... nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario , il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011).
Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identità e la firma apposta dinanzi al funzionario.
### ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza.
La Corte d'Appello, infatti, affermava sì che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità risultava percepibile ictu oculi, sicchè si doveva ritenere che nell'occasione l' A. non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva (leggi tutto)...
causa n. 2298/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.