... corrispondente alla qualifica posseduta e le eventuali mansioni aggiuntive sono compatibili con le funzioni proprie del profilo rivestito»). Se così è, “a fortiori” una retribuzione aggiuntiva non può spettare p er il mero fatto dell'adibizio ne a mansioni aggiuntive inferiori. ### più che anche l'art. 2103 c.c. che reca la regola generale in materia di “ius variandi”, sia nel testo statutario che in que llo gene rato dalla modifica ad esso operata dall'art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, fa sempre salvo il trattamento economico in godimento, ma non prevede che esso sia incrementato fuori del caso dell'adibizione a mansioni superiori.
19. ll punto è stato peraltro del tutto chiarito da Cass. n. 3816/2021 , affermando esplicitamente che il diritto ad una maggiore retribuzione, anche quando quelle richiest e e rese siano prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, il lavoratore, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52
del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al (leggi tutto)...