... chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti si ano sta ti rispettati e dal la motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri 9 di 10
previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 - 01; Cass, ### 2, Sentenza 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 - 01).
Nel caso di specie, le ordinanze-ingiunzione hanno irrogato sanzioni (previste da un minimo dell'1% ad un massimo del 40% dell'importo trasferito, ex art. 5, comma 1, D.L. n. 143/ 1997 vigen te ratione temporis) pari al doppio del minimo edittale: pertanto, non è consentito a q uesta Corte sindacare il g iudizio d i congruità della sanzione già espresso dalla Corte t erritoriale nel rispett o delle prescrizioni normative.
4.2. Quanto al parere della ### essa svolge attività (leggi tutto)...