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Corte di Cassazione
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 368/2026 del 09-03-2026

... nè la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo); il sistema garantisce dunque il pagamento all'infortunato anche per caso fortuito, purchè l'evento si sia prodotto in occasione di lavoro, con applicazione di principi sotto questo profilo più vantaggiosi per l'infortunato di quelli applicati nell'ambito della responsabilità civile, sia in punto onere della prova che in punto concorso di colpa del lavoratore; per contro l'indennizzo non è finalizzato necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad un principio di bilanciamento di interessi che, a fronte della maggior facilità e sicurezza di riscossione del dovuto, può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro” (cfr. Trib. Torino, 14 aprile 2006). Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall'### non vi è alcun dubbio circa la possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, che verrà quantificato certamente secondo gli usuali criteri civilistici. Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità (leggi tutto)...

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causa n. 10998/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Bile

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 912/2025 del 01-07-2025

... né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita; quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute; pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno; per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo ### previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005. Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs, 209/05) sostanzialmente dettano la stessa (leggi tutto)...

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causa n. 1612/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Simona

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4042/2023 del 28-12-2023

... attiene alla sussistenza dell'occasione di lavoro o del rischio elettivo e alla percentuale di inabilità riconosciuta al ### Invertendo l'ordine di trattazione per l'esigenza di carattere logico di accertare preliminarmente la sussistenza dell'occasione di lavoro, va, innanzi tutto, rigettato l'appello incidentale dell'### Dall'istruttoria svolta è emersa la sussistenza dell'occasione lavorativa. Questo concetto, previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non richiede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. (leggi tutto)...

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causa n. 2240/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Monaco Marina, Arturo Avolio

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 249/2025 del 08-04-2025

... protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Compete, cioè, al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative. E' evidente, pertanto, che l'interruzione del nesso eziologico, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l'evento, richiede, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la condotta sia esorbitante o abnorme rispetto al tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata, ossia che sia posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, per cui esuli da ogni prevedibilità, oppure che rientri nelle mansioni affidate ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, (leggi tutto)...

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causa n. 604/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calia Isabella, Orlando Vittoria

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 184/2025 del 07-03-2025

... causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (tra le molte: Cass. Civ. sez. III sent. n. 4980 del 16.2.2023); in sostanza, il contegno del lavoratore deve risolversi nel c.d. rischio elettivo, ossia in un contegno del tutto estemporaneo e imprevedibile, posto in essere sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 3763 del 12.2.2021). Per altro verso, è pacifico che debba escludersi il rischio elettivo, idoneo a fondare una corresponsabilità del lavoratore ai sensi dell'art. 1227 c.c., ogni qualvolta risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; in tali casi, infatti l'eventuale condotta imprudente del lavoratore degrada a mera occasione (leggi tutto)...

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causa n. 1637/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti

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