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Come detto la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01), e ciò "anche quando l'operatore non sia un suo dipendente" (Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 2012, n. 10616,; Sez. 3 - , Cass. Sent. n. 1043 del 17/01/2019).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, e in particolare di quelli dettati dalla già richiamata pronuncia del 2008, deve quindi ritenersi che gravi sul paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché l'allegazione dell'inadempimento quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere del parte convenuta provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa (leggi tutto)...
causa n. 1275/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Cecchini