... liberatoria di aver agito con la diligenza richiesta o che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile. Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione sanitaria, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 23918/06) la stessa deve essere valutata, a norma dell'art.
1176, c. 2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza è quella del debitore “qualificato” ai sensi dell'art. 1176 c. II c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Quanto poi alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, co. II c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene, dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da (leggi tutto)...
causa n. 5605/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elisa Rubbis