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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 639/2026 del 12-03-2026

... ### 2. ### il giudice di primo grado, infatti, l'infortunio occorso al ### - il quale, intorno alle ore 18:00 del 24.3.2017, era rovinato al suolo inciampando in un'increspatura del marciapiede della via ### - era da imputare ad una disattenzione di quest'ultimo, idonea ad integrare il caso fortuito ed escludere di conseguenza la responsabilità dell'ente custode della strada. 3. A sostegno della propria decisione, il Tribunale di ### aveva spiegato che i testi sentiti nel corso dell'istruttoria avevano tutti confermato che il dislivello del marciapiede - consistente in una buca dalle dimensioni di circa 10 cm di larghezza e 5 cm di profondità - era ben visibile e si trovava lungo una strada rettilinea e pianeggiante. 4. Aveva poi rilevato che l'incidente era avvenuto in orario di piena visibilità solare e che le condizioni atmosferiche, quel giorno, erano buone. 5. Infine, dalle dichiarazioni dello stesso danneggiato - che aveva ammesso di non aver guardato se a terra vi fossero foglie o cartacce - aveva ricavato la conclusione che questi non si fosse affatto sincerato delle condizioni del marciapiede prima di accingersi a scendere sulla strada. 6. Il giudice di primo grado si era (leggi tutto)...

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causa n. 1280/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni D'Antoni, Ivana Francesca Mancuso

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 805/2026 del 27-03-2026

... inoltre, riteneva sussistente il nesso causale tra l'infortunio stradale e le lesioni riportate, ricorrendo tutti i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento traumatico e l'assistenza sanitaria; 2) rapporto topografico: corrispondenza tra le sedi delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi; 3) rapporto di compatibilità qualitativa e quantitativa: capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni. 4. Con sentenza n. 339/2023, pubblicata in data 12 maggio 2023, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda formulata da parte attrice, condannandola al pagamento, in favore del ### di ### del ### delle spese di lite, liquidate in complessivi in € 2.538,50 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. 4.1. In particolare, il ### di primo grado riteneva la domanda infondata “sia che la si voglia inquadrare sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., sia sotto quello di cui all'art. 2043 c.c.â€, rilevando che: - in entrambi i casi, spetterebbe al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico fra l'esistenza dell'insidia e la caduta determinata da tale insidia; - nel caso di specie, “il (leggi tutto)...

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causa n. 1125/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni D'Antoni, Petitti Laura

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 786/2026 del 26-02-2026

... (Cass. 3651/2006), essendo l'ente proprietario della strada obbligato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (art. 14 del D. Lgs. 285/92; per i ### art. 5 R.D. 2506/1923), nonché a prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale. Così inquadrata la vicenda, alla luce di tali principi va valutata la responsabilità del convenuto ### per difetto di manutenzione del vialetto presente all'interno del cimitero comunale. Ebbene, va in primo luogo evidenziato come il fatto storico, e segnatamente la dinamica secondo cui l'evento si sarebbe verificato, è stato compiutamente accertato in sede di istruttoria. Sebbene, effettivamente, nell'atto di citazione n. 1348/2022 r.g.a.c Pag. 8 non vi è stata una compita descrizione dell'accaduto, va evidenziato che la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione ha consentito fin dalle prime battute del giudizio di individuare il punto in cui l'attrice sarebbe inciampata. I rilievi fotografici, infatti, rappresentano la presenza di alcuni mattoni della pavimentazione del viale (leggi tutto)...

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causa n. 1348/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marro Rossella

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3037/2025 del 12-06-2025

... delle condizioni della carreggiata, sia in quanto dissestata a causa dell'avvallamento presente, sia per la scarsa visibilità, essendo questa stata accertata anche dai ### accorsi sul luogo del sinistro (cfr. verbale della ###, la causa del sinistro va individuata proprio nelle cattive condizioni del manto stradale. Sicché è ragionevole ritenere che l'assenza della patente di guida, pur costituendo inosservanza di una determinata regola imposta dal ### della strada, tuttavia, costituisce violazione di una norma che non ha lo scopo di impedire il sinistro occorso al minore. In sostanza, quand'anche la vittima fosse stata munita di abilitazione alla guida del motorino 50, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato e ciò a causa delle cattive condizioni del manto stradale della cui custodia risponde l'ente appellante ai sensi dell'art. 2051 Con riguardo poi al profilo della presunta eccessiva velocità di guida del conducente, a parere di questo Collegio, va evidenziato che il tribunale ha correttamente ritenuto tale circostanza non dimostrata, ma anzi esclusa anche dalla limitata cilindrata (50) del motociclo. Non potendo considerarsi sufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni (leggi tutto)...

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causa n. 2663/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, De Rosa Rosanna

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1146/2025 del 09-12-2025

... senza sottovalutarne il pericolo. Ciascun utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui . Il grado di responsabilità del ### è tuttavia sicuramente maggiore, atteso che l'innesco della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al ### per il 70%, e all'attore per il restante 30%. In definitiva deve affermarsi, che, nel caso di specie, applicati i principi sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la caduta del•ŠÂ˜›Ž1non rientra nel caso fortuito a fronte del mero accertamento di una sua condotta colposa, ma quest'ultima assume rilevanza nella misura, secondo questo giudice del 70% di colpa , non presentando, da una parte, detta condotta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (rectius: integrazione del fortuito, tra le tante, in motivazione, Cass., 22/3/2011, 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377ü1Žð1Š••Š•Â›Šð1—˜—1ŠŸŽ—ÂËœ1'•1Ëœ-ž—Ž1ÂÅ ÂËœ1•Š1ΕÂï1â„¢â€ºË (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Arnaldi Paola

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