... l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale e assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione; 9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità;
10. come ribadito dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53
Cost.; 11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti (leggi tutto)...
causa n. 2733/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Gentile