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ORDINANZA sul ricorso n. 17335/2019 r.g. proposto da: ### Ard olino #### , ### e ### la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di ### , deceduto il ### 9, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### e ### giusta procura speciale in calce al r icorso, i q uali dichiarano di voler ricevere le comun icazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati. - ricorrenti - contro 2 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce a l controricorso, il quale dichiar a di voler ricev ere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1808/2019 , depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. ### e sua moglie ### convenivano dinanzi al tribunale di Nola le ### dello Stato (### al fine di accertare il loro diritto alla corresponsione di un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ora art. 44 del d.P.R. n. 227 del 2001, non solo con riferimen to al d epre zzamento del fabbricato di lor o proprietà, a seguito delle immis sioni rumorose, ma anche p er le conseguenze alla loro salute, a seguito dell'esecuzione del raddoppio ferroviario della linea ### Chiedevano, inoltre, accertarsi l'illegittimità della servitù costituita da ### sul fondo a segu ito dell'allocazione delle linee e lettriche «invadenti i confini del la latistante proprietà attorea». 2. In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un fabbricato, a seguito di atto di donazione del 30/6/1956, nonché di successiva cessione del 14/9/1988.
Aggiungevano che avevano stipulato il ### con le ### un atto di cessione volont aria parziale con riferimento a m q 41 del complessivo fondo di mq 80, «destina[to] a giardino» (vedi sentenza 3 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### d'appello, pag. 2), sul quale era stato complessivamente imposto vincolo espropriativo.
In precedenza, era stata stipulata il ### transazione tra le parti, con cui si e ra con venuto di restituire mq 39 di terreno e l'utilizzo per la realizzazione dell'opera pubblica di soli 41 mq, con il pagamento della somma di lire 5 .792.000, rela tivi al prezzo di cessione di mq 41 e all'indennità di occupazione temporanea per la parte restituita di mq 39, oltre che per l'area di 41 mq.
La cessione volontaria parziale era stata stipulata «a misura». 3. Gli att ori, proprie tari del fabbricato contiguo al fondo, con autonoma identificazione catastal e, «non insistente sul solo espropriato né su quello restituito», richiedevano per tale fabbricato un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in conseguenza dell'intollerabilità dell'inquinamento acustico, «vibraz ionale e magnetico», richiamando l'art. 844 3.1. Inoltre, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni per l'imposizione, non supportata da alcun titolo, «del posizionamento di linee elettriche aeree proiettate sul confine attoreo». 4. Si costituivano in giudizio le ### evidenziando che ### aveva richiesto ed ottenuto «l'autorizzazione a costruire in deroga alle distanze alla line a ferroviaria una cassa scala e un balcone delle primo piano», impegnandosi «a sollevare le ### dello Stato da qualsiasi molestia e pretesa in relazione alla vicinanza dell'esercizio ferroviario», risultando così improponibili le domande formulate.
In relazione alle linee elettriche le ### rilevavano che «le stesse non invadevan o il confine attoreo, risultando conte nute tutt e all'interno della proprietà delle ferrovie». 4 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### relazione al superamento dei limiti di rumorosità le stesse stavano «predisponend o misure atte a temperare ed abbattere il rumore». 5. Veniva no espletate tre ### con accertament o d el superamento dei limiti di inquinamento acustico sia per il diurno che per il not turno. Ne lla prima CTU (### veniva determinato il deprezzamento del fabbricato nella misura del 12%, mentre nella seconda CTU (arch. Sorrentino) veniva individuato nel 30%. ### determinava il danno biologico subito dagli attori nella misura di «4-5 punti percentuali». 6. Con la sentenza non definitiva n. 1449 del 2013, pubblicata il ###, il tribunale di Nola rigettava le domande proposte dagli attori di corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, e di declarat oria di illegittimità della ser vitù costituita dalla collocazione delle linee elettriche. Venivano respinte anche le domande di risarcimento del danno per la presenza di linee elettriche per diminuito valore commerciale dell'immobile.
Inoltre, il primo giudice qualificava la domanda come danno alla salute, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dispon endo un ulterio re accertamento peritale invitando i l CTU ad eseguire un «rilievo fonometrico per 24 ore consecutive», soprattutto nelle stanze adibite a camera da letto.
In particolare, il tribunale evidenziava che l'art. 46 della legge 2359 del 1865, doveva essere interpretato alla stregua de lla cessione parziale dell'immobile intervenuta il ###.
Infatti, i proprietari avevano ricevuto dalla cessione parziale del fondo il pagamento del prezzo convenuto, non potendo «pretendere indennità ulteriori per danni alla residua proprietà invocando l'art. 46 legge citata». 5 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### A men o che la realizzazione d ell'opera pu bblica « non avesse integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana».
Chiariva il primo giudice che l'indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 era riferibile «ai soli proprietari dei fondi contigui a quello espropriato, estranei alla procedura ablatoria i quali avevano comunque risentito d i un danno […] in dipe ndenza dell'esecuzione dell'opera pubblica».
Gli attori avevano stipulato atto di cessione volontaria «di parte del proprio terreno», sicché alc un indennizzo ulteriore era loro dovuto, mentre gli stessi nel medesimo atto di cessione «avevano dichiarato di rilasciare ampia e finale quietanza di saldo dichiarando, ora per allora, di non avere altro a che pretendere dall'ente F.S. medesima per la convenuta cessione dell'immob ile ogg etto del presente atto».
Inoltre, il giudice qualificava la domanda ex art. 2043 c.c., in relazione al danno alla salute, reputando utilizzabile «la normativa usualmente applicata nei rapporti tra privati».
Il danno veniva riconosciuto esclusivamente con riferimento alla salute, mentre la dom anda risarcitoria di diminuzione del valore commerciale dell'immobile «oltre che implicitamente rinunciata, si atteggiava infondata», proprio in relazione alla cessione volontaria di porzione dell'immobile. 7. Con la sentenza definitiva n. 1671 del 5/6/2015 il tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava le ### al pagamento in favore di ### dell'importo liquidato all'attualità e comprensivo di accessori fino alla sentenza per euro 5500,00. ### poi, le ### in favore d i #### lino ### Ard olino #### no ### e ### 6 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### quali eredi d i ### no, al pag amento dell'importo di euro 2000,00, liquidato all'attualità.
In mot ivazione si evidenziava che dalla CTU era emerso il superamento del livello di “normale accet tabilità”, o vvero il superamento del differenziale notturno, di cui al ### 1/3/1991 ed alla legge n. 447 del 26/1 0/1995. In oltre, con riferimento alla “normale tollerabilità, il CTU aveva rilevato un superamento d el limite di incremento del rumore di fondo.
Veniva accertato anche il superamento dei limiti di inquinamento acustico di cui al d.P.R. n. 459 del 2018. 8. Proponevano appello gli attori, insistendo, con il primo motivo, per la richiesta di riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865.
Il tribunale avrebbe fatto riferimento alle regole valide in caso di espropriazione parziale, mentre nella specie era «stato espropriato solo un fondo di mq 41, di prop rietà dell'### lino, avent e un'autonoma identificazione catastale (catasto terreni, partita 6941, foglio 20, particella 321), con la destinazione orto irrigu o». Al contrario, il fabbricato, pure di proprietà ### non era «stato oggetto di esproprio», ed aveva una diversa identificazione catastale (catasto urbano, partita 2984, foglio 20, particelle 111, sub 1 e sub 2), «contiguo al fondo sul quale è stata realizzata l'opera pubblica».
Non era allor a corretto rit enere che la cessione d el fondo, unitamente alla dichiarazione di non avere null'altro a che pretendere dai cede nti, avesse «riguardato anche la questione ogget to di esame, che non attiene al fondo, ma al fabbricato».
Del resto, il fabbricato avrebbe riportato un danno non per il distacco della parte d i fondo su cui era st ata realizzata l'opera 7 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pubblica, ma «proprio dall'opera medesima», dovendo competere agli attori l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 delle 1865.
Si ribad iva che la quietanza liber atoria era limit ata ai d anni relativi al fondo espropriato, e non invece al fabbricato, trattandosi di due beni differenti. 8.2. Con il secondo motivo di impugnazione gli ap pellanti imputavano al tribunale di aver erroneamente valorizzato l'efficacia di una «rinunzia operata dall'### a richiedere danni, allorché avrebbe richiest o l'autorizzazione a costruire una cassa scala a distanza ridotta dalla linea ferroviaria».
Tale rinuncia er a stata però formulat a esclusivamente dall'### ed era specificamente finalizzata alla realizzazione in deroga alle distanze dalla sola cassa scala. 8.2. Con il terzo motivo di impugnazione gli appella nti si dolevano anche del fatto che il tribunale avesse in ogni caso ritenuto la dom anda di risarcimento del dann o «per il deprezzamento dell'immobile nuova o, addirittura, implicitamente rinunciata». Su tale deprezzamento, peraltro, erano state svolte due ### 8.4. Con il quarto motivo di impugnazione g li appe llanti deducono l'errore del tribunale nella determinazione del quantum del danno, avendo omesso d i quantificare «il danno m orale e quello esistenziale». 8.5. Con il quinto motivo di impugnazione gl i appellanti si dolevano anche delle spe se poste a loro carico rela tive all'espletamento della seconda CTU (####, in relazione all'accertato decremento di valore del fabbricato. 9. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1/8/08 del 2019, depositata l'1/4/2019 rigettava, l'appello, trattando congiuntamente i motivi primo, secondo, terzo e quinto. 8 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### partic olare, trattavasi di «espropriazione parziale» che si configurava quando la parte espropriata e la parte non espropriata erano elementi di un «unitario complesso immob iliare», sotto il profilo «funzionale ed economico», e quando l'espropriazione di una parte, tut tavia, comportava «diminuzione di valor e della residua porzione».
Sussisteva anche l'ulteriore presupp osto dell'ident ità del proprietario.
Per la Corte territoriale era pacifico che «il terreno oggetto di esproprio ed il fabbricato con tiguo appartene ssero ai m edesimi titolari».
Si evid enziava che in giurisprudenza era stata ricondotta all'espropriazione parziale anche quella di «un suolo antistante ad un'osteria di campagna o q uella d i una striscia di giardino ch e circonda una villa padronale».
Tra l'altro, si evidenziava anche che il d eprezzamento del fabbricato era certamente im putabile al distacco dovendo considerarsi che «per effetto di ciò si è modificata la fascia di rispetto e vi è stata un'alter azione delle possibilità di utilizzazione ai fini abitativi del cespite rimasto nella disponibilità del proprietario, stante l'aumento di immissioni (tan to di rumori che di altro genere) superanti la normale tollerab ilità» (si citava Cass., n . 20241 del 7/10/2016).
Per tale r agione, il tribunale av eva ritenuto applicabi le alla fattispecie l'ulteriore principio di diritto, per cui l'indennità, e quindi anche il compenso accettato per la cessione volontaria di porzione dell'immobile, doveva tenere conto «di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo, rimasta in proprietà del titolare assoggettato a p rovvedimento ablatorio, sia che traggano origin e dall'espropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera 9 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pubblica o dall'esercizio del pubblic o servizio cui l'opera sia destinata».
Pertanto, il proprietario, il q uale abbi a convenuto la cessione parziale del fondo, ricevendo il pagamento del prezzo convenuto, «non può pretendere indennità ulteriori per danni alla parte residua, invocando l'art. 46 legge 2359 del 1865» (si citava Cass., n. 4657 del 1997 e Cass., n. 4/2/01 del 2001).
Peraltro, le conclusioni non mutavano neppure ove l'indennizzo fosse quello di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in quanto «in caso di cessione volontaria, è evidente che il compenso accertato per la cessione non può che tener conto di tutti i danni che incidono sul cedente, assoggettato al procedimento ablatorio».
Non era acco glibile nep pure la richiesta degli appellanti in relazione all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, con riferimento alla richiesta di risarcimen to «per la servitù e per il deprezzamento del fabbricato».
Infatti, ogni questione di responsabilità per colpa nei confronti della pubblica amministrazione era assorbita quando ricorrevano i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (si citava Cass., Sez.U., n. 2997 del 1009 62), trattandosi di norma speciale.
La Corte t erritoriale , poi, confermava la decisione del primo giudice in ordine alla q uantificaz ione dei danni alla salute conseguenti alle immissioni sonore.
Trattavasi, infatti, di domanda risarcitoria fondata sugli articoli 2043 c.c. e 32 d ella ### «diversa rispetto a quella indennitaria di cui all'art. 46», essendo stati sup erati i li miti di tollerabilità delle immissioni sonore «sia riguardo al livello di normale accettabilità, sia prendendo a riferiment o il concetto d i normale tollerabilità». 10 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### territoriale dava atto che ### no era deceduto dopo otto anni dalla proposizione del giudizio e che, al di fuori di Ann a ### le alt re p arti si erano costitu ite nella sola qualità di eredi di S ebastiano ### e, di conseguenza, alcun danno poteva essere riconosciuto in proprio in favore degli stessi.
In ordine al quarto motivo di appello, la ### evidenziava che il tribunale aveva corre ttamente operato una valutazione in via equitativa, in quanto «non è vero che in sede di CTU il danno alla salute patito dei ricorrenti sia stato puntualmente individuato», in considerazione del fatto che «il medico legale officiato dal CTU non ha visitato il ricorrente (essendo l'### deceduto) e si è limitato ad ipotizzare che “sul principio dell'id quod plerumque accidit (…) il danno biologico, in vi a equitativa e in accordo con gli attuali orientamenti, può essere valutato intorno ai 4-5 (…) p unti percentuali”».
Del tutto corretto risultava dunque l'utilizzo di una «valutazione in via equitativa (come suggerito dallo stesso medico legale)».
Peraltro, neppure era «vero che nella fattispecie è emerso un superamento enorme delle singole soglie di tollerabilità», con la precisazione che gli attori si erano doluti «non già delle immissioni derivanti dal traffico ferroviario (essendo già d a molto tempo confinanti con la linea ferro viaria, alla cui p resenza erano verosimilmente abituati), bensì solo di quell i derivanti dal “raddoppio” della linea e, quindi, all'aumento del traffico».
Tra l'altro, il tribunale aveva tenuto conto delle risultanze della relazione medico-legale, in quanto l'importo liquidato a titolo di danno biologico risultav a in linea «con quell o ipotizzato dal CTU (tenuto conto di 4 punti percentuali), secondo le tabelle del tribunale di Milano modificate nel 2009, salva la congrua decurtazione per l'### deceduto già il ###». 11 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### non era stata «sottoposta a visita neanche la ### risultando dunque correttame nte quantificato il danno «all'attualità», comprensivo di interessi e di rivalutazione.
Non era stata neppure provata la «cumulativa sussistenza» di danno morale ed esistenziale. 10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ###### e ### la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di ### depositando memoria scritta. 11. Ha resistito con controricorso la ### s.p.a., depositando anche memoria scritta. ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «### in iu dicando art. 360 , primo comma, n. 3, c. p.c. Falsa applicazione della norma di cui all'art. 46 legge 2359/1865 il cui testo è riprodotto nell'art. 44 del d.P.R. n. 327/01 relativamente alla sua mancata applicazione alla fattispecie oggetto di causa congiuntamente al vizio pure connesso di falsa applicazione della suddetta previsione normativa nel senso di sua mancata applicazione in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
I ricorrenti non condividono l'affermazione della ### d'appello per cui in ca so di cessione v olontaria parz iale dell'i mmobile il compenso accertato per la cessione «non può che tener conto di tutti i d anni che incidono sul cedente, assoggettato al procedimento ablatorio, sia che traggano origine dall'e spropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'ope ra pubblica o dall'eser cizio del pubblico servizio cui l'opera sia destinata». 12 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### avviso d el ricorrente, inv ece, vi sarebb e stata una falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, «nel senso di sua mancata applicazione». ### d'appello si è limitata a reputare che la cessione avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la porzione di 41 mq, mentre ha omesso di ricostruire in fatto che «le ferrovie ebbero ad occupare 80 mq di fondo irriguo, di proprietà dei fratelli ### e ### e che a fronte degli 80 mq le ferrovie restituirono 39 mq poiché non asserviti all'opera pubblica». ### ha avuto ad oggetto «unicamente il fondo» e non il fabbricato, benché quest'ultimo pure di proprietà di «uno dei soggetti espropriati».
A giudizio della ### territoriale, dunque, l'art. 46 della legge 2359 del 1865 n on sarebbe ap plicabile, sia perché richiedenti l'indennità sono i «soggetti espropriat i», sia p erché la cessione volontaria parziale (che peraltro ha p revisto che l'inden nità di esproprio fosse determinata «a misura») avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali altre pretese, già ricomprese nell'indennità di esproprio.
Per i ricorrenti, invece, gli stessi «rispetto al fabbricato non sono soggetti espropriati», mentre l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 è diretto alla tutela di soggetti che o sono rimasti totalmente estranei all'esproprio o hanno «subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte e spropriata e indipenden temente dall'espropriazione stessa».
In realt à, come emerge dall'atto p ubb lico di cessione del 14/9/1988 ### ha ceduto ad ### la sua quota pari al 50% del fabbricato, sicché a quest'ultimo è stata «trasferita la proprietà di un bene già epurato dall'esproprio». 13 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### anche utilizzando l'orientamento giurisprudenziale per la onnicomprensività dell'indennità di esproprio, ricomprendente anche l'indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, tuttavia ci si riferisce «ai danni al residuo», che nella fattispecie sono i metri quadrati 39 di fondo rest ituiti, no n pote ndosi estendere anche all'indennità ex art. 46 «a men o che non sia espressamente contemplata».
Si precisa, poi, che non v'è stata «rinuncia dei ricorrenti ad esito della cessione volont aria di ulteriori poste», essendo erron ea l'interpretazione della ### di merito in ordine all'onnicomprensività dell'indennità di esproprio.
Del resto, il primo ##### ha determinato nel 12% il deprezzamento dell'immobile su un valore del fab bricato di euro 420.000,00, riducendola ad euro 353.000,00. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «”### in iudicando violazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Errata e falsa ap plicazione d ella norma di cui all'art. 40 legge 2359/1865, relativamente alla sua applicazione ad una fattispecie estranea al suo ambito di previsione e/o comunque in assenza dei presupposti di legge congiuntamente al pure riscontrato vizio di errata e falsa applicazione della suddetta previsione normativa in ragione della carente, contraddittoria e illogica ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
In particolare , la ### d'appello avrebbe «come petizion e di principio» reputato sussistere un caso di espropriazione parziale.
Tuttavia, l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 è finalizzato alla «corresponsione di un'indennità di esproprio, ma con riferimento ad una procedura espropriativa attivata ab origi ne rispetto ad una porzione di bene, unitariamente collegata ad un'altra». 14 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### realtà, nella fattispecie, le ### hanno occupato il fondo di proprietà di ### e di suo fratello ### di mq 80, e poi successivamente di tale estensione, hanno restituito 39 mq, poiché non asserviti all'opera pubblica, acquisendo, dunque, solo 41 mq di fondo.
Si sarebbe trattato, allora, di una «retrocessione parziale di un bene espropriato», quindi «non equiparabile ad un'ipote si di esproprio parziale che fonda su diversi presupposti giuridici».
Doveva essere applicato, allora, l'art. 47 della legge n. 2359 del 1865.
È vero che prima della cessione del 4/6/1992, vi è stata una transazione del 18/5/ 1992, stipulata dalle parti, con la quale si provvedeva alla restituzione dei metri quadrati 41, pari alla porzione effettivamente occupata per il raddoppio della linea ferroviaria.
In tal caso, si è p revisto che «la d itta ### no, co n la sottoscrizione del presente atto, acce tta la restituzione de lla superficie di 39 mq di terr eno occupati a seguito del DOT del 22/12/1983 e ne entra fin d'ora nel pieno e formale possesso».
Tuttavia, da ciò emergerebbe che la fattispecie in esame «non può essere sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 40, con l'ineludibile inapplicabilità di tutto quanto ne discende». #### sarebbe soggetto, comunque, estraneo alla procedura espropriativa, avendo acquistato, in qualità di coniuge in regime di comunione legale dei beni, con ### «il fondo già epurato dalla parte espropriata».
Non sarebbe comunque condivisibile l'affermazione del giudice di secondo grado per cui «partendo da una premessa che si tratti di un esproprio parziale, fa discendere come conseguenza illogica che il danno al fabbricato deriverebbe dal distacco del fondo che avrebbe 15 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### comportato un avvicinamento di questo alla stazione ferroviaria, così da ridurne le capacità abitative».
Per il ricorrente, dunque, il procedimento espropriativo avrebbe «esaurito il suo percorso con la occupazione di un'estensione di mq 80 di fondo e con la restituzione di 39 mq e di acquisizione di mq 41, di talché alcuna rilevanza può avere avuto l'esaurito procedimento espropriativo rispetto al fabbricato che peraltro non insiste sul fondo espropriato così come su quello restituito». 3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrent i lamentano «### in iu dicando violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Errata e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 in coordinato disposto con quella di cui all'art. 844 c.c. relativamente alla loro mancata applicazione alla fattispecie oggetto di causa, con riferimento al deprezzamento del fabbricato ed alla servitù imposta dall'opera pubblica congiuntamente al vizio pure connesso di erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Il giudice d'appello ha ritenuto che era rimasta assorbita ogni questione di responsabili tà per colp a nei confronti della pubblica amministrazione, ricorrendo i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, «essendo qu esta norma speciale, dettata al fine di consentire l'ind ennizzo pe r i danni permanenti arrecati alla proprietà immobiliare non oggetto di espropriazione». ### territoriale - a giudizio del ricorrente - «con percorso contraddistinto da contraddittorietà», pur amme ttendo l'ammissibilità delle azioni ex art. 40 e 46 della legge n. 2359 del 1865, con quella di cui all'art. 2043 c.c., per alternatività, tuttavia non ne ha consentito l'ingresso «ritenendo che l'operatività di una fattispecie di esproprio parziale che identifica con quella larvata e la 16 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### corresponsione della rispettiva indennità e/o la sua rinuncia non ne consentirebbe l'ingresso».
Tuttavia, ribadiscono i ricorrenti, che il tenore testuale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, «inerisce il fondo espropriato e non invece quello no n ablato», men tre solo l'art. 46 della medesima legge attiene alla prop rietà rimasta fuori dall'espropriazione e «non può identificarsi affatto la fattispecie di esproprio parziale con quella di c.d. espropriazione larvat a», sussumibile ai sensi dell'art. 46 citato. ### di legittimità, infatti, non esclude nell'ipotesi anche di cessione parziale del fondo, la corresponsione di risarcimento ex art. 2043 c.c., quand o «la realizzazione d ell'opera pubblica abbia integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana» (si cita Cass. n. 4657 del 1997). ### poi alla posizione delle linee elettriche, per i ricorrenti le st esse «sfuggono al procedimento espropriativo poiché n on assistite da alcun titolo legittiman te così che le stesse dev ono ritenersi delle servitù illecite».
Del resto, il muro delimitativo della proprietà delle ### e della proprietà ### come emerge dalla transazione del 18/5/1992, poi trasfuso nell'atto di cessione volontaria, si trovava tra la sede ### e la propriet à degli attori (e non già sulla proprietà delle ferrovie), cosicché «le più vicine condotte ae ree sono pr oiettate proprio sul suddetto muro d eterminando una violazione delle distanze legali e l'imposizione di una servitù», con deprezzamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 2043 4. I moti vi p rimo, secondo e terzo, che vanno esamin ati congiuntamente, per strette ragioni di connessione, sono infondati. 4.1. Questi in sintesi i fatti di causa. 17 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### provvedimenti n. 905 del 29/4/1983 e n. 2089 del 2/8/1985 si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità per il raddoppio della linea ferroviaria #### riguardava la superficie complessiva di mq 80 di proprietà dei fratelli ### uale ### e ### S i trattava dell'area circostante il fabbricato, iden tificata con la particella n. 321 distinta in catasto rustico del Comune di ### alla partita ### foglio n. 20.
Con atto d el 14/9/1988 ### ale cedeva al fratello ### il cespite «fabbricato di antichissima costruzione, e quasi diruto, a seguito degli eventi sismici verificatisi dagli anni 62 al 1981 […] composto di due vani terranei, [….] in ragione della metà».
Pertanto, ### diveniva unico titolare dell'immobile.
Successivamente veniva stipulata in data ### transazione tra l'### dello Stato e ### nella quale si dava atto che prima della scadenza del termine quinquennale per l'occupazione tempo ranea e prima dell'emissione del decret o di esproprio (allo stato non ancora interven uto) era stata e messa sentenza dal pretore di ### «che ha accertato l'irreversibile trasformazione degli 80 m quadri occupati per i lavori».
L'### dello Stato e videnziava di non a ver alcun interesse ad acquisire la porzione di 39 metri quadrati di terreno («non è più oggetto di occupazione»), rispetto agli 80 metri quadrati occupati inizialmente.
Tra l'altro - si prevedeva nella transazione - «l'attuale muro di confine costruito tra la sede FS e la proprietà degli attori, prova inequivocabilmente l'esclusione dei 39 metri quadrati dalla superficie 18 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### effettivamente occupata, trasformata in maniera irreversibile in sede stabile della ferrovia».
Pertanto, l'indennizzo riguardava la sola parte e ffettivamente occupata pari a metri quadri 41 «come da tipo di frazionamento 6073».
Nella transaz ione, che prevedeva la correspo nsione di u n indennizzo quale prezzo di cessione volontaria della superfici e di metri quadrati 41 di suolo, ed un altro per l'occupazione temporanea sia della superficie di metri quadrati 41 sia di quella di metri quadrati 39. ### «la ditta proprietaria si dichiara completamente tacitata e soddisfat ta di ogni suo diritt o […] Di non avere più nulla a pretendere dall'### comprendendo, detta somma, il prezzo per la cessione di met ri quadrati 4 1, l'indennità per l'occupazione temporanea della parte restituita, di metri quadrati 39 comprensivi di rivalutazione ed ogni altro aggiornamento monetario». ### in data ###, in attuazione della transazione, si procedeva alla cessione parziale del fondo per metri quadrati 4 1. ### astiano ### e la mog lie ### «coniugati in regime di comunione dei beni», hanno ceduto in favore dell'### l'immobile «costituito da complessivi mq 41». 5. Con adeguato e sufficiente giudizio meritale la ### d'appello ha reputato sussistere i presupposti dell'espropriazione parziale, in ragione dell'app artenenza della titolarità dell'intero fondo, sia di quello originariamente espropriato di mq 80, sia di quello su cui era costruito l'edificio, ai medesimi proprietari, oltre che per la riconosciuta sussistenza del nesso di unità funzionale ed economica tra i due fondi, in quanto il terreno costituiva la porzione collocata dinanzi al fabbricato. 19 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### 5.1. ###. 33, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 - che ha sostituito l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, del medesimo tenore - prevede (espropriazione parziale di un bene unitario) che “nel caso di espro prio parziale di un bene u nitario, il valore della p arte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, infatti, «nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione».
Per questa ### l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda espropriat iva investa parte di un complesso immobil iare appartenente allo stesso soggetto e caratteriz zato da un unit aria destinazione economica ed inoltre implichi pe r il propriet ario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indenn izzo calcolato con riferiment o solt anto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alt erazione delle possibilità di utilizzazione della rest ante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 12 giugno 2012, n. 9541; Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 15 settembre 2021, n. 25005, ch e applica l'ist ituto esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno).
Due sono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'espropriazione parziale: la parte residua del fondo deve essere intimamente collegata con quelle espropriata d a un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale; il distacco di una parte di esso influisce 20 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass., sez. 1, 3 luglio 2013, n. 16616). Si è anche affermato che, in caso di terreno su cui in sisteva un'azienda agricola, era applicabile l'is tituto dell'espropriazione parziale solo se vi fosse stato un pregiud izio conseguente ad una diminuzione o perdita di un valore in precedenza proprio dell'immobile stesso, e direttamente ricavato dalla su a peculiare ed oggettiva destinazione ag ricola (Cass., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23967). 5.2. Nella specie, la ### territoriale ha con chiarezza accertato che, non solo il terreno ed il fabbricato appartenevano ai medesimi titolari (### ed ### quale moglie, in regime di comunione legale dei beni), ma anche ricondotto la fattispecie all'espropriazione parziale, richiamando gli esempi del «suolo antistante ad un'osteria di campag na o qu ella di una striscia di giardino che circonda una villa padr onale o, come nel cas o, un fabbricato unifamiliare, abb ia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c.».
Trattasi, dunque, di un giudizio fattuale, fondato sull'esame analitico degli elementi istruttori in atti, aderente alla giurisprudenza di legittimità richiamata, che non può essere ulteriormente oggetto di valutazione in questa sede. 6. Se, d unque, trattasi di espropriazione parziale, che ha riguardato solo una parte dell'intero compendio immobiliare, ancora occupato, per una parte di mq 39, restituiti, quale terreno, e per l'altra dal fabbricato, deve tenersi conto anche dell'atto di cessione volontaria parziale dei mq 41 di terreno, da parte degli originari attori ### e ### 7. Prima di ad dentrarci nell'esame della cessione volontaria parziale del terreno, è, però, necessario soffermarsi anche sull'art. 46 della legg e n. 2359 del 1865, che riguarda l'ipote si 21 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### dell'espropriazione c.d. larvata, ossia relativa a terreni non oggetto di espropriazione, ma che appartengono a soggetti terzi, che, pur non essendo espropriati, subiscono pregiudizi dall'opera realizzata su terreni di altri.
Si reputa che la perdita di un'utilità in questa ipotesi prescinde da una formale esprop riazione «ed anzi presuppo ne che non sia intervenuto esproprio e che il propriet ario abbia conservato la titolarità dell'immobile» (Cass., sez., 3, 17/7/2024, n. 19806, in motivazione; Cass., sez. 1, 23/11/2015, n. 23865; Cass., sez. 1, 30/4/2014, n. 9488). ###. 46 della legge n. 2359 del 1865 prevede che «è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto».
Tale norma è stata trasposta nell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, in base al quale «è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà».
La disposizione, dunque, ricomprende due diverse ipotesi: quella dell'asservimento e quella della diminuzione di valore d el bene derivante dalla perdita o dal la ridotta possi bilità di esercizio del diritto di proprietà.
Il legislatore, quindi, ha ricompreso nell'ambito delle ablazioni reali non solo l'ipotesi della radicale e spropriazione, ma anche le vicende che comprimo no le facoltà insite nella proprietà, senza giungere all'azzeramento del diritto del proprietario. 22 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pretesa indennitaria di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, si fonda sulla suss istenza di tre distinte condizioni:1) un'attività lecita della pubblica amm inistrazione (Cass., sez. 1, 16/5/1996, n. 4561; Cass., sez. 1, 23/7/1998, n. 7210; Cass., 2, 20/8/ 1999, n. 8/8/02); 2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno permanente consi stente ne lla perdita o diminuzione di un diritto; 3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno (Cass., sez. 1, 12/12/1996, n. 11080).
In giurisprudenza si è ritenuto che il diritto all'indennizzo non è operativo nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica costituisca un fatto illecito nei confronti del danneggiato (Cass., 1, 30/3/1979, n. 1833). ### il danno permanente va inteso non già nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma nel senso che deve essere non transitorio, cioè che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica (Cass., n. 1833 e 1979).
Il requisito della permanenza del danno sussiste anche qualora non vi sian o elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223).
La nuo va norma, che non è ovviamente appli cabile alla fattispecie ratione temporis, ha p revisto, in luogo del “danno permanente” la “permanente diminuzione del valore”.
Proprio la deminutio del valore ”d'uso” o “di scambio” del bene oggetto del diritto di prop rietà, conseguente alla esecuzione dell'opera pubblica, integra gli estremi dell'espropriazione larvata, suscettibile di tutela inde nnitaria ( Cass., sez. 2, 20/8/199 9, 8802).
La sfera dominicale, dunque, pur non essendo scalfita sotto il profilo dell'integrità materiale, restando il bene nella disponibilità del proprietario, rimane però compressa sotto il profilo delle facoltà ad 23 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### essa strettamente connesse. Tanto è vero che è indennizzabile anche il danno che si produce periodicamente o a intervalli (Cass., Sez.U., 29/10/1992, n. 11782; più recentemente Cass., sez. 1, 12/3/2020, n. 7112). 8. Sorge a questo punto la n ecessità di distinguere l'espropriazione parziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001) da quella larvata di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001). 8.1. Per questa ### l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (espropriazione larvata) non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti comp letamente est ranei (in quan to proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte e spropriata ed indip endent emente dall'espropriazione stessa (Cass., sez. 1, 29/11/2000, n. 15305).
Pertanto, si è precisato che l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (espropriazione larvata) non costit uisce né una ripetizione, né un'integrazione di quella di cui all' art. 40 della stessa legge (espropriazione parziale), ma sancisce il principio in base al quale chi esegue un'opera di pubblica utilità deve in dennizzare i singoli proprietari che da quell'esecuzione abbiano subito un certo tipo di pregiudizi, a prescindere dal fatto che parte dei loro immobili siano stati espropriati p er l'esecuzione dell'opera (Cass., n. 15305 del 2000). 24 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'####. 46 della legge n. 2359 del 1865 prende in considerazione solo i terzi estranei alla vicenda ablatoria, mentre, nei confronti del soggetto espropriato, ogn i indennizzo conseguente all'evento espropriativo per atti legittimamente compiute dalla PA, tanto nella fase di espropriazione che in quella di esecuzione dell'opera, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio. La quale, nel caso di espropriazione parziale, corrisponde ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865, alla differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la parte residua dopo l'occupazione. In tal modo inglobando tale indennità sia il ristoro della perdita del diritto dominicale sulla parte espropriata sia il ristoro della diminuzione di valore, per ogni aspetto, del fondo residuo (Cass., sez. 1, n. 4/2/01 del 2001). ### si è precisato che, in tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'ope ra pubblica abbia real izzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in c ui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile ridu zione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass., sez. 1, 26/5/2017, n. 13368; Cass., sez. 1, 25/9/1990, 9693; anche Cass., sez. 1 , 9/9/2004, n. 18172; Cass., sez. 2, 9/3/1988, n. 2366).
Non va dime nticato , poi, che all'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultin o di d urata 25 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica dell'attività post a in essere e, d unque, de lla riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223).
Con la precisazione che l'indennizzo spetta in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del su o valore economico (C ass., sez. 1, 3/7/2 013, 16619). 9. Tuttavia, nella specie, v'è stata cessione parziale dell'area, a seguito di espropriazione parziale della stessa, in quanto gli attori erano proprietari di un fondo di dimensioni ben più consistenti della parte espropriata, pari a metri quadrati 80.
In sostanza, sull'intero fondo, occupato per una parte (mq 80) dal terren o e per l'altra dal fabbricato, si è pro ceduto all'espropriazione parziale, prima della sup erficie di mq 80, successivamente ridotta mq 41, con restituzione di mq 39, mentre il fabbricato - ed il terreno sul quale sorgeva - non è stato interessato dall'espropriazione.
Pertanto, è stata correttame nte val orizzata dalla ### territoriale la giurisprudenza di que sta ### per cui nel caso di espropriazione parziale, l'indennit à (e dunque an che il compenso accettato per la cessione volontaria, che in quanto negozio di diritto pubblico deve produrre risultati non diversi da ll'espletamento del 26 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### procedimento espropriativo) deve tener conto di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo, rimasta in proprietà del titolare assoggettato al provvedimento ablatorio, sia che traggano origine dall'espropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio del pubblico servizio cui l'opera sia dest inata. Ne consegue che il proprietario, il quale abbia convenuto la cessione parziale del fondo, ricevendo il pagamento del prezzo convenuto, non può pretendere indennità ulteriori per danni alla parte residua, invocando l'art. 46 legge 2359 del 1865, a meno che la realizz azione de ll'opera pubblica non abbia integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana (Cass., 1, 26/5/1997, n. 4657).
Si è, infatti, ritenuto che «naturalmente è sempre fatta salva, in ragione del permanere del dovere di osservanza del fondamentale principio del neminem laedere, la risarcibilità dei danni derivati a terreni o cose di privati espropriat i, in consegue nza dell'inosservanza, nell'esecuzione dell'opera pubblica del dovere di osservare quelle specifiche norme di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità dell'altrui patrimonio».
Si è successivamente confermato che nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo, per atti legi ttimamente compi uti dalla P.A., tanto nella fase di esecuzione dell'opera che in quella di esercizio di pubblico servizio cui l'opera è destinata, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio, senza che residui spazio per l'applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1 865. Di conseguenza, detta norma risulta riferibile solo ai proprietari dei fondi contigui a quello espropriato (a soggetti, cioè, estranei alla procedura ablatoria), i quali abbiano comunque risentito un danno e siano risultati gravati di servitù in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica - nella 27 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### specie, la S.C. ha confermat o la sente nza impugnata ch e avev a respinto la domanda di risarcimento del danno proposta contro l'### da un privato, il quale, avendo subito l'espropriazione di parte del suo fondo per la realizzazione di una strada, lamentava danni al resto del fondo rimasto in sua proprietà, derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica (Cass., sez. 1, 17/5/2000, n. 6388). 10. Nella specie , dunque, la ### d'appello, con piena valutazione di merito, ha rit enuto sussistere gli estremi dell'espropriazione parziale, applicando, di consegu enza, la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione parziale del bene, con inclusione nell'indennizzo pagato anche dei pregiudizi relativi alla porzione di immobile rimasto in proprietà dell'espropriato. ### d i merito ha ritenu to che la PA abbia espropriato inizialmente metri quadrati 8 0 della più ampia superficie che ricomprendeva anche quella su cui era stato realizzato il fabbricato, con restituzione successiva di metri quadrati 39, rispetto ai metri quadrati 80, con definitiva acquisizione da parte delle ### a seguito della transazione del 18/5/1992, di mq 41.
Tra l'altro, la ### d'appello, per escludere il deprezzamento del fabbricato costruito sulla porz ione di fondo contigua a quella espropriata, pur nelle limite di mq 39, in luogo dei precedenti 80, ha anche chiarito che tale deprezzamento «è certamente imputabile al distacco - in aggiunta alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria -, considerato che per effetto di ciò si è modificata la fascia di rispet to e vi è stata un'alterazione delle possibi lità di utilizzazione ai fini abitativi del cespite rimasto nella disponibilità del proprietario, stante l'aumento di immissioni (tanto di rumori che di altro genere) superanti la normale tollerabilità». 10.1. Non può, allora, condividersi la tesi dei ricorrenti, per i quali l'espropriazione non avrebbe mai riguardato il terreno sul quale era 28 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### costruito l'edificio, ma esclusivamente la porzione di metri quadrati 80 (perlomeno inizialmente prima della transazione del 18/5/1992), collocata dinanzi al fabbricato stesso.
In realtà, il terreno dei ricorrenti, pur distinto catastalmente in modo differente, era unico, sicché - come acc larato dalla ### d'appello con giudizio di merito - si è verificata un'espropriazione parziale.
Non è condivis ibile, al lora, la tesi del ricorrente per cu i il procedimento espropriativo «ha esaurito il suo percorso con la occupazione di un'estensione di mq 80 di fondo e con la restituzione di 39 mq e di acquisizione di mq 41, di talché alcuna rilevanza può avere avuto l'esaurit o procedimento espropriat ivo rispetto al fabbricato che peraltro non insiste sul fondo espropriato così come su quello restituito». 10.2. Tra l'altro, nell a motivazione de lla sentenza della ### d'appello si è fatto riferiment o anche al contenu to dell'atto di cessione del 4/6/1992, peraltro ripetitivo dell'atto di transazione del 18/5/1992, nel quale si legge che i ricorrenti (in quel caso cedenti porzione del terreno di mq. 41) dichiarano di rilasciare «ampia e finale quietanza di saldo, dichiarando, ora per allora, di non avere altro a pretendere dall'ente F.S. medesima per la convenuta cessione dell'immobile oggetto del presente atto». 11. Quanto alla pretesa sussistenza di una retrocessione parziale del bene espropriato, si rileva, da un lato, la novità della domanda, che non risulta in alcun modo prospettata in sede di merito (tale questione non risulta e videnziata nella sentenza d'appello) , e dall'altro, che l'istituto della retrocessione parziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001, attiene alla ben distinta ipotesi in cui v'è stata emanazione del decreto di esproprio e l'opera non è stata però realizzata cominciata entro il termine di 10 anni. 29 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### gli articoli 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865 muovevano dal presupposto, a mo nte, di un procedimento espropriativo conclusosi con l'emanazione del decreto di esproprio (### Stato., sez. IV, 11/6619).
Si è, infatti, ritenuto che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 ), il decret o di esproprio validamente emesso è idoneo a far acqu isire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad e scludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immiss ione in possesso , la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651). ### in tem a di espropriazione per pubblic a utilità, la retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 25 giugno 1865, n. 2359, richiede la formale manifestazione di volontà dell'amministrazione (spontanea o sollecitata dagli interessati ) in ordine all'inservibilità dei beni per l'esecuzione dell'opera pubblica (dichiarazione del ### o, in alternativa, pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante i beni che non servono più all'opera pubblica) e, in mancanza di una dichiar azione formale, l'### giudiziaria non può accertare l'inservibilità, stante la natura discrezionale della valutazione d ella P.A. in o rdine all'esistenza o 30 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l'opera compiuta, ma può riconoscere valore equipo llente alla dichiarazione formal e d'inservibilità ad un comportamento dell'amministrazione dal quale possa desumersi la scelta di mettere in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale essi furono espropriati (Cass., Sez.U., 5/6/2008, n. 14826).
Nella specie, invece, il decre to di esproprio non è stato mai emanato, si è verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, ed è stata conclusa la transazione del 18/5/1992, sia in ordine al prezzo di cessione volontaria della superficie di mq 41 di suolo, per lire 3.976.000,00 sia per l'indennità di occupazione temporanea di mq 41 e dell'altra parte di mq 39 del terreno, per lire 1.816.000,00.
È vero che per questa ### l'istituto della retrocessione trova applicazione anche quando i beni di proprietà privata sono stati acquisiti dall'amministr azione pubblica non in forza di un provvedimento espropriativo, ma di una cessione volontaria, assimilata al decreto di esproprio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., Sez.U., n. 28343 del 2011; ### Stato, sez. II, n. 624 del 2020), e tut tavia, nella specie, la restituzione della porzione del fondo pari a metri quadrati 39, su metri quadrati 8 0 complessivi, per i quali era stata e messa la dichiarazione di pubblica utilità ed il vincolo preordinato all'esproprio, è avve nuta in concomitanza e all'interno dell'att o di cessione volontaria.
La retrocessione parziale poteva verificarsi solo successivamente all'atto di cessione volontaria dell'area, ma non contestualmente allo stesso.
Tra l'altro, mentre con riferimento al la retrocessione totale sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come 31 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### tale tutelabile davanti al giudice ordinario (Cass., Sez.U., 134 del 2000), in caso di retrocessione p arziale il d iritto alla re stituzione nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, nel compimento di una valutazione discrezionale, tutelabile avanti al giudice amministrativo, in ordine alla quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo, abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzare uno o più fondi espro priati per gli scopi cui l'esprop riazione era finalizz ata (Cass., Sez.U., n. 1520 del 2014).
Del resto, ai fini della retrocessione, che costituisce un nuovo acquisto a titolo derivativo, sarebbe stato necessario individuare il prezzo del bene restituito, circostanza non verificatasi nella specie. 12. Va poi condivisa anche l'ulteriore affermazione della ### d'appello per cui la richiesta di indennizzo ex art. 46 della legge 2359 del 1865 e la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 sono strumenti alternativi, che quindi non possono essere utilizzati contemporaneamente, con riferimento alla richiesta di deprezzamento del fabbricato ed alla servitù impo sta all'opera pubblica.
Pertanto, una volta escluso l'indennizzo spettante ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in quanto v' è stata cessione volontaria parziale di una porzione del fondo, che ha comportato il venir meno di tale indennizzo, per la medesima ragione la ### d'appello ha escluso ogni forma di ristoro per quanto concerne il deprezzamento del valore del fabbricato e la real izzazione della servitù imposta attraverso le linee elettriche.
Ed infatti, si è ritenuto che il nostro ordinamento ammette bensì, nei confronti della PA, il concorso delle due azioni di responsabilità per atti legittimi e per colpa, cioè dell'azione fondata sull'art.46 della legge sulle espropriazioni (legge 25 giugno 1865, n.2359) e di quella aquiliana di cui all'art.2043 cod.civ., ma in senso alternativo, quando 32 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### cioè alcuni fatti dan no luogo all'una responsabilità ed altri fatt i all'altra, per cui è impossibile parlare di preminenza dell'una o dell'altra responsabilità rispetto al medesimo fatto. Se è possibile, infatti, il concorso delle due azioni, non è, invero, concepibile la loro unificazione, per la diversità dei loro presupposti esse differiscono, difatti sia per il petitum, che nell'azione di risarcimento per fatto illecito si estende a tutto il pregiudizio derivato dall'altr ui sf era giuridico-patrimoniale, e non soltanto al detrimento arrecato dalla esecuzione dell'opera pubblica al patrimonio immobiliare, sia per la causa pet endi, e ci oè per il fatto giuridico costitutivo dell' azione (Cass., Sez.U., 29/4/1964, n. 1039; anche Cass., Sez.U., 2/4/2001, n. 4790).
Pertanto, si è chiarito che ogni questione di responsabilità per colpa nei confronti dell a pubblica amministrazione è assorbita quando ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., Sez.U., 16/10/1962, n. 2997). 13. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «### in iudicando violazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Errata e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 1226 c.c. e 2056 c.c. relativamente all'applicazione alla fattispecie oggetto di causa, con riferimento al danno non patrimoniale riconosciuto agli istanti per le immissioni acustiche illecite derivanti dall'opera pubblica del c.d. criterio di equità puro congiuntamente alla violazione di cui agli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c . per apparente motivazione della sentenza di appello con riferimento alla determinazione-quantificazione dell'importo anche in relazione al collegato vizio di personalizzazione del danno ex art. 2059 c.c. con conseguente sua nullità». 14. Il motivo è infondato. 33 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### 14.1. Anzitutto, si rileva che la sentenza della ### d'appello reca una motivazione presente non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione pr ecisa delle ragioni logico-giuridiche che hanno condotto il giudice di secondo grado alla soluzione adottata. 15. Con assoluta chiarezza la ### territoriale ha ritenuto, sia pure in via equitativa, ma agganciata a precisi parametri indicati dalla CTU medico -legale, che il danno non patrimoniale dov eva essere liquidato per euro 5500,00 in favore di ### e di euro 2000,00 in favore degli eredi di ### In particolare, la ### d'appello ha dato atto del superamento dei livelli di rumorosità legislativamente consentiti, con riferimento sia alla «normale accet tabilità» sia alla «normale tollerabilità», invocando i criteri di cui al ### del 14/11/1997, che è basato sulla differenza tra il rumore ambientale quello residuo.
Il giudice d'appello ha anche richiamato le risultanze provenienti dal «medico-legale officiato dal ### che peraltro non ha visitato i ricorrenti. Il medico-legale ha valu tato il danno biologico, in via equitativa, «intorno ai 4-5 (…) punti percentuali, considerando sia il nocumento derivante dalla sintomatologia psichica “stricto sensu” sia quello derivante dalle somatizzazioni in senso lato».
Con piena valu tazione di merito, poi, la ### territoriale ha ritenuto che non era emerso un «superamento enorme delle soglie di tollerabilità».
Ha aggiunto, poi, la ### d'appello che i ricorrenti si trovavano, comunque, già vicini al passaggio della linea ferroviaria, mentre le nuove opere avevano riguardato il raddoppio della stessa. Gli attori, dunque, erano «già da molt o tempo confinanti con la linea ferroviaria, alla cui presenza erano verosimilmente abituati».
Con l'ulterio re argomentazione per cui la valutazione del tribunale e l'importo in concreto erogato era risultati «in linea con 34 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### quello ipotizzato dal ### (tenuto conto di 4 punti percentuali), secondo le tabelle del tribunale di Milano». ### in questo cas o, tra ttasi di valutazione pienament e meritale, non suscettibile di nuova interpretazione in questa sede. 16. Va, poi, evidenziat o che questa ### sezioni unite, ha escluso la sussiste nza dell a voce di danno “esistenziale”, distinguendo solo tra danno patrimoniale danno non patrimoniale (Cass., Sez.U., n. 26972 del 2008).
Il dann o non patrimoniale si rinv iene non solo ne i casi specificatamente previsti dalla legge, ma anche in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata per lesione di specifici diritti inviolabili della persona tutelati dalla costituzione.
Il dann o morale, invocato dai ricorrenti, pur costituend o un pregiudizio non patrimoniale al p ari di quello biologico , non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, ma solo ove dimostrato.
Il dann o morale, infatti, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale alla pari del danno biologico , non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, ove però in concreto dimostrato, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso.
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato se condo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fat ti s pecifici e precisi , non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 35 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### rigettato la doman da di risarcim ento del danno esistenziale, conseguente a immissioni intollerabili di rumori e polveri, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto (Cass., sez. 2, 9/11/2018, n. 28742). ### in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione d el danno morale, onto logicamente d iverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le ### milanesi, nelle versioni successive al 2008, ladd ove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno mo rale, seco ndo il criterio logicopresuntivo di proporzionalità dirett a tra gr avità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass., sez. 3, 12/7/2023, n. 19922). ### d'appello ha affermato, in modo condivisibile, che le ulteriori voci del danno non patrimoniale, e quindi il danno morale quella esistenziale, «nella specie non risulta[no] provat[e]» nella loro cumulativa sussistenza. 17. ### poi, la ### d'appello ha liquidato il danno all'attualità.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sul la somma liqu idata alla data di consumazione dell'ille cito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagament o di quanto dovuto, sempre che i mancat i guadagni siano provati dal creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; 36 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'###, 21 aprile 2006, n. 9410). Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve du nque essere liquidato mediante gli intere ssi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (###, 9 luglio 2014, n. 15604; ###, 3 agosto 2010, n. 18028; ###, 14 ottobre 2013, n. 23232). ### la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'"utilitas" su periore, in termini percentuali, al tasso d i rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera m odalità liquidat oria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamen te rivalutate; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (###, 17 maggio 2005, n. 10354). 18. ### della ### (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del b ene pe rduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorr e tra il fatto e la liquidazione ###. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di 37 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perchè si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto. 19. Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli intere ssi compensat ivi costituiscono una modalità liquidatoria del dan no causato dal ritardato pagament o dell'equivalente monetario attuale della somma dovut a all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezz i monet ari tra la somma rivaluta ta riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allor a dovutogli secondo le for me considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (###, 24 ottobre 2007, 22347). Il giud ice del merito è tenut o a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (###, sez . L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconosciment o degli interessi compensativi (###, sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul pian o probatorio, la dimostraz ione del mag gior danno 38 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### nell'obbligazione di valuta, ma criteri differ enti (###, sez . 3, 8/11/2016, n. 22607). 20. Nel caso in esame, la ### territoriale ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all'attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. ### una volta determin ato l'ammontare de l risarcimento «all'attualità», si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari in teressi legali dalla data della decisione fino al saldo defin itivo (###, sez . 1, 2 0/4/2023, 10634).
Tale allegazione (della insufficienza della rivalutazione) non v'è stata da parte dell'appellante. 21. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti si dolgono di «### in iudicando art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in ordine al gov erno delle spese giudiziali anche con riferimento all'imputazione agli attori-appellanti di quelle della CTU dell'architetto ### che ha valutato tr a l'altro anche il decremento del valore del fabbricato di proprietà degli stessi, queste ultime spese anche per quel che attiene l'illogicità dell'imputazione».
In sostanz a i ricorrenti si dolgono de l fatto ch e la ### territoriale ha posto a carico di essi le spese della seconda ### espletata dall'architet to ### con cui era stata individuata la percentuale di depre zzament o dell'immobile nella misura del 12%. ### d'appello ha ritenuto che la relazione redatta dal CTU sul quesito relativo alla diminuzione di valore del fabbricato ritenuto superfluo dovesse rimanere a carico dei ricorrenti. 39 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### realtà, però, a giudizio del ricorrente, la ### d'appello ha omesso nella ricostruzione fattuale che la diminuzione del valore del fabbricato era stata oggetto di quesito anche con riferimento alla prima CTU redatta dall'ingegnere ### Sarebbe dunque illogico che a fronte di situazioni omogenee si applichino «conseguenze differenti». 22. Il motivo è infondato.
In realtà, la ### d'appello ha spiegato in modo adeguato che le spese della CTU «finalizzata alla determinazione e quantificazione dell'eventuale deprezzamento del fabbricato, sollecitata da parte attrice è risultata superflua» sono state poste a carico di parte attrice in modo corretto da parte del tribunale.
Poiché la richiesta di indennizzo da deprezzamento dell'immobile è stata rigettata, è corretta la decisione della ### di appello che ha confermato quella di prime cure in ordine alla indicazione della parte su cui gravano le spese della seconda ### 23. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. ### i ricorrenti a rim borsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legitt imità, facendo de lle stesse liquidazione in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dell e spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 40 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27 novembre
causa n. 17335/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, D'Orazio Luigi