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7

Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 692/2025 del 10-10-2025

... è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del ### e dell'art. 38 dello ### di Inarcassa”. Il documento 7 depositato da ### è costituito dall'avviso di ricevimento della raccomandata debitamente pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta in data ###, che riporta, in alto a destra, la seguente stampigliatura: 603135 ###.15- 12-2009. Il numero 603135 è riportato nell'atto di aggiornamento così indicato: da citare nella risposta: ### 603135 - ### 108.2.2/###; il n. ###.15-12-2009 è il numero #### dell'atto di aggiornamento contributivo, sì che è inequivoco che l'avviso di ricevimento si riferisca all'atto del 15.12.2009. Non può residuare dubbio alcuno, pertanto, che l'atto del 15.12.2009 sia pervenuto al destinatario in data ### ed abbia interrotto il decorso della prescrizione anche per il carico contributivo relativo agli anni 2007 e 2008. Il nuovo termine quinquennale di prescrizione è stato poi ulteriormente interrotto dalla richiesta di pagamento del 05.03.2014 Anzi, ancora prima di tale richiesta, ### ha documentato di aver fatto pervenire al contribuente ulteriore precedente richiesta di pagamento. Si (leggi tutto)...

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causa n. 493/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Crucitti Marialuisa

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 218/2025 del 25-11-2025

... giugno 2011. Il ricorrente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo in data 23 giugno 2011 maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di esigibilità del preteso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 credito, ovvero dal 20 giugno 2006, per i contributi riferiti all'anno 2005. Nel merito, ### contestò la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale per l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla ### separata, essendo egli titolare di posizione assicurativa presso l'### in quanto dipendente pubblico a tempo indeterminato, ed essendo tenuto esclusivamente, quale architetto iscritto al relativo albo professionale munito di partita IVA per l'esercizio della libera professione, al versamento presso INARCASSA del contributo integrativo di cui agli art. 7 dello ### e 10 l. n. 6/1981. L'### si costituì tardivamente in giudizio e sostenne l'infondatezza del ricorso, argomentando che il termine di prescrizione dovesse maturare dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2005, ovvero dal 30 ottobre 2006, momento a partire dal quale era stato possibile evidenziare il reddito imponibile (leggi tutto)...

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causa n. 215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Frongia Mauro Lino, Maria Luisa Scarpa, Parodo Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28626/2025 del 29-10-2025

... primaria. 3.5. Pertanto, a fronte d'un dies a quo della prescrizione che decorre dal 6 luglio 2010, è tempest iva la richiesta di pagamento che risale al 30 giugno 2015, prima del compimento del quinquennio previsto dalla legge per l'estinzione del credito contributivo. 4. Con riferim ento al secon do profilo affrontato nel secondo motivo di ricorso, esso è fondato limitatamente allo specifico punto della applicabil ità del trattamento san zionatorio per l'omesso versamento contributivo. In effetti, con sentenza n. 55 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stab ilizzazione finanziaria), convertito, con mod ificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ing egneri ed archi tetti non iscritti alla cosiddet ta 6 Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla ### separata costituita presso l'### uto nazionale (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Piccone Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3672/2025 del 13-02-2025

... non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch'esso unitario e deve soggiacere ad un unico termin e di 5 prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adem piere integralmente, col pagamento del saldo, l'unitario obbligo contrib utivo (nello stesso senso, v. Cass.###/24). Il terzo motivo è infondato. Emerge dal testo della sentenza impugnata che il reddito prodotto per l'anno 2005 in r elazione all'attivi tà di architetto è superiore a €5000, ammontando a €24.141. La Corte ha rettamente motivato che, ai sensi dell'art.44, co.2 d .l. n.269/03, l'obbligo di iscrizione sussiste in relazione anche all'occasio nalità dell'attivi tà, non essendo necessaria l'abitua lità della st essa (v. Cass.4419/21). Il quarto motivo è infondato. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte in base al quale ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previ denza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Gnani Alessandro

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10

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2805/2025 del 18-09-2025

... qualità di libero professionista, i contributi all'INARCASSA, oltre che all'#### quale insegnante di ruolo presso il ### di ### il ricorrente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata da ### stante la ricezione della relativa raccomandata in data ###, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, co.9, della Legge 08/08/1995, n. 335. 2. Ritualmente costituitosi, l'### contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva l'integrale rigetto della domanda. 3. A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso, con compensazione delle spese processuali. 4. Avverso la suindicata pronuncia, ### proponeva appello, articolando i seguenti motivi di gravame: - “violazione dell'art. 3, co. 9, della legge 08/08/1995, n. 335 - violazione dell'art. 17 del d.p.r. 07/12/2001, n. 435 - violazione dell'art. 2935 del codice civile - errata individuazione del dies a quo - mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi”; - “violazione art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile - violazione dell'art. 3 della l. 27/07/2000, n. 212 - violazione del principio tempus regit actum - errata (leggi tutto)...

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causa n. 482/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Ciardi

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