depauperamento della correntista da parte dei suoi amministratori. Ritenuto quanto segue. 1. I motivi di ricorso sono cinque: -### (relativo al rigetto dell'azione extracontrattual e avanzata nel giudizio di merito) - Violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 2727 e 2728 c.c., 18 e 23 D.Lgs. 231/2007, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (error in iudicando); -### (relativo al rigetto dell'azione extracontrattuale avanzata nella fase di merit o) - nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 c.p.c. - error in procedendo (motivazione meramente apparente, obiettiva incomprensibilità);- ### (relativo al rigetto dell'azione contrattuale avanzata dalla ### nella fase di merito) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. relativamente all'art. 23 D.Lgs. 21.11.2007 (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Fiecconi Francesca

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