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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31365/2024 del 06-12-2024

... non patrimoniale riconosciuto agli istanti per le immissioni acustiche illecite derivanti dall'opera pubblica del c.d. criterio di equità puro congiuntamente alla violazione di cui agli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c . per apparente motivazione della sentenza di appello con riferimento alla determinazione-quantificazione dell'importo anche in relazione al collegato vizio di personalizzazione del danno ex art. 2059 c.c. con conseguente sua nullità». 14. Il motivo è infondato. 33 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### 14.1. Anzitutto, si rileva che la sentenza della ### d'appello reca una motivazione presente non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione pr ecisa delle ragioni logico-giuridiche che hanno condotto il giudice di secondo grado alla soluzione adottata. 15. Con assoluta chiarezza la ### territoriale ha ritenuto, sia pure in via equitativa, ma agganciata a precisi parametri indicati dalla CTU medico -legale, che il danno non patrimoniale dov eva essere liquidato per euro 5500,00 in favore di ### e di euro 2000,00 in favore degli eredi di ### In particolare, la ### d'appello ha dato atto del superamento dei livelli di rumorosità (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 17335/2019 r.g. proposto da: ### Ard olino #### , ### e ### la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di ### , deceduto il ### 9, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### e ### giusta procura speciale in calce al r icorso, i q uali dichiarano di voler ricevere le comun icazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.  - ricorrenti - contro 2 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce a l controricorso, il quale dichiar a di voler ricev ere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1808/2019 , depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. ### e sua moglie ### convenivano dinanzi al tribunale di Nola le ### dello Stato (### al fine di accertare il loro diritto alla corresponsione di un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ora art. 44 del d.P.R. n. 227 del 2001, non solo con riferimen to al d epre zzamento del fabbricato di lor o proprietà, a seguito delle immis sioni rumorose, ma anche p er le conseguenze alla loro salute, a seguito dell'esecuzione del raddoppio ferroviario della linea ### Chiedevano, inoltre, accertarsi l'illegittimità della servitù costituita da ### sul fondo a segu ito dell'allocazione delle linee e lettriche «invadenti i confini del la latistante proprietà attorea».  2. In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un fabbricato, a seguito di atto di donazione del 30/6/1956, nonché di successiva cessione del 14/9/1988. 
Aggiungevano che avevano stipulato il ### con le ### un atto di cessione volont aria parziale con riferimento a m q 41 del complessivo fondo di mq 80, «destina[to] a giardino» (vedi sentenza 3 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### d'appello, pag. 2), sul quale era stato complessivamente imposto vincolo espropriativo. 
In precedenza, era stata stipulata il ### transazione tra le parti, con cui si e ra con venuto di restituire mq 39 di terreno e l'utilizzo per la realizzazione dell'opera pubblica di soli 41 mq, con il pagamento della somma di lire 5 .792.000, rela tivi al prezzo di cessione di mq 41 e all'indennità di occupazione temporanea per la parte restituita di mq 39, oltre che per l'area di 41 mq. 
La cessione volontaria parziale era stata stipulata «a misura».  3. Gli att ori, proprie tari del fabbricato contiguo al fondo, con autonoma identificazione catastal e, «non insistente sul solo espropriato né su quello restituito», richiedevano per tale fabbricato un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in conseguenza dell'intollerabilità dell'inquinamento acustico, «vibraz ionale e magnetico», richiamando l'art. 844 3.1. Inoltre, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni per l'imposizione, non supportata da alcun titolo, «del posizionamento di linee elettriche aeree proiettate sul confine attoreo».  4. Si costituivano in giudizio le ### evidenziando che ### aveva richiesto ed ottenuto «l'autorizzazione a costruire in deroga alle distanze alla line a ferroviaria una cassa scala e un balcone delle primo piano», impegnandosi «a sollevare le ### dello Stato da qualsiasi molestia e pretesa in relazione alla vicinanza dell'esercizio ferroviario», risultando così improponibili le domande formulate. 
In relazione alle linee elettriche le ### rilevavano che «le stesse non invadevan o il confine attoreo, risultando conte nute tutt e all'interno della proprietà delle ferrovie». 4 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### relazione al superamento dei limiti di rumorosità le stesse stavano «predisponend o misure atte a temperare ed abbattere il rumore».  5. Veniva no espletate tre ### con accertament o d el superamento dei limiti di inquinamento acustico sia per il diurno che per il not turno. Ne lla prima CTU (### veniva determinato il deprezzamento del fabbricato nella misura del 12%, mentre nella seconda CTU (arch. Sorrentino) veniva individuato nel 30%.  ### determinava il danno biologico subito dagli attori nella misura di «4-5 punti percentuali».  6. Con la sentenza non definitiva n. 1449 del 2013, pubblicata il ###, il tribunale di Nola rigettava le domande proposte dagli attori di corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, e di declarat oria di illegittimità della ser vitù costituita dalla collocazione delle linee elettriche. Venivano respinte anche le domande di risarcimento del danno per la presenza di linee elettriche per diminuito valore commerciale dell'immobile. 
Inoltre, il primo giudice qualificava la domanda come danno alla salute, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dispon endo un ulterio re accertamento peritale invitando i l CTU ad eseguire un «rilievo fonometrico per 24 ore consecutive», soprattutto nelle stanze adibite a camera da letto. 
In particolare, il tribunale evidenziava che l'art. 46 della legge 2359 del 1865, doveva essere interpretato alla stregua de lla cessione parziale dell'immobile intervenuta il ###. 
Infatti, i proprietari avevano ricevuto dalla cessione parziale del fondo il pagamento del prezzo convenuto, non potendo «pretendere indennità ulteriori per danni alla residua proprietà invocando l'art. 46 legge citata». 5 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### A men o che la realizzazione d ell'opera pu bblica « non avesse integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana». 
Chiariva il primo giudice che l'indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 era riferibile «ai soli proprietari dei fondi contigui a quello espropriato, estranei alla procedura ablatoria i quali avevano comunque risentito d i un danno […] in dipe ndenza dell'esecuzione dell'opera pubblica». 
Gli attori avevano stipulato atto di cessione volontaria «di parte del proprio terreno», sicché alc un indennizzo ulteriore era loro dovuto, mentre gli stessi nel medesimo atto di cessione «avevano dichiarato di rilasciare ampia e finale quietanza di saldo dichiarando, ora per allora, di non avere altro a che pretendere dall'ente F.S.  medesima per la convenuta cessione dell'immob ile ogg etto del presente atto». 
Inoltre, il giudice qualificava la domanda ex art. 2043 c.c., in relazione al danno alla salute, reputando utilizzabile «la normativa usualmente applicata nei rapporti tra privati». 
Il danno veniva riconosciuto esclusivamente con riferimento alla salute, mentre la dom anda risarcitoria di diminuzione del valore commerciale dell'immobile «oltre che implicitamente rinunciata, si atteggiava infondata», proprio in relazione alla cessione volontaria di porzione dell'immobile.  7. Con la sentenza definitiva n. 1671 del 5/6/2015 il tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava le ### al pagamento in favore di ### dell'importo liquidato all'attualità e comprensivo di accessori fino alla sentenza per euro 5500,00.  ### poi, le ### in favore d i #### lino ### Ard olino #### no ### e ### 6 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### quali eredi d i ### no, al pag amento dell'importo di euro 2000,00, liquidato all'attualità. 
In mot ivazione si evidenziava che dalla CTU era emerso il superamento del livello di “normale accet tabilità”, o vvero il superamento del differenziale notturno, di cui al ### 1/3/1991 ed alla legge n. 447 del 26/1 0/1995. In oltre, con riferimento alla “normale tollerabilità, il CTU aveva rilevato un superamento d el limite di incremento del rumore di fondo. 
Veniva accertato anche il superamento dei limiti di inquinamento acustico di cui al d.P.R. n. 459 del 2018.  8. Proponevano appello gli attori, insistendo, con il primo motivo, per la richiesta di riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865. 
Il tribunale avrebbe fatto riferimento alle regole valide in caso di espropriazione parziale, mentre nella specie era «stato espropriato solo un fondo di mq 41, di prop rietà dell'### lino, avent e un'autonoma identificazione catastale (catasto terreni, partita 6941, foglio 20, particella 321), con la destinazione orto irrigu o». Al contrario, il fabbricato, pure di proprietà ### non era «stato oggetto di esproprio», ed aveva una diversa identificazione catastale (catasto urbano, partita 2984, foglio 20, particelle 111, sub 1 e sub 2), «contiguo al fondo sul quale è stata realizzata l'opera pubblica». 
Non era allor a corretto rit enere che la cessione d el fondo, unitamente alla dichiarazione di non avere null'altro a che pretendere dai cede nti, avesse «riguardato anche la questione ogget to di esame, che non attiene al fondo, ma al fabbricato». 
Del resto, il fabbricato avrebbe riportato un danno non per il distacco della parte d i fondo su cui era st ata realizzata l'opera 7 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pubblica, ma «proprio dall'opera medesima», dovendo competere agli attori l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 delle 1865. 
Si ribad iva che la quietanza liber atoria era limit ata ai d anni relativi al fondo espropriato, e non invece al fabbricato, trattandosi di due beni differenti.  8.2. Con il secondo motivo di impugnazione gli ap pellanti imputavano al tribunale di aver erroneamente valorizzato l'efficacia di una «rinunzia operata dall'### a richiedere danni, allorché avrebbe richiest o l'autorizzazione a costruire una cassa scala a distanza ridotta dalla linea ferroviaria». 
Tale rinuncia er a stata però formulat a esclusivamente dall'### ed era specificamente finalizzata alla realizzazione in deroga alle distanze dalla sola cassa scala.  8.2. Con il terzo motivo di impugnazione gli appella nti si dolevano anche del fatto che il tribunale avesse in ogni caso ritenuto la dom anda di risarcimento del dann o «per il deprezzamento dell'immobile nuova o, addirittura, implicitamente rinunciata». Su tale deprezzamento, peraltro, erano state svolte due ### 8.4. Con il quarto motivo di impugnazione g li appe llanti deducono l'errore del tribunale nella determinazione del quantum del danno, avendo omesso d i quantificare «il danno m orale e quello esistenziale».  8.5. Con il quinto motivo di impugnazione gl i appellanti si dolevano anche delle spe se poste a loro carico rela tive all'espletamento della seconda CTU (####, in relazione all'accertato decremento di valore del fabbricato.  9. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1/8/08 del 2019, depositata l'1/4/2019 rigettava, l'appello, trattando congiuntamente i motivi primo, secondo, terzo e quinto. 8 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### partic olare, trattavasi di «espropriazione parziale» che si configurava quando la parte espropriata e la parte non espropriata erano elementi di un «unitario complesso immob iliare», sotto il profilo «funzionale ed economico», e quando l'espropriazione di una parte, tut tavia, comportava «diminuzione di valor e della residua porzione». 
Sussisteva anche l'ulteriore presupp osto dell'ident ità del proprietario. 
Per la Corte territoriale era pacifico che «il terreno oggetto di esproprio ed il fabbricato con tiguo appartene ssero ai m edesimi titolari». 
Si evid enziava che in giurisprudenza era stata ricondotta all'espropriazione parziale anche quella di «un suolo antistante ad un'osteria di campagna o q uella d i una striscia di giardino ch e circonda una villa padronale». 
Tra l'altro, si evidenziava anche che il d eprezzamento del fabbricato era certamente im putabile al distacco dovendo considerarsi che «per effetto di ciò si è modificata la fascia di rispetto e vi è stata un'alter azione delle possibilità di utilizzazione ai fini abitativi del cespite rimasto nella disponibilità del proprietario, stante l'aumento di immissioni (tan to di rumori che di altro genere) superanti la normale tollerab ilità» (si citava Cass., n . 20241 del 7/10/2016). 
Per tale r agione, il tribunale av eva ritenuto applicabi le alla fattispecie l'ulteriore principio di diritto, per cui l'indennità, e quindi anche il compenso accettato per la cessione volontaria di porzione dell'immobile, doveva tenere conto «di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo, rimasta in proprietà del titolare assoggettato a p rovvedimento ablatorio, sia che traggano origin e dall'espropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera 9 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pubblica o dall'esercizio del pubblic o servizio cui l'opera sia destinata». 
Pertanto, il proprietario, il q uale abbi a convenuto la cessione parziale del fondo, ricevendo il pagamento del prezzo convenuto, «non può pretendere indennità ulteriori per danni alla parte residua, invocando l'art. 46 legge 2359 del 1865» (si citava Cass., n. 4657 del 1997 e Cass., n. 4/2/01 del 2001). 
Peraltro, le conclusioni non mutavano neppure ove l'indennizzo fosse quello di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in quanto «in caso di cessione volontaria, è evidente che il compenso accertato per la cessione non può che tener conto di tutti i danni che incidono sul cedente, assoggettato al procedimento ablatorio». 
Non era acco glibile nep pure la richiesta degli appellanti in relazione all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, con riferimento alla richiesta di risarcimen to «per la servitù e per il deprezzamento del fabbricato». 
Infatti, ogni questione di responsabilità per colpa nei confronti della pubblica amministrazione era assorbita quando ricorrevano i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (si citava Cass., Sez.U., n. 2997 del 1009 62), trattandosi di norma speciale. 
La Corte t erritoriale , poi, confermava la decisione del primo giudice in ordine alla q uantificaz ione dei danni alla salute conseguenti alle immissioni sonore. 
Trattavasi, infatti, di domanda risarcitoria fondata sugli articoli 2043 c.c. e 32 d ella ### «diversa rispetto a quella indennitaria di cui all'art. 46», essendo stati sup erati i li miti di tollerabilità delle immissioni sonore «sia riguardo al livello di normale accettabilità, sia prendendo a riferiment o il concetto d i normale tollerabilità». 10 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### territoriale dava atto che ### no era deceduto dopo otto anni dalla proposizione del giudizio e che, al di fuori di Ann a ### le alt re p arti si erano costitu ite nella sola qualità di eredi di S ebastiano ### e, di conseguenza, alcun danno poteva essere riconosciuto in proprio in favore degli stessi. 
In ordine al quarto motivo di appello, la ### evidenziava che il tribunale aveva corre ttamente operato una valutazione in via equitativa, in quanto «non è vero che in sede di CTU il danno alla salute patito dei ricorrenti sia stato puntualmente individuato», in considerazione del fatto che «il medico legale officiato dal CTU non ha visitato il ricorrente (essendo l'### deceduto) e si è limitato ad ipotizzare che “sul principio dell'id quod plerumque accidit (…) il danno biologico, in vi a equitativa e in accordo con gli attuali orientamenti, può essere valutato intorno ai 4-5 (…) p unti percentuali”». 
Del tutto corretto risultava dunque l'utilizzo di una «valutazione in via equitativa (come suggerito dallo stesso medico legale)». 
Peraltro, neppure era «vero che nella fattispecie è emerso un superamento enorme delle singole soglie di tollerabilità», con la precisazione che gli attori si erano doluti «non già delle immissioni derivanti dal traffico ferroviario (essendo già d a molto tempo confinanti con la linea ferro viaria, alla cui p resenza erano verosimilmente abituati), bensì solo di quell i derivanti dal “raddoppio” della linea e, quindi, all'aumento del traffico». 
Tra l'altro, il tribunale aveva tenuto conto delle risultanze della relazione medico-legale, in quanto l'importo liquidato a titolo di danno biologico risultav a in linea «con quell o ipotizzato dal CTU (tenuto conto di 4 punti percentuali), secondo le tabelle del tribunale di Milano modificate nel 2009, salva la congrua decurtazione per l'### deceduto già il ###». 11 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### non era stata «sottoposta a visita neanche la ### risultando dunque correttame nte quantificato il danno «all'attualità», comprensivo di interessi e di rivalutazione. 
Non era stata neppure provata la «cumulativa sussistenza» di danno morale ed esistenziale.  10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ###### e ### la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di ### depositando memoria scritta.  11. Ha resistito con controricorso la ### s.p.a., depositando anche memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «### in iu dicando art. 360 , primo comma, n. 3, c. p.c. Falsa applicazione della norma di cui all'art. 46 legge 2359/1865 il cui testo è riprodotto nell'art. 44 del d.P.R. n. 327/01 relativamente alla sua mancata applicazione alla fattispecie oggetto di causa congiuntamente al vizio pure connesso di falsa applicazione della suddetta previsione normativa nel senso di sua mancata applicazione in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art.  360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
I ricorrenti non condividono l'affermazione della ### d'appello per cui in ca so di cessione v olontaria parz iale dell'i mmobile il compenso accertato per la cessione «non può che tener conto di tutti i d anni che incidono sul cedente, assoggettato al procedimento ablatorio, sia che traggano origine dall'e spropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'ope ra pubblica o dall'eser cizio del pubblico servizio cui l'opera sia destinata». 12 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### avviso d el ricorrente, inv ece, vi sarebb e stata una falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, «nel senso di sua mancata applicazione».  ### d'appello si è limitata a reputare che la cessione avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la porzione di 41 mq, mentre ha omesso di ricostruire in fatto che «le ferrovie ebbero ad occupare 80 mq di fondo irriguo, di proprietà dei fratelli ### e ### e che a fronte degli 80 mq le ferrovie restituirono 39 mq poiché non asserviti all'opera pubblica».  ### ha avuto ad oggetto «unicamente il fondo» e non il fabbricato, benché quest'ultimo pure di proprietà di «uno dei soggetti espropriati». 
A giudizio della ### territoriale, dunque, l'art. 46 della legge 2359 del 1865 n on sarebbe ap plicabile, sia perché richiedenti l'indennità sono i «soggetti espropriat i», sia p erché la cessione volontaria parziale (che peraltro ha p revisto che l'inden nità di esproprio fosse determinata «a misura») avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali altre pretese, già ricomprese nell'indennità di esproprio. 
Per i ricorrenti, invece, gli stessi «rispetto al fabbricato non sono soggetti espropriati», mentre l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 è diretto alla tutela di soggetti che o sono rimasti totalmente estranei all'esproprio o hanno «subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte e spropriata e indipenden temente dall'espropriazione stessa». 
In realt à, come emerge dall'atto p ubb lico di cessione del 14/9/1988 ### ha ceduto ad ### la sua quota pari al 50% del fabbricato, sicché a quest'ultimo è stata «trasferita la proprietà di un bene già epurato dall'esproprio». 13 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### anche utilizzando l'orientamento giurisprudenziale per la onnicomprensività dell'indennità di esproprio, ricomprendente anche l'indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, tuttavia ci si riferisce «ai danni al residuo», che nella fattispecie sono i metri quadrati 39 di fondo rest ituiti, no n pote ndosi estendere anche all'indennità ex art. 46 «a men o che non sia espressamente contemplata». 
Si precisa, poi, che non v'è stata «rinuncia dei ricorrenti ad esito della cessione volont aria di ulteriori poste», essendo erron ea l'interpretazione della ### di merito in ordine all'onnicomprensività dell'indennità di esproprio. 
Del resto, il primo ##### ha determinato nel 12% il deprezzamento dell'immobile su un valore del fab bricato di euro 420.000,00, riducendola ad euro 353.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «”### in iudicando violazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 
Errata e falsa ap plicazione d ella norma di cui all'art. 40 legge 2359/1865, relativamente alla sua applicazione ad una fattispecie estranea al suo ambito di previsione e/o comunque in assenza dei presupposti di legge congiuntamente al pure riscontrato vizio di errata e falsa applicazione della suddetta previsione normativa in ragione della carente, contraddittoria e illogica ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art.  360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
In particolare , la ### d'appello avrebbe «come petizion e di principio» reputato sussistere un caso di espropriazione parziale. 
Tuttavia, l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 è finalizzato alla «corresponsione di un'indennità di esproprio, ma con riferimento ad una procedura espropriativa attivata ab origi ne rispetto ad una porzione di bene, unitariamente collegata ad un'altra». 14 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### realtà, nella fattispecie, le ### hanno occupato il fondo di proprietà di ### e di suo fratello ### di mq 80, e poi successivamente di tale estensione, hanno restituito 39 mq, poiché non asserviti all'opera pubblica, acquisendo, dunque, solo 41 mq di fondo. 
Si sarebbe trattato, allora, di una «retrocessione parziale di un bene espropriato», quindi «non equiparabile ad un'ipote si di esproprio parziale che fonda su diversi presupposti giuridici». 
Doveva essere applicato, allora, l'art. 47 della legge n. 2359 del 1865. 
È vero che prima della cessione del 4/6/1992, vi è stata una transazione del 18/5/ 1992, stipulata dalle parti, con la quale si provvedeva alla restituzione dei metri quadrati 41, pari alla porzione effettivamente occupata per il raddoppio della linea ferroviaria. 
In tal caso, si è p revisto che «la d itta ### no, co n la sottoscrizione del presente atto, acce tta la restituzione de lla superficie di 39 mq di terr eno occupati a seguito del DOT del 22/12/1983 e ne entra fin d'ora nel pieno e formale possesso». 
Tuttavia, da ciò emergerebbe che la fattispecie in esame «non può essere sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 40, con l'ineludibile inapplicabilità di tutto quanto ne discende».  #### sarebbe soggetto, comunque, estraneo alla procedura espropriativa, avendo acquistato, in qualità di coniuge in regime di comunione legale dei beni, con ### «il fondo già epurato dalla parte espropriata». 
Non sarebbe comunque condivisibile l'affermazione del giudice di secondo grado per cui «partendo da una premessa che si tratti di un esproprio parziale, fa discendere come conseguenza illogica che il danno al fabbricato deriverebbe dal distacco del fondo che avrebbe 15 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### comportato un avvicinamento di questo alla stazione ferroviaria, così da ridurne le capacità abitative». 
Per il ricorrente, dunque, il procedimento espropriativo avrebbe «esaurito il suo percorso con la occupazione di un'estensione di mq 80 di fondo e con la restituzione di 39 mq e di acquisizione di mq 41, di talché alcuna rilevanza può avere avuto l'esaurito procedimento espropriativo rispetto al fabbricato che peraltro non insiste sul fondo espropriato così come su quello restituito».  3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrent i lamentano «### in iu dicando violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Errata e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 in coordinato disposto con quella di cui all'art. 844 c.c. relativamente alla loro mancata applicazione alla fattispecie oggetto di causa, con riferimento al deprezzamento del fabbricato ed alla servitù imposta dall'opera pubblica congiuntamente al vizio pure connesso di erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta anche sotto il profilo della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
Il giudice d'appello ha ritenuto che era rimasta assorbita ogni questione di responsabili tà per colp a nei confronti della pubblica amministrazione, ricorrendo i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, «essendo qu esta norma speciale, dettata al fine di consentire l'ind ennizzo pe r i danni permanenti arrecati alla proprietà immobiliare non oggetto di espropriazione».  ### territoriale - a giudizio del ricorrente - «con percorso contraddistinto da contraddittorietà», pur amme ttendo l'ammissibilità delle azioni ex art. 40 e 46 della legge n. 2359 del 1865, con quella di cui all'art. 2043 c.c., per alternatività, tuttavia non ne ha consentito l'ingresso «ritenendo che l'operatività di una fattispecie di esproprio parziale che identifica con quella larvata e la 16 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### corresponsione della rispettiva indennità e/o la sua rinuncia non ne consentirebbe l'ingresso». 
Tuttavia, ribadiscono i ricorrenti, che il tenore testuale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, «inerisce il fondo espropriato e non invece quello no n ablato», men tre solo l'art. 46 della medesima legge attiene alla prop rietà rimasta fuori dall'espropriazione e «non può identificarsi affatto la fattispecie di esproprio parziale con quella di c.d. espropriazione larvat a», sussumibile ai sensi dell'art. 46 citato.  ### di legittimità, infatti, non esclude nell'ipotesi anche di cessione parziale del fondo, la corresponsione di risarcimento ex art.  2043 c.c., quand o «la realizzazione d ell'opera pubblica abbia integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana» (si cita Cass. n. 4657 del 1997).  ### poi alla posizione delle linee elettriche, per i ricorrenti le st esse «sfuggono al procedimento espropriativo poiché n on assistite da alcun titolo legittiman te così che le stesse dev ono ritenersi delle servitù illecite». 
Del resto, il muro delimitativo della proprietà delle ### e della proprietà ### come emerge dalla transazione del 18/5/1992, poi trasfuso nell'atto di cessione volontaria, si trovava tra la sede ### e la propriet à degli attori (e non già sulla proprietà delle ferrovie), cosicché «le più vicine condotte ae ree sono pr oiettate proprio sul suddetto muro d eterminando una violazione delle distanze legali e l'imposizione di una servitù», con deprezzamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 2043 4. I moti vi p rimo, secondo e terzo, che vanno esamin ati congiuntamente, per strette ragioni di connessione, sono infondati.  4.1. Questi in sintesi i fatti di causa. 17 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### provvedimenti n. 905 del 29/4/1983 e n. 2089 del 2/8/1985 si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità per il raddoppio della linea ferroviaria #### riguardava la superficie complessiva di mq 80 di proprietà dei fratelli ### uale ### e ### S i trattava dell'area circostante il fabbricato, iden tificata con la particella n. 321 distinta in catasto rustico del Comune di ### alla partita ### foglio n. 20. 
Con atto d el 14/9/1988 ### ale cedeva al fratello ### il cespite «fabbricato di antichissima costruzione, e quasi diruto, a seguito degli eventi sismici verificatisi dagli anni 62 al 1981 […] composto di due vani terranei, [….] in ragione della metà». 
Pertanto, ### diveniva unico titolare dell'immobile. 
Successivamente veniva stipulata in data ### transazione tra l'### dello Stato e ### nella quale si dava atto che prima della scadenza del termine quinquennale per l'occupazione tempo ranea e prima dell'emissione del decret o di esproprio (allo stato non ancora interven uto) era stata e messa sentenza dal pretore di ### «che ha accertato l'irreversibile trasformazione degli 80 m quadri occupati per i lavori». 
L'### dello Stato e videnziava di non a ver alcun interesse ad acquisire la porzione di 39 metri quadrati di terreno («non è più oggetto di occupazione»), rispetto agli 80 metri quadrati occupati inizialmente. 
Tra l'altro - si prevedeva nella transazione - «l'attuale muro di confine costruito tra la sede FS e la proprietà degli attori, prova inequivocabilmente l'esclusione dei 39 metri quadrati dalla superficie 18 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### effettivamente occupata, trasformata in maniera irreversibile in sede stabile della ferrovia». 
Pertanto, l'indennizzo riguardava la sola parte e ffettivamente occupata pari a metri quadri 41 «come da tipo di frazionamento 6073». 
Nella transaz ione, che prevedeva la correspo nsione di u n indennizzo quale prezzo di cessione volontaria della superfici e di metri quadrati 41 di suolo, ed un altro per l'occupazione temporanea sia della superficie di metri quadrati 41 sia di quella di metri quadrati 39.  ### «la ditta proprietaria si dichiara completamente tacitata e soddisfat ta di ogni suo diritt o […] Di non avere più nulla a pretendere dall'### comprendendo, detta somma, il prezzo per la cessione di met ri quadrati 4 1, l'indennità per l'occupazione temporanea della parte restituita, di metri quadrati 39 comprensivi di rivalutazione ed ogni altro aggiornamento monetario».  ### in data ###, in attuazione della transazione, si procedeva alla cessione parziale del fondo per metri quadrati 4 1. ### astiano ### e la mog lie ### «coniugati in regime di comunione dei beni», hanno ceduto in favore dell'### l'immobile «costituito da complessivi mq 41».  5. Con adeguato e sufficiente giudizio meritale la ### d'appello ha reputato sussistere i presupposti dell'espropriazione parziale, in ragione dell'app artenenza della titolarità dell'intero fondo, sia di quello originariamente espropriato di mq 80, sia di quello su cui era costruito l'edificio, ai medesimi proprietari, oltre che per la riconosciuta sussistenza del nesso di unità funzionale ed economica tra i due fondi, in quanto il terreno costituiva la porzione collocata dinanzi al fabbricato. 19 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### 5.1. ###. 33, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 - che ha sostituito l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, del medesimo tenore - prevede (espropriazione parziale di un bene unitario) che “nel caso di espro prio parziale di un bene u nitario, il valore della p arte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”. 
Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, infatti, «nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione». 
Per questa ### l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda espropriat iva investa parte di un complesso immobil iare appartenente allo stesso soggetto e caratteriz zato da un unit aria destinazione economica ed inoltre implichi pe r il propriet ario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indenn izzo calcolato con riferiment o solt anto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alt erazione delle possibilità di utilizzazione della rest ante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 12 giugno 2012, n. 9541; Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 15 settembre 2021, n. 25005, ch e applica l'ist ituto esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno). 
Due sono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'espropriazione parziale: la parte residua del fondo deve essere intimamente collegata con quelle espropriata d a un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale; il distacco di una parte di esso influisce 20 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass., sez. 1, 3 luglio 2013, n. 16616). Si è anche affermato che, in caso di terreno su cui in sisteva un'azienda agricola, era applicabile l'is tituto dell'espropriazione parziale solo se vi fosse stato un pregiud izio conseguente ad una diminuzione o perdita di un valore in precedenza proprio dell'immobile stesso, e direttamente ricavato dalla su a peculiare ed oggettiva destinazione ag ricola (Cass., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23967).  5.2. Nella specie, la ### territoriale ha con chiarezza accertato che, non solo il terreno ed il fabbricato appartenevano ai medesimi titolari (### ed ### quale moglie, in regime di comunione legale dei beni), ma anche ricondotto la fattispecie all'espropriazione parziale, richiamando gli esempi del «suolo antistante ad un'osteria di campag na o qu ella di una striscia di giardino che circonda una villa padr onale o, come nel cas o, un fabbricato unifamiliare, abb ia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c.». 
Trattasi, dunque, di un giudizio fattuale, fondato sull'esame analitico degli elementi istruttori in atti, aderente alla giurisprudenza di legittimità richiamata, che non può essere ulteriormente oggetto di valutazione in questa sede.  6. Se, d unque, trattasi di espropriazione parziale, che ha riguardato solo una parte dell'intero compendio immobiliare, ancora occupato, per una parte di mq 39, restituiti, quale terreno, e per l'altra dal fabbricato, deve tenersi conto anche dell'atto di cessione volontaria parziale dei mq 41 di terreno, da parte degli originari attori ### e ### 7. Prima di ad dentrarci nell'esame della cessione volontaria parziale del terreno, è, però, necessario soffermarsi anche sull'art.  46 della legg e n. 2359 del 1865, che riguarda l'ipote si 21 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### dell'espropriazione c.d. larvata, ossia relativa a terreni non oggetto di espropriazione, ma che appartengono a soggetti terzi, che, pur non essendo espropriati, subiscono pregiudizi dall'opera realizzata su terreni di altri. 
Si reputa che la perdita di un'utilità in questa ipotesi prescinde da una formale esprop riazione «ed anzi presuppo ne che non sia intervenuto esproprio e che il propriet ario abbia conservato la titolarità dell'immobile» (Cass., sez., 3, 17/7/2024, n. 19806, in motivazione; Cass., sez. 1, 23/11/2015, n. 23865; Cass., sez. 1, 30/4/2014, n. 9488).  ###. 46 della legge n. 2359 del 1865 prevede che «è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto». 
Tale norma è stata trasposta nell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, in base al quale «è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà». 
La disposizione, dunque, ricomprende due diverse ipotesi: quella dell'asservimento e quella della diminuzione di valore d el bene derivante dalla perdita o dal la ridotta possi bilità di esercizio del diritto di proprietà. 
Il legislatore, quindi, ha ricompreso nell'ambito delle ablazioni reali non solo l'ipotesi della radicale e spropriazione, ma anche le vicende che comprimo no le facoltà insite nella proprietà, senza giungere all'azzeramento del diritto del proprietario. 22 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### pretesa indennitaria di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, si fonda sulla suss istenza di tre distinte condizioni:1) un'attività lecita della pubblica amm inistrazione (Cass., sez. 1, 16/5/1996, n. 4561; Cass., sez. 1, 23/7/1998, n. 7210; Cass., 2, 20/8/ 1999, n. 8/8/02); 2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno permanente consi stente ne lla perdita o diminuzione di un diritto; 3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno (Cass., sez. 1, 12/12/1996, n. 11080). 
In giurisprudenza si è ritenuto che il diritto all'indennizzo non è operativo nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica costituisca un fatto illecito nei confronti del danneggiato (Cass., 1, 30/3/1979, n. 1833).  ### il danno permanente va inteso non già nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma nel senso che deve essere non transitorio, cioè che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica (Cass., n. 1833 e 1979). 
Il requisito della permanenza del danno sussiste anche qualora non vi sian o elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223). 
La nuo va norma, che non è ovviamente appli cabile alla fattispecie ratione temporis, ha p revisto, in luogo del “danno permanente” la “permanente diminuzione del valore”. 
Proprio la deminutio del valore ”d'uso” o “di scambio” del bene oggetto del diritto di prop rietà, conseguente alla esecuzione dell'opera pubblica, integra gli estremi dell'espropriazione larvata, suscettibile di tutela inde nnitaria ( Cass., sez. 2, 20/8/199 9, 8802). 
La sfera dominicale, dunque, pur non essendo scalfita sotto il profilo dell'integrità materiale, restando il bene nella disponibilità del proprietario, rimane però compressa sotto il profilo delle facoltà ad 23 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### essa strettamente connesse. Tanto è vero che è indennizzabile anche il danno che si produce periodicamente o a intervalli (Cass., Sez.U., 29/10/1992, n. 11782; più recentemente Cass., sez. 1, 12/3/2020, n. 7112).  8. Sorge a questo punto la n ecessità di distinguere l'espropriazione parziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001) da quella larvata di cui all'art.  46 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001).  8.1. Per questa ### l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (espropriazione larvata) non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti comp letamente est ranei (in quan to proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte e spropriata ed indip endent emente dall'espropriazione stessa (Cass., sez. 1, 29/11/2000, n. 15305). 
Pertanto, si è precisato che l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (espropriazione larvata) non costit uisce né una ripetizione, né un'integrazione di quella di cui all' art. 40 della stessa legge (espropriazione parziale), ma sancisce il principio in base al quale chi esegue un'opera di pubblica utilità deve in dennizzare i singoli proprietari che da quell'esecuzione abbiano subito un certo tipo di pregiudizi, a prescindere dal fatto che parte dei loro immobili siano stati espropriati p er l'esecuzione dell'opera (Cass., n. 15305 del 2000). 24 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'####. 46 della legge n. 2359 del 1865 prende in considerazione solo i terzi estranei alla vicenda ablatoria, mentre, nei confronti del soggetto espropriato, ogn i indennizzo conseguente all'evento espropriativo per atti legittimamente compiute dalla PA, tanto nella fase di espropriazione che in quella di esecuzione dell'opera, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio. La quale, nel caso di espropriazione parziale, corrisponde ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865, alla differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la parte residua dopo l'occupazione. In tal modo inglobando tale indennità sia il ristoro della perdita del diritto dominicale sulla parte espropriata sia il ristoro della diminuzione di valore, per ogni aspetto, del fondo residuo (Cass., sez. 1, n. 4/2/01 del 2001).  ### si è precisato che, in tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'ope ra pubblica abbia real izzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in c ui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile ridu zione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass., sez. 1, 26/5/2017, n. 13368; Cass., sez. 1, 25/9/1990, 9693; anche Cass., sez. 1 , 9/9/2004, n. 18172; Cass., sez. 2, 9/3/1988, n. 2366). 
Non va dime nticato , poi, che all'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultin o di d urata 25 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art.  844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica dell'attività post a in essere e, d unque, de lla riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223). 
Con la precisazione che l'indennizzo spetta in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del su o valore economico (C ass., sez. 1, 3/7/2 013, 16619).  9. Tuttavia, nella specie, v'è stata cessione parziale dell'area, a seguito di espropriazione parziale della stessa, in quanto gli attori erano proprietari di un fondo di dimensioni ben più consistenti della parte espropriata, pari a metri quadrati 80. 
In sostanza, sull'intero fondo, occupato per una parte (mq 80) dal terren o e per l'altra dal fabbricato, si è pro ceduto all'espropriazione parziale, prima della sup erficie di mq 80, successivamente ridotta mq 41, con restituzione di mq 39, mentre il fabbricato - ed il terreno sul quale sorgeva - non è stato interessato dall'espropriazione. 
Pertanto, è stata correttame nte val orizzata dalla ### territoriale la giurisprudenza di que sta ### per cui nel caso di espropriazione parziale, l'indennit à (e dunque an che il compenso accettato per la cessione volontaria, che in quanto negozio di diritto pubblico deve produrre risultati non diversi da ll'espletamento del 26 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### procedimento espropriativo) deve tener conto di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo, rimasta in proprietà del titolare assoggettato al provvedimento ablatorio, sia che traggano origine dall'espropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio del pubblico servizio cui l'opera sia dest inata. Ne consegue che il proprietario, il quale abbia convenuto la cessione parziale del fondo, ricevendo il pagamento del prezzo convenuto, non può pretendere indennità ulteriori per danni alla parte residua, invocando l'art. 46 legge 2359 del 1865, a meno che la realizz azione de ll'opera pubblica non abbia integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana (Cass., 1, 26/5/1997, n. 4657). 
Si è, infatti, ritenuto che «naturalmente è sempre fatta salva, in ragione del permanere del dovere di osservanza del fondamentale principio del neminem laedere, la risarcibilità dei danni derivati a terreni o cose di privati espropriat i, in consegue nza dell'inosservanza, nell'esecuzione dell'opera pubblica del dovere di osservare quelle specifiche norme di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità dell'altrui patrimonio». 
Si è successivamente confermato che nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo, per atti legi ttimamente compi uti dalla P.A., tanto nella fase di esecuzione dell'opera che in quella di esercizio di pubblico servizio cui l'opera è destinata, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio, senza che residui spazio per l'applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1 865. Di conseguenza, detta norma risulta riferibile solo ai proprietari dei fondi contigui a quello espropriato (a soggetti, cioè, estranei alla procedura ablatoria), i quali abbiano comunque risentito un danno e siano risultati gravati di servitù in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica - nella 27 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### specie, la S.C. ha confermat o la sente nza impugnata ch e avev a respinto la domanda di risarcimento del danno proposta contro l'### da un privato, il quale, avendo subito l'espropriazione di parte del suo fondo per la realizzazione di una strada, lamentava danni al resto del fondo rimasto in sua proprietà, derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica (Cass., sez. 1, 17/5/2000, n. 6388).  10. Nella specie , dunque, la ### d'appello, con piena valutazione di merito, ha rit enuto sussistere gli estremi dell'espropriazione parziale, applicando, di consegu enza, la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione parziale del bene, con inclusione nell'indennizzo pagato anche dei pregiudizi relativi alla porzione di immobile rimasto in proprietà dell'espropriato.  ### d i merito ha ritenu to che la PA abbia espropriato inizialmente metri quadrati 8 0 della più ampia superficie che ricomprendeva anche quella su cui era stato realizzato il fabbricato, con restituzione successiva di metri quadrati 39, rispetto ai metri quadrati 80, con definitiva acquisizione da parte delle ### a seguito della transazione del 18/5/1992, di mq 41. 
Tra l'altro, la ### d'appello, per escludere il deprezzamento del fabbricato costruito sulla porz ione di fondo contigua a quella espropriata, pur nelle limite di mq 39, in luogo dei precedenti 80, ha anche chiarito che tale deprezzamento «è certamente imputabile al distacco - in aggiunta alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria -, considerato che per effetto di ciò si è modificata la fascia di rispet to e vi è stata un'alterazione delle possibi lità di utilizzazione ai fini abitativi del cespite rimasto nella disponibilità del proprietario, stante l'aumento di immissioni (tanto di rumori che di altro genere) superanti la normale tollerabilità».  10.1. Non può, allora, condividersi la tesi dei ricorrenti, per i quali l'espropriazione non avrebbe mai riguardato il terreno sul quale era 28 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### costruito l'edificio, ma esclusivamente la porzione di metri quadrati 80 (perlomeno inizialmente prima della transazione del 18/5/1992), collocata dinanzi al fabbricato stesso. 
In realtà, il terreno dei ricorrenti, pur distinto catastalmente in modo differente, era unico, sicché - come acc larato dalla ### d'appello con giudizio di merito - si è verificata un'espropriazione parziale. 
Non è condivis ibile, al lora, la tesi del ricorrente per cu i il procedimento espropriativo «ha esaurito il suo percorso con la occupazione di un'estensione di mq 80 di fondo e con la restituzione di 39 mq e di acquisizione di mq 41, di talché alcuna rilevanza può avere avuto l'esaurit o procedimento espropriat ivo rispetto al fabbricato che peraltro non insiste sul fondo espropriato così come su quello restituito».  10.2. Tra l'altro, nell a motivazione de lla sentenza della ### d'appello si è fatto riferiment o anche al contenu to dell'atto di cessione del 4/6/1992, peraltro ripetitivo dell'atto di transazione del 18/5/1992, nel quale si legge che i ricorrenti (in quel caso cedenti porzione del terreno di mq. 41) dichiarano di rilasciare «ampia e finale quietanza di saldo, dichiarando, ora per allora, di non avere altro a pretendere dall'ente F.S. medesima per la convenuta cessione dell'immobile oggetto del presente atto».  11. Quanto alla pretesa sussistenza di una retrocessione parziale del bene espropriato, si rileva, da un lato, la novità della domanda, che non risulta in alcun modo prospettata in sede di merito (tale questione non risulta e videnziata nella sentenza d'appello) , e dall'altro, che l'istituto della retrocessione parziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001, attiene alla ben distinta ipotesi in cui v'è stata emanazione del decreto di esproprio e l'opera non è stata però realizzata cominciata entro il termine di 10 anni. 29 RG n. 17335/2019 Cons. Est. ### D'### gli articoli 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865 muovevano dal presupposto, a mo nte, di un procedimento espropriativo conclusosi con l'emanazione del decreto di esproprio (### Stato., sez. IV, 11/6619). 
Si è, infatti, ritenuto che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 ), il decret o di esproprio validamente emesso è idoneo a far acqu isire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad e scludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immiss ione in possesso , la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651).  ### in tem a di espropriazione per pubblic a utilità, la retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 25 giugno 1865, n. 2359, richiede la formale manifestazione di volontà dell'amministrazione (spontanea o sollecitata dagli interessati ) in ordine all'inservibilità dei beni per l'esecuzione dell'opera pubblica (dichiarazione del ### o, in alternativa, pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante i beni che non servono più all'opera pubblica) e, in mancanza di una dichiar azione formale, l'### giudiziaria non può accertare l'inservibilità, stante la natura discrezionale della valutazione d ella P.A. in o rdine all'esistenza o 30 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l'opera compiuta, ma può riconoscere valore equipo llente alla dichiarazione formal e d'inservibilità ad un comportamento dell'amministrazione dal quale possa desumersi la scelta di mettere in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale essi furono espropriati (Cass., Sez.U., 5/6/2008, n. 14826). 
Nella specie, invece, il decre to di esproprio non è stato mai emanato, si è verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, ed è stata conclusa la transazione del 18/5/1992, sia in ordine al prezzo di cessione volontaria della superficie di mq 41 di suolo, per lire 3.976.000,00 sia per l'indennità di occupazione temporanea di mq 41 e dell'altra parte di mq 39 del terreno, per lire 1.816.000,00. 
È vero che per questa ### l'istituto della retrocessione trova applicazione anche quando i beni di proprietà privata sono stati acquisiti dall'amministr azione pubblica non in forza di un provvedimento espropriativo, ma di una cessione volontaria, assimilata al decreto di esproprio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., Sez.U., n. 28343 del 2011; ### Stato, sez. II, n. 624 del 2020), e tut tavia, nella specie, la restituzione della porzione del fondo pari a metri quadrati 39, su metri quadrati 8 0 complessivi, per i quali era stata e messa la dichiarazione di pubblica utilità ed il vincolo preordinato all'esproprio, è avve nuta in concomitanza e all'interno dell'att o di cessione volontaria. 
La retrocessione parziale poteva verificarsi solo successivamente all'atto di cessione volontaria dell'area, ma non contestualmente allo stesso. 
Tra l'altro, mentre con riferimento al la retrocessione totale sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come 31 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### tale tutelabile davanti al giudice ordinario (Cass., Sez.U., 134 del 2000), in caso di retrocessione p arziale il d iritto alla re stituzione nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, nel compimento di una valutazione discrezionale, tutelabile avanti al giudice amministrativo, in ordine alla quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo, abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzare uno o più fondi espro priati per gli scopi cui l'esprop riazione era finalizz ata (Cass., Sez.U., n. 1520 del 2014). 
Del resto, ai fini della retrocessione, che costituisce un nuovo acquisto a titolo derivativo, sarebbe stato necessario individuare il prezzo del bene restituito, circostanza non verificatasi nella specie.  12. Va poi condivisa anche l'ulteriore affermazione della ### d'appello per cui la richiesta di indennizzo ex art. 46 della legge 2359 del 1865 e la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 sono strumenti alternativi, che quindi non possono essere utilizzati contemporaneamente, con riferimento alla richiesta di deprezzamento del fabbricato ed alla servitù impo sta all'opera pubblica. 
Pertanto, una volta escluso l'indennizzo spettante ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in quanto v' è stata cessione volontaria parziale di una porzione del fondo, che ha comportato il venir meno di tale indennizzo, per la medesima ragione la ### d'appello ha escluso ogni forma di ristoro per quanto concerne il deprezzamento del valore del fabbricato e la real izzazione della servitù imposta attraverso le linee elettriche. 
Ed infatti, si è ritenuto che il nostro ordinamento ammette bensì, nei confronti della PA, il concorso delle due azioni di responsabilità per atti legittimi e per colpa, cioè dell'azione fondata sull'art.46 della legge sulle espropriazioni (legge 25 giugno 1865, n.2359) e di quella aquiliana di cui all'art.2043 cod.civ., ma in senso alternativo, quando 32 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### cioè alcuni fatti dan no luogo all'una responsabilità ed altri fatt i all'altra, per cui è impossibile parlare di preminenza dell'una o dell'altra responsabilità rispetto al medesimo fatto. Se è possibile, infatti, il concorso delle due azioni, non è, invero, concepibile la loro unificazione, per la diversità dei loro presupposti esse differiscono, difatti sia per il petitum, che nell'azione di risarcimento per fatto illecito si estende a tutto il pregiudizio derivato dall'altr ui sf era giuridico-patrimoniale, e non soltanto al detrimento arrecato dalla esecuzione dell'opera pubblica al patrimonio immobiliare, sia per la causa pet endi, e ci oè per il fatto giuridico costitutivo dell' azione (Cass., Sez.U., 29/4/1964, n. 1039; anche Cass., Sez.U., 2/4/2001, n. 4790). 
Pertanto, si è chiarito che ogni questione di responsabilità per colpa nei confronti dell a pubblica amministrazione è assorbita quando ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., Sez.U., 16/10/1962, n. 2997).  13. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «### in iudicando violazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 
Errata e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 1226 c.c. e 2056 c.c. relativamente all'applicazione alla fattispecie oggetto di causa, con riferimento al danno non patrimoniale riconosciuto agli istanti per le immissioni acustiche illecite derivanti dall'opera pubblica del c.d. criterio di equità puro congiuntamente alla violazione di cui agli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c . per apparente motivazione della sentenza di appello con riferimento alla determinazione-quantificazione dell'importo anche in relazione al collegato vizio di personalizzazione del danno ex art. 2059 c.c. con conseguente sua nullità».  14. Il motivo è infondato. 33 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### 14.1. Anzitutto, si rileva che la sentenza della ### d'appello reca una motivazione presente non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione pr ecisa delle ragioni logico-giuridiche che hanno condotto il giudice di secondo grado alla soluzione adottata.  15. Con assoluta chiarezza la ### territoriale ha ritenuto, sia pure in via equitativa, ma agganciata a precisi parametri indicati dalla CTU medico -legale, che il danno non patrimoniale dov eva essere liquidato per euro 5500,00 in favore di ### e di euro 2000,00 in favore degli eredi di ### In particolare, la ### d'appello ha dato atto del superamento dei livelli di rumorosità legislativamente consentiti, con riferimento sia alla «normale accet tabilità» sia alla «normale tollerabilità», invocando i criteri di cui al ### del 14/11/1997, che è basato sulla differenza tra il rumore ambientale quello residuo. 
Il giudice d'appello ha anche richiamato le risultanze provenienti dal «medico-legale officiato dal ### che peraltro non ha visitato i ricorrenti. Il medico-legale ha valu tato il danno biologico, in via equitativa, «intorno ai 4-5 (…) punti percentuali, considerando sia il nocumento derivante dalla sintomatologia psichica “stricto sensu” sia quello derivante dalle somatizzazioni in senso lato». 
Con piena valu tazione di merito, poi, la ### territoriale ha ritenuto che non era emerso un «superamento enorme delle soglie di tollerabilità». 
Ha aggiunto, poi, la ### d'appello che i ricorrenti si trovavano, comunque, già vicini al passaggio della linea ferroviaria, mentre le nuove opere avevano riguardato il raddoppio della stessa. Gli attori, dunque, erano «già da molt o tempo confinanti con la linea ferroviaria, alla cui presenza erano verosimilmente abituati». 
Con l'ulterio re argomentazione per cui la valutazione del tribunale e l'importo in concreto erogato era risultati «in linea con 34 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### quello ipotizzato dal ### (tenuto conto di 4 punti percentuali), secondo le tabelle del tribunale di Milano».  ### in questo cas o, tra ttasi di valutazione pienament e meritale, non suscettibile di nuova interpretazione in questa sede.  16. Va, poi, evidenziat o che questa ### sezioni unite, ha escluso la sussiste nza dell a voce di danno “esistenziale”, distinguendo solo tra danno patrimoniale danno non patrimoniale (Cass., Sez.U., n. 26972 del 2008). 
Il dann o non patrimoniale si rinv iene non solo ne i casi specificatamente previsti dalla legge, ma anche in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata per lesione di specifici diritti inviolabili della persona tutelati dalla costituzione. 
Il dann o morale, invocato dai ricorrenti, pur costituend o un pregiudizio non patrimoniale al p ari di quello biologico , non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, ma solo ove dimostrato. 
Il dann o morale, infatti, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale alla pari del danno biologico , non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, ove però in concreto dimostrato, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso. 
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato se condo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. 
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fat ti s pecifici e precisi , non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 35 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### rigettato la doman da di risarcim ento del danno esistenziale, conseguente a immissioni intollerabili di rumori e polveri, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto (Cass., sez. 2, 9/11/2018, n. 28742).  ### in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione d el danno morale, onto logicamente d iverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le ### milanesi, nelle versioni successive al 2008, ladd ove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno mo rale, seco ndo il criterio logicopresuntivo di proporzionalità dirett a tra gr avità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass., sez. 3, 12/7/2023, n. 19922).  ### d'appello ha affermato, in modo condivisibile, che le ulteriori voci del danno non patrimoniale, e quindi il danno morale quella esistenziale, «nella specie non risulta[no] provat[e]» nella loro cumulativa sussistenza.  17. ### poi, la ### d'appello ha liquidato il danno all'attualità. 
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sul la somma liqu idata alla data di consumazione dell'ille cito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagament o di quanto dovuto, sempre che i mancat i guadagni siano provati dal creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; 36 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'###, 21 aprile 2006, n. 9410). Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve du nque essere liquidato mediante gli intere ssi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (###, 9 luglio 2014, n. 15604; ###, 3 agosto 2010, n. 18028; ###, 14 ottobre 2013, n. 23232).  ### la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'"utilitas" su periore, in termini percentuali, al tasso d i rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera m odalità liquidat oria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamen te rivalutate; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (###, 17 maggio 2005, n. 10354).  18. ### della ### (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del b ene pe rduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorr e tra il fatto e la liquidazione ###. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di 37 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perchè si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.  19. Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli intere ssi compensat ivi costituiscono una modalità liquidatoria del dan no causato dal ritardato pagament o dell'equivalente monetario attuale della somma dovut a all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezz i monet ari tra la somma rivaluta ta riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allor a dovutogli secondo le for me considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (###, 24 ottobre 2007, 22347). Il giud ice del merito è tenut o a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (###, sez . L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconosciment o degli interessi compensativi (###, sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul pian o probatorio, la dimostraz ione del mag gior danno 38 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### nell'obbligazione di valuta, ma criteri differ enti (###, sez . 3, 8/11/2016, n. 22607).  20. Nel caso in esame, la ### territoriale ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all'attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione.  ### una volta determin ato l'ammontare de l risarcimento «all'attualità», si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari in teressi legali dalla data della decisione fino al saldo defin itivo (###, sez . 1, 2 0/4/2023, 10634). 
Tale allegazione (della insufficienza della rivalutazione) non v'è stata da parte dell'appellante.  21. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti si dolgono di «### in iudicando art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. 
Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in ordine al gov erno delle spese giudiziali anche con riferimento all'imputazione agli attori-appellanti di quelle della CTU dell'architetto ### che ha valutato tr a l'altro anche il decremento del valore del fabbricato di proprietà degli stessi, queste ultime spese anche per quel che attiene l'illogicità dell'imputazione». 
In sostanz a i ricorrenti si dolgono de l fatto ch e la ### territoriale ha posto a carico di essi le spese della seconda ### espletata dall'architet to ### con cui era stata individuata la percentuale di depre zzament o dell'immobile nella misura del 12%.  ### d'appello ha ritenuto che la relazione redatta dal CTU sul quesito relativo alla diminuzione di valore del fabbricato ritenuto superfluo dovesse rimanere a carico dei ricorrenti. 39 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### realtà, però, a giudizio del ricorrente, la ### d'appello ha omesso nella ricostruzione fattuale che la diminuzione del valore del fabbricato era stata oggetto di quesito anche con riferimento alla prima CTU redatta dall'ingegnere ### Sarebbe dunque illogico che a fronte di situazioni omogenee si applichino «conseguenze differenti».  22. Il motivo è infondato. 
In realtà, la ### d'appello ha spiegato in modo adeguato che le spese della CTU «finalizzata alla determinazione e quantificazione dell'eventuale deprezzamento del fabbricato, sollecitata da parte attrice è risultata superflua» sono state poste a carico di parte attrice in modo corretto da parte del tribunale. 
Poiché la richiesta di indennizzo da deprezzamento dell'immobile è stata rigettata, è corretta la decisione della ### di appello che ha confermato quella di prime cure in ordine alla indicazione della parte su cui gravano le spese della seconda ### 23. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso.  ### i ricorrenti a rim borsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legitt imità, facendo de lle stesse liquidazione in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dell e spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 40 RG n. 17335/2019 ### Est. ### D'### unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27 novembre 

causa n. 17335/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29798/2025 del 12-11-2025

... “correttamente ritenuto la non criticità delle immissioni denunciate poiché il super amento delle immissi oni acustic he accertate dal CTU risulta modesto rispetto ai limiti previsti dal DPR 142/2004”, su tali basi, dunque, ritenendo “sproporzionate” le misure individuate nella consulenza. Per cont ro, sostiene la ricor rente, il giudice d'appello, “attraverso l'illegittimo ragionamento deduttivo che l'ha condotta a ritenere le immissioni di polveri sottili oltre la soglia e ritenendo sussistere l'intollerabilità delle immissioni acustiche ha condannato l'### one alla collocazione dei pannelli fonoassorbenti”. Nondimeno, essendo tale “ragi onamento deduttivo illegittimo, come ampiamente illustrato nel primo motivo del presente ricorso, è conseguentemente illegittima la 7 condanna di ### tale alla c ollocazione de i pannelli fonoassorbenti posto che, come detto, no n è provato il superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni di polveri sottili negli immobili di cui è causa e rimane accertato e non smentito da una successiva CTU (che la Corte non ha ritenuto di disporre) il bassissimo superamento del limite di tollerabilità da parte delle (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 2854-2024 proposto da: ### in perso na del ### “pro tempore ”, domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in att i, rappresentata e dife sa dall'### - ricorrente - contro #### S ###### e ### (quali di eredi di ########### SALVINA; ######## e ### (quali eredi di ### RESPONSABILITÀ ###.A.   Immissioni di rumore e di polveri sottili da traffico veicolare - Condanna dell'amministrazione comunale ad un “facere” - Ammissibilità R.G.N. 2854/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/06/2025 Adunanza camerale ###; ######### D'#### D'#### D'#### D'#### D'### e D'### (quali eredi di ###; ####### e ### (quali eredi della ###; #### M ##### A e ### (quali eredi di ###; ######## MERY; ########## O ####### domiciliati “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentati e dif esi dagli ### e ### - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 6821/2023, della Corte d'appello di ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data ### dal ###. #### 1. ### ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 6821/23, del 24 ottobre 2023, della Corte d'appello di ### che - accogliendo il gravame esperito da Olg a ### pi ù gli altri soggetti meglio i dentificati nell'epigrafe della presente sentenza (o dai lo ro danti caus a), 3 avverso la sentenza n. 21328/ 18, del 7 novembre 2018, del Tribunale della stess a città - ha c osì pronunciato: essa ha condannato ### in aggiunta a quanto già statuito dal primo giudice (che ne aveva disposto la condanna soltanto a risarcire, a ciascun attore ad eccezione di ### il danno non patr imonial e da immissioni rumorose intollerabil i, liquidandolo nella somma di € 2.000,00 per ciascuno di essi) a predisporre idonee misure affinché - nel tratto stradale ove insistono le abitazioni degli attori/appellanti e interessato pure dall'immissione di polveri sottili - sia collocat o un limite di velocità veicolare di 30 km/h, oltre che a provvedere a proprie cure e spese all'elim inazione delle immiss ioni sonore nocive attraverso la collocazione di pannelli fonoassorbenti, e infine al pagamento di € 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che ### al pari di altri pr opriet ari di (e abit anti in) unit à immobiliari siti in edifici condominiali posti in prossimità di via del ### in ### nel tratto che costituisce la tangenziale est della ### radicav ano un giudizio, lamentando di subire inquinamento acustico e ambientale in ragione del traffico veicolare ivi esistente, stante l'inidoneità delle barriere apposte a contenere le immissioni, chiedendo, oltre all'adozione di misure utili a far cessare il fenomeno, pure il ristoro dei danni subiti. 
Costituitasi in giudizio ### disposta la conversione del giudizio - incardinato con ricorso ex art. 702-bis cod. proc.  civ. - in un ordinario processo di cognizione, lo stesso veniva istruito anche attraverso lo svolgiment o di consulenza tecnica d'ufficio. 
Esaurita l'istruttoria, il giudice di prime cure - sul presupposto che le sole immissioni di rumore (e non pure quelle relative alle polveri sottili) superassero il limite stabilito dalla legge, donde la 4 loro intollerabi lità - condannava la convenuta a risarci re, a ciascuno degli attori residenti nelle unità immobiliari con affaccio su via del ### il danno subito, nella misura liquidata in € 2.000,00 per ciascuno di essi. Riteneva, infatti, che il rimedio suggerito dal consulente tecnico d'ufficio per contenere l'inquinamento acustico, ovvero l'ins tallazione di barriere fonoassorbenti, non foss e proporzionato r ispetto al lieve superamento dei limiti previs ti, reputando, p ertanto, misura sufficiente foss e l'installazione - a c ura e spese dei s ingoli proprietari degli appartamenti interessati dalle immissioni - di finestre autoventilanti. 
Esperito gravame dai già att ori, il giudice d'app ello lo accoglieva, provvedendo nei termini sopra meglio indicati.  3. Avverso la sent enza della Corte romana ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. ci v. - “violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo della cont roversia ogge tto di discussione tra le parti”, oltre a “erronea valutazione degli atti di causa”, e ciò “con riferimento alle immissioni di polveri sottili”. 
Osserva la ricorrente c he il p rimo giudice “aveva correttamente rilevato come l'accertamento peritale riguardante la suss istenza delle polveri sottili ed, in particolare, il superamento della soglia di tollerabilità fosse limitato ad un solo giorno dell'anno così da non potersi rit enere indicativo di una peculiare criticità”, su tali basi, dunque, respingendo “in parte qua” la domanda proposta. 
Non a caso, quindi, gli allora appellanti avevano richiesto un supplemento di consulenza. Per contro, la Corte cap itolina, 5 “andando totalmente ultra petita e con quello che può definirsi «un volo pindarico» ha stabilito: «deve quindi accertarsi che negli immobili degli odierni appel lanti vi sono immissi oni di polveri sottili oltre la soglia legale di tollerabilità»”; conclusione raggiunta grazie all'utilizzazione dei “rilievi effettuati dall'### in zona ### Francia”, che avevano ivi accertato otto superamenti dei valorisoglia, e ciò essendo “notorio” - come si legge nella sentenza impugnata - “che la zona ### è limitrofa” a quella ove sono posti gli edifici condominiali oggetto di causa. 
Così argomentando, tuttavia, il giudice d'appello avrebbe reso una sentenza illegittima, perché - come detto - “gli appellanti si erano limitati a richiedere l'accertamento del superamento della soglia sulla base di quanto accertato dal CTU con riferimento ai rilievi riguardanti gli immobili interessati e non attraverso altri ragionamenti deduttivi”, per giu nta relativi al superamento di quei valori in zona limitrofa a quella in cui sono siti gli immobili di proprietà degli attori/appellanti.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione “dei principi di cui alla ### italiana regolanti la ripartizione dei poteri tra organi giurisdizi onali ed organi amministrativi dello Stato con particolare riferimento all'art. 142 de l codice della strada”, assumendo l'esistenza di una “ competenza esclusiva dell'amministrazione a stabilire i limiti di velocità veicolare”. 
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui condanna ### “ a disporre idonee m isure aff inché nel tratto stradale interessato all'immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh”, così violando “i principi che regolano la rip artizione dei poteri e delle compet enze tra ### dello Stato”, rientrando ne lla discrezionalità dei ### i, e di essi soltanto, stabilire i li miti di velocità delle strade di pr opria 6 competenza, ai sensi dell'art. 142 cod. strada. Tale norma, infatti, assegna agli enti proprietari delle strade di stabilire i limiti di velocità sulle stesse, con possibilità solo per il Ministero delle ### e ### di modificare tali p rovvedimenti (richiama la ricorrente, a sosteg no, Cass. Sez. 6-2, o rd. 22 maggio 2015, n. 10684).  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. ci v. - “violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo della cont roversia ogge tto di discussione tra le parti”, oltre a “erronea valutazione degli atti di causa”, e ciò “con riferimento alla condanna all'installazione dei pannelli fonoassorbenti”. 
Si censura la sentenza impugnata là dove condanna ### “ad eseguire senza indugio ed a propria cura e spese” la “eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso l a collocazione dei pannelli fonoassorbenti con le caratteristiche e le modalità di collocazione descritte nella pagina 13 della relazione del c.t.u.”. Si deduce, infatti, come il pr imo giudice avesse “correttamente ritenuto la non criticità delle immissioni denunciate poiché il super amento delle immissi oni acustic he accertate dal CTU risulta modesto rispetto ai limiti previsti dal DPR 142/2004”, su tali basi, dunque, ritenendo “sproporzionate” le misure individuate nella consulenza. 
Per cont ro, sostiene la ricor rente, il giudice d'appello, “attraverso l'illegittimo ragionamento deduttivo che l'ha condotta a ritenere le immissioni di polveri sottili oltre la soglia e ritenendo sussistere l'intollerabilità delle immissioni acustiche ha condannato l'### one alla collocazione dei pannelli fonoassorbenti”. Nondimeno, essendo tale “ragi onamento deduttivo illegittimo, come ampiamente illustrato nel primo motivo del presente ricorso, è conseguentemente illegittima la 7 condanna di ### tale alla c ollocazione de i pannelli fonoassorbenti posto che, come detto, no n è provato il superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni di polveri sottili negli immobili di cui è causa e rimane accertato e non smentito da una successiva CTU (che la Corte non ha ritenuto di disporre) il bassissimo superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni acustiche”. 
La sent enza impugnata, dunque, avre bbe omesso di considerare proprio tale circost anza, ovvero che non risulta esservi prova del superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni di polveri sottili negli immobili di cui è causa.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.   Si censura la sentenza impugnata per aver accolto il quarto motivo di appello, rig uardante la li quidazione del danno non patrimoniale in favore degli appellanti, ritenendo “equo” fissare, per ciascuno di essi, la somma di € 10.000,00, comprensivi di interessi e rivalutazione, tenuto conto delle immissioni non solo sonore, ma pure da polveri sottili. 
La sent enza sarebbe, sul punto, illegittima, perché “la liquidazione è avvenuta in via equitativa e , quindi, del tutto disancorata di obiettivi cr iteri di valutazione e, comunque, in totale assenza di pro va circa la concre ta sussiste nza e consistenza del danno lamentato”.  “Il riconosc imento del danno e la sua successiva liquidazione”, si assume, presupponevano “l'adempimento degli oneri di allegazi one ricade nti a carico di chi propone l'azi one risarcitoria, con particolare riferimento all'esistenza di un danno reale, alla sua q uantificazione ed alla sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra il verificarsi del danno lamentato e la 8 condotta contestata”. In que sto caso, tuttavia, “tale onere probatorio non è stato assolto non avendo gli attori dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costituenti l'illecito”. 
Si assum e, inoltre, che la Co rte capitolina “ha utilizzat o il criterio dell'equità del tutto impropriamente posto che tale criterio può essere utilizzato laddove il danno sia dimostrato ma sia difficilmente quantificabile e non, come nel caso di specie, laddove il danno non sia dimostrato nemmeno nel l'an prima ancora che nel quantum”. 
Ciò nonostante, la Corte d'appello “ha ritenuto di liquidare un danno «indi fferenziato» per ciascuno degli attori, in misura indiscriminata e non parametrata a criteri oggett ivi lad dove, invece, il danno non patrimoniale presenta aspetti strettamente legati all'individuo e alle sue esperienze di vita, non esistendo una formula standardizzata per quantificare il danno”.  3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. ci v. - violazione e falsa applicazione d el div ieto di moltiplicazione del risarcimento del danno a favore degli eredi succeduti in corso di giudizio ex art. 110 cod. proc. civ., oltre a violazione e falsa applicazi one del le norme in materia di successioni ereditarie. 
Si censura la sentenza impugnata là dove, in motivazione, liquida “per ciascun appellante la somma di € 10.000 comprensivi di intere ssi e rivalutazione”, mentre nel d isposi tivo “liquida la stessa somma a favore «degli attori» ciascuno”. 
La ric orrente assume la necessità di cassare la sentenza impugnata là dove, “ricom prendend o nel novero dei soggetti beneficiari della liquidazione anche ogni erede, divenuto parte del giudizio in corso di causa ex art. 110 cod. proc. civ., consente una ingiustificata ed illegittima moltiplicazione del risarcimento 9 del danno anche a favore di soggetti diversi dai danneggiati/attori in primo grado”. 
Tale sarebbe, in particolare, la condizione di: - #### e ### quali eredi di ### - ### (o ### e ### (del quale ultimo, tra l'altro, si assume non presente agli atti la procura alle liti a favore degli avvocati ### e ### tanto da non potersi considerare parte processuale), quali eredi, uni tamente a ### che agisce anche in proprio, di ### - ### D'#### D'### e ### D'### quali eredi di ### - ### M aria ### e ### quali eredi di ### 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, ### e gli altri soggetti meglio identificati in epigrafe, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l'adunanza camerale del 27 febbr aio 2025 (in vista dell a quale i c ontroricor renti depositavano memoria) e poi per quella svoltasi in data odierna.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'accoglimento dei motivi secondo e quarto.  7. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno presentato memoria.  8. ### si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.  ### 9. Il ricorso va rigettato.  9.1. Il primo motivo è inammissibile.  9.1.1. A tanto conduce, in primo luogo, la constatazione che neppure si comprende con precisione quale sia il “fatto” del quale sarebbe stato omesso l'esame, dovendo qui ribadirsi che il vizio di legittimità contemplato dal vigente testo del n. 5) del comma 1 d ell'art. 360 cod. proc. civ. è ipotiz zabile solo q uando l'omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 co d. civ. (ci oè un fatto cos titutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fat to principale), p urché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent.  8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “ un p reciso accadiment o, ovvero una precisa circostanza da intendersi in sens o stor ico-naturalistico” ( Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, R v. 629647-01), e “co me tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). 11 Nella specie, poi, anche a voler ritenere che il “fatto” - il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale - s'identifichi nel caratte re “episodico” (come rit enuto, invece, dal primo giudice), del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni da “polveri sottili”, si deve conc ludere, egualmente, per l'inammissibilità della censura. 
Coglie, infatti, nel segno il rilievo dei controricorrenti secondo cui il tema (o meglio, “la questione”) del superamento dei limiti di tolle rabilità delle immissioni da polveri sot tili è stat o diffusamente oggetto di esame da parte della Corte di merito, che ha dato conto del ragionamento seguito per ritenere oltrepassati quei limiti; sicché, in definitiva, la cens ura si risolve in un tentativo di mettere in discussione tale accertamento di fatto. 
Sicché, sulla scorta di quanto affermato dalle ### di questa Corte, deve ritenersi sussistente, nella specie, quel tipo di censura che, “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” - in particolare, quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa - “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656492-03). 
In secondo luogo, va rilevato che neppure può censurarsi la sentenza impugnata perché “gli appellanti si e rano limitati a richiedere l'accertamento del superamento della soglia sulla base di quanto accertato dal CTU con riferimento ai rilievi riguardanti gli immob ili interessati e non attraverso altri ragionamenti deduttivi”, compiuti sulla base dei rilievi effettuati dall'### in zona ### limitrofa a quella ove sono siti gli immobili di proprietà dei già attori. 
Sotto questo profilo, infatti, va ribadito che spetta al giudice di merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del 12 proprio convincimento, di c ontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tr a le co mplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sott esi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr. da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv.  656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01). Ne consegue che il ricorrente per cassazione “non può rimettere in discus sione, contrapponendone uno difforme, l 'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poter e di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo log ico formale e della c orrettezz a giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento” (Cass. Sez. 5, ord. 22 novembre 2023, n. ###, Rv. 669412- 01).  9.2. Il secondo motivo non è fondato.  9.2.1. Trova, infatti, applicazione - a fugare il dubbio che la pronuncia adottata violi i limiti “esterni” alla giurisdizione, di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) - il principio enunciato da questa Corte , anche ne lla sua massima sede ###controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di 13 polveri sottili), secondo cui, “l'inosservanza da parte della P.A.  delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 12 ottobre 2020, 21993, Rv. 659163-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, 2338, Rv. 6475 92-01; Cass. Sez . 1, sent. 12 l uglio 2016, 14180, Rv. 640502-01; Cass. Sez. Un., ord. 20 ottobre 2014, 22116, Rv. 632415-01; Cass. Sez. Un, sent. 6 settembre 2013, n. 20571, Rv. 627429-01). 
In altri termini, la condanna di ### “a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale int eressato all'immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh”, rappresenta una misura adottata a norma dell'art.  2058 cod. civ., giacché in p resenza di immission i intol lerabili, dipendenti dal contegno della ### essa ben può “essere condannata al risarcimento del danno, così come al «facere» necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia del la normale tollerabili tà, dal momento che tali domande non investono - di per s é - atti autoritati vi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del «neminem laedere»”(Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2023, n. 14209, Rv. 667858-01). 
Né, infine, può ritenersi conferente il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. Sez. 6-2, ord. 22 maggio 2015, n. 10684), relativo ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per rilevato eccesso di velocità; giudizio nel quale si dibatteva di una t ematica del tutto divers o, ovvero del la pos sibilità, per il giudice, di disapplicare - in ragione della sua pretesa illegittimità, 14 per asserito contrasto con direttive impartite dal Ministero dei ### pubblici - il provv edimento con cui un Co mune aveva stabilito il limite di velo cità da oss ervarsi nel tratto di strada interessato dall'infrazione.  9.3. Il terzo motivo è inammissibile.  9.3.1. No n sussis te, infatti, alcun profilo di interferenza - come, invece, assume la ricorrente - tra la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata in merito alle polveri sottili e le misure adottate per contenere le immissioni di rumore. Di conseguenza, il (pret eso) illegittimo “ragionamento de duttivo”, compiuto in relazione alle prime, non ha avut o, p er definizione, alcuna influenza rispetto alla decisione di ordinare l'installazione delle barriere fonoassorbenti, essendosi reputata - da parte del giudice d'appello - misura insufficiente a contenere l'inquinamento acustico l'installazione di finestre autoventilanti.  9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.  9.4.1. Attraverso di esso la ricorrente pretende di censurare la sent enza impugnata per aver d isposto la liquidazi one equitativa del danno, sebbene - si assume - in difetto di prova dello stesso da parte degli attori/appellanti. 
Tale censura, tuttavia, è stata pr oposta attraverso l'evocazione di una norma non pertinente. 
Difatti, la “violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scompos izione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” 15 (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01, nello stesso senso, in motivazione, sebbene non massimata, Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n. 16598, richiamata da Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769, Rv. 650892-01); evenienza, quella appena indicata, che no n risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord.  n. 13395 del 2018, cit.), ciò che nella specie non risulta avvenuto.  9.5. Infine, il quinto motivo - che, in sos tanza, cens ura l'esistenza di una discrepanza, tra motivazione e dispositivo della sentenza, quanto all'individuazione dei beneficiari della condanna al risarcimento - non è fondato. 
Infatti, il conflitt o tra moti vazione e dispositivo dete rmina nullità della sente nza solo ove risul ti “insanabile” (da ulti mo, Cass. Sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666556- 01). 
Nella specie, in applicazione del principio secondo cui “l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nell a parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice”, sicché “va ritenuta pr evalente la parte del provvedim ento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del «dictum» giudiziale” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 21 agosto 2023, n. 24867, Rv. 668873-01), deve rilevarsi che non possono esservi dubbi sul fatto che, come indicato in dispositi vo, la condanna a pagare € 10.000,0 0, a t itolo di risarcimento d el 16 danno, sia stata stabilita in favore di ciascun “attore”, e non degli appellanti (tra i quali figurano, nei casi meglio indicati nel motivo di ricorso, i più eredi di singoli attori). Invero, essendo il credito risarcitorio, come emerge dalla motivaz ione della sentenza, correlato non alla sola proprietà degli immobili, interessati dalle immissioni, ma anche all'abitazione presso gli stessi, il credito risarcitorio non può che appuntarsi in capo agli attori originari, che riunivano tali posizioni di proprietari ed abitanti nelle unità immobiliari suddette.  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  11. A cari co della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se do vuto secondo un accertamento sp ett ante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.  657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### e rigetta il ricorso, condannando ### a rifondere, a ### i e gli altri controricorrenti megli o identificati in epigrafe, l e spese d el presente giudizio di legittimità, determinandole, a carico del ricorrente principale, in misura di € 4.000,00, più € 200,00 per e sbo rsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 22 8, la Corte dà atto della 17 sussistenza dei presupposti pe r il versament o da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito dell'adunanza camerale della ### della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2025.   ###  

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Guizzi Stefano Giaime

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33966/2023 del 05-12-2023

... uente: ###accertare la normale tollerabilità d elle immissioni e delle emissioni acus tiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione. Peraltro, trattandosi di una proprietà adibita a studio professionale, vi sarebbero i presupposti per la applicazione della ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 novella in discorso , che obbliga a tenere presenti i cri teri di misurazione ex l. n. 447 del 1995 sicché, considerando il criterio di misurazione amministrativo, il livello di rumore rientrerebbe nei limiti consentiti. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: «In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20678/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###/15, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difes a dagli avvocati ### e ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e #### - controricorrente - Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 58/2019 depositata in data ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal #### 1. ### di via ### n. 3 in Milano e la condomina ### S.a.s. di ### d i ### conveni vano in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### la condomina ### per ottenere l'accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall'utilizzo continuo di due pianoforti ed altri strumenti musicali da parte di quest'ultima e, per l'effetto, l'ordi ne di c essazione imme diata dell'attività esercitata o, in alternativa, la condanna della medesima all'esecuzione delle opere per l'insonorizzazione del suo appartamento.  2. ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.  3. Il Giudice di ### in accoglimento delle domande di parte attrice, accertava il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall'utilizzo dei due pianoforti da parte di ### ordinand ole di far ese guire nel suo appartamento, a sue spese, tutti i lavori necessari al fine di limitare entro la soglia di tollerabilità le immissioni in questione verso le unità immobiliari della ### s.a.s. e, comunque, verso gli altri li mitrofi appartamenti del ### di via ### n. 3.  4. ### p roponeva appell o avverso la suddetta sentenza. Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 5. ### di via ### n. 3 in ### e la ### S.a.s. resistevano all'appello.  6. Il Tribunale di ### accoglieva parzialmente il gravame limitatamente al pri mo motivo di appell o circa il difetto di legittimazione attiva del ### di ### n. 3 in ### e lo rigettava nel resto.  7. Il Tribunale, per quel che ancora rileva, riteneva l'attrice legittimata all'azione anche se solo proprietaria dell'immobile.  ###, infatti, era stata estesa anc he al conduttore, al quale l'art. 1585, comma 2, c.c. ric onosce il potere di agire in nome proprio contro i terzi che, senza pretendere di avere diritti sulla cosa locata, arr echino molestie c he ne diminuiscano l'uso e il godimento, stante l'identità della ragione di tutela sottesa alle due situazioni, che si differenziano s oltanto per il fatto di esse re rispettivamente connotate l'una dal godimento dell' immobile da parte del titolare del diritto real e e l'altra dal l'uso da parte del conduttore, mentre identica appare la finalità di far cess are le immissioni intollerabili provenienti dal fondo vicino. Tuttavia, tale estensione operata dalla giurisprudenza di legittimità non valeva ad escludere a contrario la legittimazione del proprietario. 
Infatti, l'azione ex art. 844 c.c. ha carattere reale, la norma fa riferimento al "proprietario" e alle ragioni della "proprietà". Il proprietario, il quale agisca per ottener e la cessazione de lle propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino l a normale tollerabilità, invero, fa valere il suo diritto di godere "in modo pieno" del proprio fondo ai sensi dell'art. 832 c.c., senza che possa affermarsi che tale diritto sia limitato dalla costituzione di un diritto personale di godimento sulla medesima proprietà a ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 vantaggio di un terzo. Peraltro, il proprietario è l'unico legittimato a chiedere al giudice l'adoz ione nei confronti dell'immissore d i accorgimenti tecnici comportanti la mo difica della struttura dell'immobile da cui provengano. 
Quanto alle dog lianze relative all'interpretazione delle dichiarazioni rese dai condomini assunti come test imoni, dalla lettura della sentenza impugnata emergeva chiaramente che il Giudice di ### - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - non avesse demandato ai testi il giudizio sull'eccessivo livello delle onde sonore, ma si fosse avvalso di tali deposizioni al solo fine di sta bilire se la ### musicista professionista dello strumento del p ianoforte, impartisse lezioni musicali nella sua abitazione in diverse ore della giornata e la percezione sensoriale delle propagazioni sonore da parte dei testimoni, che l'appellante si doleva non essere stata considerata dal giudic e di primo grado, era espressione di un g iudizio valutativo, precluso, come noto, al teste ed inutilizzabile da parte del giudice ai fini della decisione, anche in assenza di un'eccezione di parte. 
Doveva confermarsi la d ecisione del Giudice di pace in quanto l'accertamento del livello di normal e tollerabilità delle immissioni costituiva t ipicamente un accertamento di natura tecnica da compiersi mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipie nte", in quanto soltanto un esperto poteva accertare, per mezzo delle c onoscenze e de gli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, e di conseguenza, era necessario demandare ad ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 un c.t.u. siffatte verifiche (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1606). 
Ebbene, la consulenza tecnica espletata in primo grado aveva concluso, sulla scorta dei d ecibel risultanti dalla sottrazione d el rumore di fondo dal rumore intr usivo, che "il rumore i ntrusivo superava il limit e della normale tollerabi lità" sia nell'uff icio del condomino ### sia nella sala riunioni della ### s.a. s., indicando i lavori da effe ttuarsi nell'immobile della convenuta appellante affinché il limite potesse dirsi rispettato. 
La decisione appellata, in altri termini, aveva considerato le abitudini dei condomini, guar dando alle attività eff ettivamente esercitate nello stabile, nonché la "situazione locale", facendo propria una consulenza che av eva calcolato con precisione il rumore di fondo per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni oggetto di causa. 
Il giudic e di primo grado, in que sto modo, aveva tenuto conto della particolarità della situazione concreta, nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza ed indicati dal consulente nella c. t. u. 
A fr onte delle logic he e conseguenziali conc lusioni cui era giunto il c.t.u., le censure mosse dall'appellante alla consulenza non chiar ivano come l'utilizzo di una differente metodologia potesse portare a conclusioni diverse, non indicando in che modo da un'ecced enza sul limite della normale tol lerabilità pari, rispettivamente, a 6,7 e 9 dB, si sarebbe potuti giungere ad un valore inferiore ai 3 decibel.  8. ### ha p roposto ricorso per cassazione. Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 9. La soc ietà ### s.a.s. di ### di ### ha resistito con controricorso.  10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 1, comma 746, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che ha intro dot to una modifica all'art. 6 ter del decreto-legge (recte n. 208) 30 dic embre 2008, convertito nella leg ge 13/2009; obbligo di considerare la novella normati va appena introdotta, sia da parte del giudice del merito che da parte del giudice di legittimità La ric orrente evidenzia che, prima del dep osito della sentenza impugnata, il quadro normativo sarebbe drasticamente mutato, non essendo più consentito individuare una fonte diversa da quella dettata dalla legge n. 447 del 1995. Infatti, in virtù della aggiunta del nuovo art. 1 bis al vecchio testo dell'art. 6 della L.  296 del 2006, la norm ativa ch e il giudice dovrebbe applicare sarebbe la seg uente: ###accertare la normale tollerabilità d elle immissioni e delle emissioni acus tiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione. 
Peraltro, trattandosi di una proprietà adibita a studio professionale, vi sarebbero i presupposti per la applicazione della ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 novella in discorso , che obbliga a tenere presenti i cri teri di misurazione ex l. n. 447 del 1995 sicché, considerando il criterio di misurazione amministrativo, il livello di rumore rientrerebbe nei limiti consentiti.  1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. 
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: «In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di esclud ere l'acce rtamento in concreto del superamento de l limite del la normale tollerabilità, dovendo comunque riteners i prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita risp etto al le esigenze della produzione» (### 3, Se nt. n. 20198 del 2016; Sez. 3, Sent. n. 20927 del 2015). 
La norma che la ricorrente assume violata con il motivo in esame, introdotta con la legge “finanziaria” del 2019, non modifica la disciplina ci tata limitandosi ad affermare che, ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed alle relative norme di attuazione. Ne cons egue che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, restano validi i pri ncipi richiamati dalla g iurisprudenza so pra citata con riferimento al comma 1 anche dopo l'aggiunta del comma 1 bis ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 all'art. 6 ter del d.l. n. 208 del 2008 convertito dalla legge n 13 del 2009. 
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le mod alità di rilevament o dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare con siderare s enz'altro leci te le imm issioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo pr esente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle imm issioni [ex plurim is ### 2, Ord.  n. ### del 2021 (non massimata); ### 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Se ntenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208].  2. Il sec ondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
La ricorrente lamenta l'omesso esame di una lunga serie di circostanze di fatto che il Tribunale non avrebbe considerato, in particolare le risultanze di cui al verbale delle operazioni peritali del 2 agosto 2018 ed a quanto ivi evidenziato, addirittura su istanza del CTP di ### circa l'effettuazione di ulteriori lavori di insonorizzazione.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto deci siv o per il giud izio che è stat o oggetto di discussione tra le parti; omessa pronuncia sulle i stanze e sulle deduzioni della convenuta. Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 La censura è in parte ripetitiva della precedente e riguarda anche l'omesso esame di quanto avvenuto in sede di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. oltre che del verbale del 2 agosto già richiamato con il motivo pr ecedente. In sos tanza gli interventi eseguiti dalla ricorrente avevano comportato una notevole riduzione delle immissioni.  3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. 
La cens ura di omess o esame di un fatto dec isivo per il giudizio oggetto di disc ussione tra le parti in pre senza di una “doppia conforme” non è ammissibile. Peraltro, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appel lo, dimostrando che esse so no tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.  ### parte secondo la giurisprudenza d i questa Corte: « ### l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., co n co nseguente inam missibilità del la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p .c., no n solo quando l a decis ione di secondo g rado è interamente corrispondente a que lla di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (### 6 - 2, O rdinanza n. 7724 del 09/03/ 2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 Deve osservarsi anche che il giudizio sulla necessità e utilità di far ric orso al lo strumento della consulenza tecnica d'uffici o rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, la cui decisione è censurabile per cas sazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggi acendo la relativa impugnazione alla preclusione derivant e dalla reg ola della cd.  "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente) (### L - , Sentenza n. 25281 del 25/08/2023, Rv. 669071 - 01).  4. I l quarto mo tivo è così rubr icato: violazione degli artt.  163, 164 e 277 cpc ### delibazione sulle doglianze articolate per rilevare la inammissibilità delle domande volte a conseguire, a carico della ### ordine di eseguire opere affatto imprecisate nell'ambito, nella entità e nella tipologia e, addirittura, la cui determinazione dovrebbe essere demandata all'ufficiale giudiziario eret to ad improprio arbitro della valutazione sulla tollerabilità di eventuali emissioni sonore e quindi di surrogarsi allo stesso Giudice. 
La cens ura attiene ai costi per l'insonorizzazione nelle modalità indicate dal ### 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 
La cens ura da un lato è inamm issibile nella parte in cui si rivolge a quanto indicato dal CTU in rel azione alle opere da eseguire per l'insonorizzazi one, in quanto si tratta di aspetti sottratti alla valutazione del giudice di legittimità e, dall'altro, si rivolge ad aspe tti riguardanti il giudizio di e secuzione c he sono estranei al presente giudizio. Ric. 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 5. I l quinto mo tivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 844 c.c. laddove è stata respinta l'eccezio ne di legittimazione attiva di ### s.a.s. 
La censura ha ad oggetto la ritenuta legittimazione ad agire in capo alla ### che, invece, a parere della ricorrente ne era priva , in quanto solo propri etaria dell'unità immob iliare sita nell'edificio di cui è causa, invece concesso in locazione per essere utilizzato come studio professionale da un avvocato.  5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. 
La sent enza del Tribunale che ha r iconosciuto l a legittimazione attiva in capo alla ### è confo rme alla consolidata giurisprudenza di leg ittimità secondo cui: l'azione volta all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e alla richiesta di realizzazione di modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse ha natura reale e deve essere esperita dal proprietario (### 2, Sent. n. 23245 del 15/11/2016; Sez. U, Sent. n. 4848 del 27/02/2013). 
La leg ittimazione attiva è stata estesa anche al conduttore sulla base del disposto dell'art. 1585, 2 co. c.c., non essendovi dubbio che le immis sioni stesse altro non sono che molestie, e che, in ogni caso sussiste l'identica ragione di tutela che consente l'interpretazione analogica. Tale tutela può essere estesa anche a chi eserc ita un diritto personale di godim ento solo quando la domanda sia volta a far cessare le immissioni senza richiesta di modifiche strutturali. 
Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L''art. 844 cod. civ. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far ces sare le propagazioni deri vanti dal fon do del vicino che ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 superino la normale toll erabilità - deve essere int erpretato estensivamente, nel senso di legittimare al l'azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondur re le immissioni nei l imiti della normale tollerabilit à comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto p ersonale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazi oni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non ess endo eventualmente proprie tario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare» (### 2, Sentenza n. 13069 del 22/12/1995, Rv. 495186 - 01).  6. Il ses to motivo di ricor so è così rubricato: vi olazione dell'art. 844 c.c. in tem a di qualificazi one e determinazione del rumore di fondo svalutazione dei passaggi con i quali il CTU ha espressamente ritenuto la accettabilità delle immissioni secondo il criterio amministrativo.  6.1 Il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo. La valutazione della normale tollerabilità delle immissioni spetta al giudice del merito e il criterio amministrativo cui si riferisce la ricorrente non può avere l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpret azione cost ituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 della vita rispe tto alle esig enze della produzione (### 3, Sent.  n. 20198 del 07/10/2016). 
In tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come crit eri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempr e vincolanti per il giudice civile il qual e, nei rapporti fra privati , può perve nire al giudizio di intollerabilit à ex art. 84 4 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati paramet ri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fis sati dalla norma civilis tica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art.  844 c.c., con speci fico riguardo a l contemperamento delle esigenze della proprietà p rivata con quelle d ella produzione, costituisce accertamento di merito i nsindacabile in sede di legittimità (### 2 -, O rdinanza n. 23754 del 01/10/2018 Rv.  650628). Infine, deve ribadirsi che: «Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai asso luto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengon o ad innestarsi i rumori denunc iati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativ o), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o me no nei limiti della norma, deve essere ### 2019 n.20678 sez. ### - ud.23/11/2023 riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazi one locale. Spetta al giudice del merito accertare i n concreto gli accorgimenti idonei a rico ndurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità» (### 2, Sent. n. 17051 del 2011).  7. Il ricor so è rigettato. Le spese d el giud izio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussist enza dei presuppos ti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore import o a titolo di contributo uni ficato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello s tesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.  ### e rigetta il ricorso e condanna la ric orrente al pagamento delle spese d el giudizio di leg ittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 2500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sens i dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in ### nella camera di c onsiglio d ella 2^  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19767/2025 del 17-07-2025

... verifica tecnica relativa all'esistenza di tale tipo di immissioni, essendosi invece limitat i a que lle acustiche. Pertanto, sulle immissioni da odori sgradevoli, non essendovi alcuna prova doveva rigettarsi la relativa domanda risarcitoria. Erano invece fondati i motivi di impugnazione che aveva no riguardo le immissioni di rumore legate al funzionamento della canna fumaria. Per la Corte, l'assunto del consulente secondo cui il criterio differenziale non era applicabile al caso di specie non avendo il Comune di ### adottato il piano di zon izzazione, non era condivisib ile. ### compiuto secondo il d etto criterio differenziale ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 rivelava un superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno doveva essere accolta ma n on essendovi elem enti pe r ritenere che il superamento della soglia di tollerabi lità avesse avuto come conseguenza una lesione dell'integrità fisica degli appellanti tale da produrre postumi permanenti criticamente apprezzabili e tali da promettere o comunque limitare le lo ro attivi tà vitali la Corte riteneva, in via equitativa, congruo un risarcimento pari ad euro (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11773/2020 R.G. proposto da: CRETI' #### elettivamente domiciliati in ####. MANTEGAZZA, n. 24, presso lo studio dell'avvocato ### GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato ### CRETI'; - ricorrenti - contro ### & C ### elettivamen te domiciliata in ####. VENTICINQUE, n. 6, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - ###. ### - ###. ### 26/06/2025 Dott. #### R.G.N. 11773/2020 Dott. ### - ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 - controricorrente e ricorrente incidentale ### - intimato - Avverso la SENTENZA della CORTE D'#### 27/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 26/06/2025 dal ### Udito il ### generale in persona del dott. ### TRONCONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del terzo di quello incidentale e per il rigetto dei restanti.  uditi gli avvocati ### per i ricorrenti e #### per la controricorrente e ricorrente incidentale.  ### 1. ### e ### convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di ### il Comune di ### e la s.n.c. ### di ### & c., esponendo che la società aveva adibito l'immobile adiacente quello di loro proprietà a ristorante/osteria e aveva realizzato interventi edili zi che, anche se assentiti dal Comune, erano illegittimi perché adottati in evidente contrasto con la disci plina urbanistica. Inoltre, chiedevano la condanna al risarcimento del danno derivante dalle immissioni di fumo di una canna fumaria posta a distanza inferiore a quella prescritta di 10 mt. e la demolizione dell'ampliamento abusivo o, in subordine, i rimedi opportuni a ridurre i rumori entro la soglia della tollerabilità.  2. La società convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. ###, invece, restava contumace. Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 3. In corso di causa gli attori proponevano anche ricorso ex articolo 700 c .p.c. e, disposta ### il Tribunale accoglieva solo parzialmente il cautelare nella parte relativa alla realizzazione a cura e sp ese della società resisten te del rimedio suggerito dal consulente. Tale provvedimento veniva confermato anche dal Tribunale a seguito del reclamo.  3.1 Nel merito, il Tribunale rigettava la dom anda attorea richiamando il contenuto dell'ordinanza cautelare.  4. ### e ### proponevano appello verso la suddetta sentenza.  5. La società ### di ### & c. resisteva al gravame.  6. La Corte d'appello di ### in parziale accoglimento del gravame, condannava la società ### di ### & c.  al pagamento di € 5.000 ciascuno in favore degli originari attori. 
In particolare, la Corte d'Appello riteneva infondati i motivi inerenti al danno derivante dall'emissione d i odori sgradevoli perché gli ste ssi appellant i avevano rinunc iato allo svolgimento della verifica tecnica relativa all'esistenza di tale tipo di immissioni, essendosi invece limitat i a que lle acustiche. Pertanto, sulle immissioni da odori sgradevoli, non essendovi alcuna prova doveva rigettarsi la relativa domanda risarcitoria. Erano invece fondati i motivi di impugnazione che aveva no riguardo le immissioni di rumore legate al funzionamento della canna fumaria. Per la Corte, l'assunto del consulente secondo cui il criterio differenziale non era applicabile al caso di specie non avendo il Comune di ### adottato il piano di zon izzazione, non era condivisib ile.  ### compiuto secondo il d etto criterio differenziale ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 rivelava un superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno doveva essere accolta ma n on essendovi elem enti pe r ritenere che il superamento della soglia di tollerabi lità avesse avuto come conseguenza una lesione dell'integrità fisica degli appellanti tale da produrre postumi permanenti criticamente apprezzabili e tali da promettere o comunque limitare le lo ro attivi tà vitali la Corte riteneva, in via equitativa, congruo un risarcimento pari ad euro 5000 per ciascuno degli appellanti.  7. ### e Aid a ### hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza .  8. La società ### di ### iele & C. snc ha resistito con controricorso ha proposto ricorso in via incidentale.  9. Parte ricorre nte, con mem oria depositata in pro ssimità dell'udienza, ha insistito nelle richieste di accoglimento del ricorso principale e di rigetto di quello incidentale.  10. ### ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del terzo di quello incidentale e per il rigetto dei restanti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Il primo m otivo d i ricorso è così rubricato: error in procedendo; viola zione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza chiesto-pronunciato; omessa pronuncia parziale: il giudice d'appello avrebbe omesso di decidere su altra ed autonoma domanda pur dedotta in giudizio, conosciuta, oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di imp ugnazione riguardanti l'autonoma domanda re lativa alla richiesta di accertamento della illegittimità dell'esercizio dell'attività commerciale assentita in contrasto con gli strumenti urbanistici. 
Peraltro, sul punto vi era stata discussione tra le parti in relazione agli interven ti edilizi consistiti nel cambio di destinazione d'uso, previo ampliamento dell'immobile in centro storico zona uno con l'aumento di volumetria e incameramento del muro di proprietà dei ricorrenti. Vi sarebbe pertanto una omessa pronuncia.  1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. 
Il collegio condivide le conclusioni del PG di fondatezza del motivo in quanto risulta dalla sentenza impugnata che parte attrice innanzi al giudice di primo grado aveva dedotto la realizzazione di interventi edilizi in evidente contrasto con la disciplina urbanistica e aveva chiesto che la società fosse condannata alla demolizione dell'ampliamento abusivo, oltre che all'eliminazione di fumi e dei rumori immessi oltre la soglia di tollerabilità. 
La sentenza impugnata dà atto della proposizione come motivo di gravam e della violazione de lla corrispondenza fra chiest o e pronunciato con riferimento alla ritenuta legittimità dell'intervento edilizio concretatosi in un ampliamento dell'immobile in contrasto con precedenti pronunce di codesta Corte e della Corte territoriale leccese. In particolare, a pag. 4 si legge che gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado per error in iudicando; violazione di giudicato; errata int erpretazione e applicazione dell'art. 6 NTA del PdF vigente e T.U. 380/01; carenza assoluta di motivazione; violazione del principio chiestopronunciato. In sostanz a, gli appellanti (oggi ricorrenti) ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 sostenevano che la rit enuta legittimità dell'inte rvento edilizio concretatosi in un ampliamento dell'immobile, era in contrasto con il giudicato di cui alle sentenze della Corte di cassazione e della Corte di ap pello d i ### prodotte in giud izio (rispetti vamente sent.n.6593/12 e sent.n.296/11) e frutto, comunque, di una errata interpretazione della normativa urbanistico-edilizia. 
Peraltro, trattandosi di un error in proceden do il giud ice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dedotto di ome ssa pronuncia ex art. 1 12 c.p.c. richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art.  360, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971, Rv.  647366 - 01). 
Dalla lettura dell'atto di appello, trova conferma il fatto che gli allora appellanti avevano lamentato la decisione del giudice che aveva ritenuto infondata l'ulteriore doglianz a relativa agli abusi edilizi di cui al capo E pag.19 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citaz ione, commessi dalla soc. con venuta in loro danno. In particolare, si legge che “### rileva semplicist icamente la legittimità dell'intervento edilizio concretatosi in un ampliamento dell'immobile e ciò a mente dell'art. 6 delle NTA accluse al PdF che reca prescrizioni per le zone ### (centro storico)”. 
Gli appellan ti, dunque, avevano domandato di accertare l'illegittimità degli interventi e dilizi consistiti nel c ambio di destinazione d'uso previo amp liamento dell' immobile in #####, con aumento di volumetria e incameramento del muro di proprietà dei ricorrenti ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 La Corte d'Appello, dunque, ha del tutto omesso di esaminare il suddetto motivo di appello. 
Come evidenzia to dal P.G., non può trovare qu i seguito la deduzione di cui al controricorso (cfr. pg. 3) per cui non vi sarebbe stata la ripro posizio ne in appello della doglianza gia cché tale deduzione si presenta del tutto contraria all'assetto difensivo svolto dalla parte appellante siccome riportato nella sentenza impugnata oltre che nell'atto introduttivo. Né può farsi applicazione di quell'insegnamento (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2731) per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. È infatti evidente, anche alla luce del tenore delle argomentazioni difensive, svolte nel controricorso alle pg. 33 che la delibazione della censura svolta richiede approfond imenti fattual i in questa sede non consentiti. Né, infin e, coglie nel segno la deduzione circa un assunto difetto di giu risdizione (pg. 31 del controricorso ), che, invero, avrebbe dovu to essere dedotto nei precedenti gradi di merito come motivo di impu gnazione incidentale, pena la formazione, così come avvenuto, di un giudicato interno sul punto in coerenza con la declinazione giurisprudenziale del disposto di cui all'art. 37 c.p.c. 
Dunque, l'accoglimento del primo motivo discende dal rilievo per cui nel caso di sp ecie è stat o completamente omessa la pronuncia, in quanto non si rileva neanche una statuizione implicita di rigetto. Infatti, la pretesa avanzata col capo di domanda non ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 espressamente esaminato non risulta incom patibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.  2. Il secondo motivo di rico rso è così rubricato: error in judicando; ome ssa motivazione circa un fatto controverso e decisivo; violazione e falsa applicazion e dell'art 196 c.p.c.: si censura l'assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi cenno in ordine all'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sollevata tem pestivamente, fondata su una plu ralità di rilievi articolati in base al quesito sottoposto all'esperto. 
Nella sentenza è omesso qualsiasi cenno in ordine all'istanza di rinn ovazione della consulenza tecnica formulata tempestivamente fondata su una pluralità di rilievi articolati circa l'illegittimità dell'esercizio dell'attività commerciale che invece sarebbe stata in contrasto con gli strumenti urbanistici. 
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto di non chiamare a chiarimenti il consulente né tantom eno di rinnovare le in dagini peritali senza alcuna motivazione sul tale istanza di rinnovazione.  2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. 
Il collegio concorda con le conclusioni del P.G. secondo cui La decisione di procedere o meno alla rinnovazione della CTU rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità (### 2, Ord. n. 21525 del 201, Rv. 655207; Sez. 6-L, Ord. n. 2103 del 2019, Rv. 652615; conf. Sez. 3, Sent.  n. 7622 del 2010 Rv. 612238). 
Ricorso incidentale 3. Il primo motivo del r icorso incidentale è così rubricato: Violazione di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 Violazione di cui all'art. 360, co. 1 , n. 4, c.p. c.: nul lità del procedimento per violazione del principio "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello. Violazione di cui all'art. 360, co. 1, lett. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 345 c.p.c. e all'art. 6 l. n. 26.10.1995 n. 447. Irrilevanza dell'adozione del criterio differenziale. 
La deci sione della Corte - anche tramite l'aus ilio di CTU - avrebbe omesso di considerare che il manufatto della 2^ CTU era diverso da quello rispetto al quale i ricorrenti avevano sollevato le proprie doglianze i n primo grado e formulato le conseguenti domande. Il che si porrebbe anche in violazione del principio c.d.  di revisio prioris instantiae tipico del giudizio di appello e del doppio grado di giurisdizione. 
La Corte d'appello avrebbe, inoltre, omesso di considerare che le misurazioni del CTU sono rilevate da ambiente non abitativo dei ricorrenti e non abitativo tout court. Dunque, aver basato la decisione della controversia sul superamento o meno del limite differenziale avrebbe costituito un evidente fuor d'opera, con conseguente falsa applicazione della normativa in materia acustica.  4. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione di cui all'art. 360, co. 1, lett. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. b), della legge 26.10.1995, n. 447, in relazione al D.P.C.M. dell'1.03.1991 art. 6 co. 1 e all'art. 8 del D.M.  14.11.1997. Violazione di legge per contraddittorietà. 
La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su elementi contraddittori ed errati allo stesso tempo. I presupposti del ragionamento sono: a) che il primo CTU non abbia applicato il criterio differenziale; b) che anche il primo CTU - al pari del 2° ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 nominato in appello - abbia accertato il superamento dei limiti di legge applicando criterio differenziale; c) che l'applicazione di detto criterio sia sufficie nte a dirime re la controversia. Sennonché, i presupposti sub a) e b) sono in aper ta contraddizion e tra loro giacché l'uno esclude l'altro. 
Il ragionamento della Corte sarebbe anche errato. Il primo CTU ha in e ffetti ap plicato anche il criterio d ifferenziale ma non ha riscontrato il superamento dei limiti, circostanza frutto di un errore di percezione della Corte. ### nominato in primo grado ha invece spiegato - numeri alla mano - come il livello di immissioni non avesse raggiunto la soglia del "rumore" ond e l'applicaz ione del suddetto criterio, pure applicato, non poteva produrre alcun effetto pratico. Ragionamento che rende giustizia anche del presupposto indicato sub lettera c), viziato, in ogni caso, anche a causa di una omessa e/o corretta valutazione delle risultanze peritali in relazione alla normativa di riferimento.  4.1 I primi due motivi del ricorso incidentale, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 
Come ben evidenziato dal P.G. il fatto che la canna fumaria oggetto della prima consulenza fosse diversa da quella di cui alla seconda svolta in appello non assume alcuna rilevanza posto che ciò che doveva accertarsi era il superamento o meno della soglia di rumore consentita ex art. 844 Il ricorrente, in altri termini, non tiene conto che ciò che rileva è la medesimezza della sorgente di rumore, che non è contraddetta nel ricorso incidentale ed è confermata dalle immagini riportate alla pg. 9 del controricorso. Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 Quanto al c.d. criterio differ enziale è costant e nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui: Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, su lla quale vengono ad innest arsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. crit erio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo med io e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. (Cass. Sez. 2 , 05/11/2018, n. 28201, Rv. 651181 - 01). Inoltre, si è ripetutamente affermato che: In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua att ualità anc he a seguit o dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l.  13 del 20 09, al qual e non può aprioristicame nte att ribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una in terpretazione costitu zionalmente orient ata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normal e qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione - ### specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valut azione di intol lerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla ci rcolazione di aut oveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base d el criterio del c.d.  "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004 - (Cass. Sez. 3, 10/01/2025, 631, Rv. 673378 - 01). 
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecit e le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis ### 2, Ord. n. ### del 2021 (non massimata); ### 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208).  ### specie, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di que sta Corte circa il poss ibile ricorso al c.d.  criterio differenzia le anche in assenza del pian o di zonizzazione acustica e ha poi eviden ziato che: l'accertamento compiuto secondo il detto crit erio differ enziale sia dal primo c.t. u. arch.  ### sia dal secondo c.t.u. ing. Maccagnano, ha rive lato un superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. 
In conclusi one, ribadito che l'art. 844 c.c. detta delle limitazioni legali della proprietà in ragione di rapporti di vicinato e la valutazione diretta a stabilire se i rumori restano compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio, e, dall'altro lato, alla situazione locale anche basando si anche su nozioni di comune esp erienza, il ### 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 superamento dei limiti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e nel giudizio di legittimità non è censurabile il rilievo dell'intollerabilità delle immissioni rumorose.  5. Il t erzo motivo del ricorso inciden tale è così rubricato: Violazione di cui all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione art. 1226 c.c. Contraddit torietà. Violazione di cui all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.: vizio di ultrapetizione.  ###. 1226 c.c., intitolato "### equitativa del danno", dispone che "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". La norma condiziona, quindi, il ricorso a tale criterio alla "impossibilità di prova del quantum" e giammai ad una carenza probatoria circa il nesso di causa-effetto delle immissioni sulla integrità psico-fisica. 
Nel caso di specie, la Corte salentina, dopo aver ha affermato che non vi era prova della lesione all'integrità fisica delle controparti ha nondimeno liquidato il danno in via equitativa. La Corte, inoltre, ha proceduto d'ufficio, non av endo i ricorrenti, neanch e in via subordinata, chiesto di supplire alla prova del quantum attraverso criteri equitativi.  5.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. 
La Corte d'Appello non ha ritenuto il danno da immissioni in re ipsa ma ha valutato le allegazioni della parte danneggiata dalle immissioni rumorose e gli elementi di prova forniti. ### specie, infatti, era stata allegata documentazione sanitaria secondo cui sia il ### che la ### erano affetti, rispettivamente, da “disturbo depressivo reattivo” e da “sindrome ansioso depressiva” e gli attori avevano lamentato anch e danni morali da reato (vi era stata condanna ex 674 c.p. Cass. Pen. 19958/2017 allegata). La Corte Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 pur escludendo il nesso diretto tra tali patologie e il superamento dei limiti di rumore consentiti ha ritenuto comunque provato un danno derivante dal superamento de i suddetti li miti e lo ha liquidato in via equitativa quantificandolo in € 5000 per ciascuno. 
La sent enza è conforme al seguen te princi pio di diritto: In tema di responsab ilità civ ile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissio ni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, con creti e indicativi de l lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2203, Rv. 670016 - 02).  6. La Corte accoglie il primo motivo d el ricorso p rincipale, rigetta il seco ndo così come rigetta i tre motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Co rte d'### o di ### in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si d7 atto della sus sistenza dei presuppo sti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M. Ric. 2020 n.11773 sez. ### - ud. 26/06/2025 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il second o, rigetta i tre motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità; ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 , inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5637/2025 del 03-03-2025

... necessarie al fine di far cessare le imm issi oni acustiche ed era stata legittima mente proposta nei confront i del proprietario del fondo da cui tali immissioni provenivano. ### esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti de l proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse. Deve ribadirsi il seguente principio di diritto: ### di natura reale, esperita dal p roprietario del fondo dan neggiato p er l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modif iche strutturali necessarie al fine di far cessare le ste sse, de ve essere prop osta nei confronti del proprietario del fondo da cui ta li immissioni provengono e può essere cumulata c on la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11450/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dagli a vvocati #### - ricorrente - contro ##### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - nonchè contro ### - intimata - Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 avverso la sentenza della CORTE ### di NAPOLI n. 120/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal #### 1. ### nel la qualità di p roprietario dell'appartamento ubicato in via #### di ### proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della socie tà ### s.a.s., assumendo che dai locali di proprietà di quest'ultima, adibiti a palestra gestit a dal la ### provenissero rumori molesti.  2. ## sas ### di ### e C., nel costituirsi eccepiva il dife tto di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.  3. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso, ordinava “alla ### s.a.s. di porre in opera gli interventi di bonifica disposti dal C.T.U.”, consistenti nell'apposizione di pannelli fonoassorbenti, assegnando al ### termine d i 30 gg. per l'instaurazione g iudiziale del giudizio di merito.  3.1 ### notificava atto di citazione alla s.a.s ### di ### con il quale chiedeva la conferma del provvedimento cautelare ed agiva per il risarcimento dei danni.  4. Il Tribunale di ### accoglieva la domanda e dichiarava la ### responsabile delle immissioni di rumori intollerabili provenienti dalla palestra “Sportlandia”, confermava il provvedimento cautelare e condannava la ### al risarcimento in favore del ### dei danni. Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 5. ### s.a.s. e ### proponevano appello avverso la suddetta sentenza.  6. ### nel costitu irsi chiedeva il rigetto dell'appello e nel contempo spiegava appello incidentale.  7. La Corte d'Appello di Napoli accoglieva il gravame. 
La Corte premetteva in fatto che ### aveva dedotto: a) di essere proprietario di un'abitazione in ### di ### alla via ### n. 11 confinante con altro immobile sito alla via ### n. 179, con annesso lastrico solare ricoprente il terraneo; b) in detto immobile, acquistato nel 2000 dalla società “### sas di ### R osalia & C”, l'### sportiva “Sportlandia” svolgeva dal 2002 at tività sportiva di palestra e piscina; c) a seguito dell'attività svolte dall'immobile derivavano immissioni intollerabili tanto che l'attore si vede va costretto a trasferire la propria abitazione familiare sempre in ### di ### alla ### d'### e il suo studio professionale presso l'immobile di sua proprietà di via ### proprio al fine di limitare le conseguenze delle immissioni rumorose; d ### ribunale, in esito alla fase ist ruttoria compre nsiva di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, aveva ordinato alla resistente di “…porre in opera gli interventi di bonifica suggeriti dal CTU onde ricondurre i livelli differenziali di rumori entro il limite consentito” condannandola a porre in opera sulle pareti laterali e sul soffitt o del locale destina to ad “acquagym” una struttura ancorata per giunti elastici su cui porre pannelli fono assorbenti stratiformi.  7.1 Il giudice del gravame accoglieva il primo motivo di ricorso sul difetto di legittimazione passiva della convenuta. Premessa la ### 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 distinzione tra le azioni in materia di immissioni, ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c., evidenziava, quanto al profilo della legittimazione passiva, che l'azione ex art. 844 c.c. può essere esperita anche nei confronti dell'autore m ateriale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del conduttore, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego, o quanto l'attore chieda semplicemente la cessazione delle immissioni. ### va — invece — proposta nei confronti del proprietario se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle m odifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare ( 4908/2018; Cass. 13881/2010). Pertanto, l'azione ex art. 844 non ha solo natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma h a pure n atura perso nale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto. 
Nella fattispecie l'attore -appellato - aveva agito a tutela del suo diritto di proprietà e nel conte mpo a tute la del diritto alla salute, tutelato dall'art . 32 Cost., chiedendo il risarcime nto dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 Detta domanda risarcitoria esulava dalla logica proprietaria sottesa alla discipl ina di cui all'art. 844 c.c. e la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'autore materiale delle immissio ni sonore asseritamente lesive del benessere psico-fisico del vicino.  ###, il consulent e tecnico di ufficio aveva accertato solo l'idoneità potenziale m a non concreta dell'impianto stereo a superare i limiti consentiti dalla legge e a prevedere l'installazione ### 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 di pannelli fono assorbenti. Dunque, l'inibizione eventuale all'uso dell'impianto stereo e l'installazione dei pannelli erano entrambe attività riconducibili al conduttore dell'immobile da cui provenivano le immissioni e, dunque, alla società sportiva “Sportlandia” né era stata accertata e/o prevista alcuna attività specifica o obbligo proprio del proprietario dell'immobil e al fine di evitare il procrastinarsi delle immissi oni moleste. In conclusi one, andava dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società società “### di ### e C. sas” e ### 8. ### G raziuso ha prop osto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.  9. ### s.a.s. e Porcar o ### hanno resistito con controricorso.  10. Il ricorrent e in pro ssimità dell'udienza ha deposit ato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: ### del procedimento - art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 81 e 112 c.p.c., 844 e 2697 ### llegio d'appello ha accolto il gravame sul difet to di legittimazione sul presuppost o - implicito perché non espressamente enunciato - che la domand a del Dott . ### fosse priva di un contenuto reale, avendo l'essenza di una domanda di natu ra personale e risarcito ria, e comunque reputando che l'esecuzione degli interventi edili individuati dal #### fossero a carico del “conduttore” ### e non della ### proprietaria dell'immobile. Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 La Corte, dunque, sarebbe incorsa in un grave errore laddove nel procedere alla qualific azione della do manda attorea l'ha considerata priva di conten uto reale ritenendo che essa fosse circoscritta alla sola «… tu tela del suo diritto di proprie tà e nel contempo a tutela del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c.» ### rte non avrebbe considerato che nell'at to di citaz ione introduttivo del giudizio di merito di primo grado il ### aveva chiesto espressamente ed in prima battuta di «confe rmare la condanna della s.a.s. ### di ### ad eseguire tutte le opere come indicate nella ordinanza resa dal Giudice Designato del 15 gennaio 2004, o in mancan za, condannare la medesim a a reintegrare l'istante di tutte quelle somme, eventualmente spese, nessuna esclusa, necessarie ad eseguire in danno della convenuta le opere tutte come descritte dal c.t.u. e dal Giudice della cautela nella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione». 
La Corte distrettuale, nel negare la legittimazione passiva di ### avrebbe del tutto trascurato questo essenziale e imprescindibile profilo della domanda at torea, ritenendo che il ### pur agendo a tutela della proprietà e nel contempo a tutela del diritto alla salute, avesse chiesto unicamente il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel mentre gli interventi edili erano consi derati a carico della conduttrice, con tutta probabilità perché erroneamente stimati di esigua entità. Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 ### parte, la stessa ### avrebbe riconosciuto expressis verbis la natu ra strutturale ed economicamente onerosa degli interventi edili alla cui esecuzione era stata condannata. 
La vasta estensione de gli interventi edili funzionali all'insonorizzazione del locale e le esplicite ammissioni degli appellanti dimostrerebbero che l'intervento richiesto dall'attore era strutturale perché ricadeva pesantemente sull'immobile di ### tanto da comportare un ingent e impegno economico di cui g li appellanti avevano dimostrato di essere pienamente consapevoli.  ### partenopeo avrebbe poi mal governato i criteri di distribuzione dell'onere della prova fissati dall'art. 2697 c.c. circa il fatto che l'immob ile era effettivamente condotto in locazione dall'### dia. La Corte terr itoriale, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### non solo avrebbe male applicato i criteri di distribuzione deg li o neri probatori, ma nemmeno avrebbe considerato che era dimostrato per via documentale che solamente il 28 ottobre 2003 era stato redatto dal ### onio ### u n contratto di affitto d i azienda tra ### M e ### Questa circostanza e mergeva univocamente dalla visura camerale aggiornata al 30 settembre 2011 depositata nel processo di primo grado il 5 ottobre 2011 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. 
La Corte d 'Appello h a erroneamente statuito la carenza di legittimazione passiva delle parti convenute in giudizio nella loro qualità di proprietarie d ell'immobile da cui provenivano le immissioni. 
In particol are, il g iudice del gravame non h a applicato correttamente la distinzione tra azione reale ex art. 8 44 c.c. Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 esperita dal propriet ario dell'immob ile danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modif iche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse che deve essere esperita nei confronti del fondo da cui tali immissioni provengono da quella risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato che deve esser e esperita n ei confronti dell'autore materiale delle immissioni. 
Si è infatti affermato nella giurisprudenza di questa Corte che: Nell'ipotesi in cui le immissioni di cui all'art. 844 cod, civ. siano causate dal locatario del fondo contiguo la domanda va proposta nei confronti del proprietario quando contenga una pretesa rivolta all'accertamento negativo del diritto d i servitù (servitù di immissione c.d. immateriale, come ad e s. "fumi immittend i"), oppure comporti una richiesta di modificazione de llo stato dei luoghi; altrimenti, qualora l'azione sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o a fare cessare un'attivi tà ed abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto il locatario quale autore delle immissi oni. (Sez. 2, Sentenza n. 15871 del 12/07/2006, Rv. 591525 - 01) Nella specie, tuttavia, sin dal giu dizio cautelare gli attori avevano agito ex art. 844 c.c. chiedendo anche la predisposizione di interventi strutturali volti alla cessazione dei rumori provenienti dall'immobile dei convenuti che avevano locato e che era adibito a palestra. Infatti, la sentenza di primo grado aveva confermato il provvedimento cautelare reso tra le parti in data 15 gennaio 2004 con il quale era stato ordinato alla s.a.s. proprietaria dell'immobile di porre in opera gli interventi di bonifica suggeriti dal CTU onde ### 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 ridurre il livello differenziale di musica entro il limite consentito e in particolare a porre in opera sulle pareti laterali e sul soffitto del locale destinato ad “acquagym” (come individuato dal ### una struttura ancorata con giunti elastici su cui porre pannelli fonoassorbenti stratificati. 
Dunque, l'intervento richiesto richiedeva necessariamente la realizzazione di modifiche struttu rali necessarie al fine di far cessare le imm issi oni acustiche ed era stata legittima mente proposta nei confront i del proprietario del fondo da cui tali immissioni provenivano.  ### esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti de l proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse. 
Deve ribadirsi il seguente principio di diritto: ### di natura reale, esperita dal p roprietario del fondo dan neggiato p er l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modif iche strutturali necessarie al fine di far cessare le ste sse, de ve essere prop osta nei confronti del proprietario del fondo da cui ta li immissioni provengono e può essere cumulata c on la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (### U, Sentenza n. 4848 del 27/02/2013, Rv. 625170 - 01). Ric. 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 Si è detto che il proprietario del fondo danneggiato ha anche la facoltà di citare solo l'autore materiale delle immissioni, e quindi anche nei confront i del locatario, qualora si richieda solo la cessazione dell'attività molesta con imposizione di un facere o non facere nella disponibilità di quest'ultimo suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego ma deve agire sempre contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all'accertamento cioè in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (### 3, Sentenza n. 8999 del 29/04/2005, Rv. 582329 - 01). Infatti, è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado d i provve dere a quelle modifiche del la propria struttura che sia condannato a effettuare (### 2, Ord. n. ### del 05/12/2023, Rv. 669450 - 01). ### ex art. 2043 c.c. che cumulativamente in questi casi può proporsi avverso l'autore materiale delle immis sioni ove man cante o proposta nei soli confronti del proprietario non può rendere privo di legittimazione il proprietario rispetto all'azione principale ex art. 844 2. Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che provvede rà anche in ordi ne alle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso cassa la s entenz a impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; ### 2020 n. 11450 sez. ### - ad. 31/01/2025 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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