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novembre 2017, n. 26830), che ha riguardato l'impugnazione di una decisione relativa al merito della proposta opposizione (in particolare, in una fattispecie in cui il provvedimento oggetto di impugnazione diretta per cassazione aveva definito nel merito un ricorso in opposizione agl i atti esecut ivi mentre esso ver sava ancora in fas e sommaria, prima an cora dell'in staurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 618, comma 2, cod. proc.
civ., che impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena, quest'ultima da svolgersi poi nei termini e secondo la sequela processuale di cui agli artt. 163
ss. cod. proc. civ.).
11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico, oltre che dello Stato della ### pure di ### in applicazione del principio secondo cui “il controricorso che non sia volto a «contraddire» il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.)” ma, anzi, “ad aderire a taluna delle sue censure ” (o a tut te) “deve qu alificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo” (così da ultimo, in motivazione, Sez. Lav., ord. 7 marzo 2024, n. 6154, Rv. 670349-02); (leggi tutto)...