... senza sottovalutarne il pericolo. Ciascun utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui .
Il grado di responsabilità del ### è tuttavia sicuramente maggiore, atteso che l'innesco della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al ### per il 70%, e all'attore per il restante 30%.
In definitiva deve affermarsi, che, nel caso di specie, applicati i principi sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la caduta del•Š˜›Ž1non rientra nel caso fortuito a fronte del mero accertamento di una sua condotta colposa, ma quest'ultima assume rilevanza nella misura, secondo questo giudice del 70% di colpa , non presentando, da una parte, detta condotta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (rectius: integrazione del fortuito, tra le tante, in motivazione, Cass., 22/3/2011, 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377ü1Žð1Š••Š•›Šð1—˜—1ŠŸŽ—˜1'•1˜-ž—Ž1Š˜1•Š1Œïï1™› (leggi tutto)...