... intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione” sono, tra l'altro, tenuti, ad “ assicurarsi di pot er effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della str ada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, altresì dovendo - a norma del comma 3, lett.
c), del medesimo articolo - “nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precede nza ai veicoli in marcia normale”.
Sarebbe, dunque, “palese” - secondo il ricorrente - “che se il avesse concesso la precedenza al motociclo, così come imposto d al cod. strada, il sinistro non si sarebbe verificato”, e ciò vieppiù consid erato c he, in base all'ar t. 377, comma 2, reg. esec. cod. strada, “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”, per parte propria il comma 7 de l medesimo articolo stabilendo che ove “le piste ciclabi li si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad (leggi tutto)...