... protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore.
Compete, cioè, al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative.
E' evidente, pertanto, che l'interruzione del nesso eziologico, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l'evento, richiede, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la condotta sia esorbitante o abnorme rispetto al tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata, ossia che sia posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, per cui esuli da ogni prevedibilità, oppure che rientri nelle mansioni affidate ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, (leggi tutto)...
causa n. 604/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calia Isabella, Orlando Vittoria