... periodo dall'1.1.2007 al 31.7.2010, aveva riscosso sulla pensione cat. INVCIV ### “rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Avverso tali provvedimenti presentava due distinti ricorsi amministrativi, rimasti senza esito.
Infine, con nota del 13.11.2019 l'### richiedeva la restituzione della ulteriore somma di € 260,27, in quanto, nel periodo dall'1.1.2007 al 31.3.2011, sulla pensione cat. INVCIV
n. ### sarebbero state “riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Presentato nuovamente il ricorso amministrativo, deduceva che anche quest'ultimo rimaneva senza esito alcuno.
Con nota del 28.4.2020, quindi, l'### comunicava che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata effettuata una trattenuta pari al 20% della pensione ### n. ###, sempre intestata al ricorrente, a partire dal luglio 2020.
Tanto dedotto, chiedeva al Tribunale di accertare la non ripetibilità degli importi richiesti dall'### per carenza di motivazione dei provvedimenti e in ogni caso per insussistenza del diritto alla ripetizione: a tal fine, deduceva l'irripetibilità del dedotto indebito ai sensi dell'art. 52 della l. n. 88/89 e dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 (leggi tutto)...
causa n. 2807/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tranchino Elvira, Carmen Lombardi