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Corte di Cassazione
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9

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 299/2026 del 05-03-2026

... ricorrente, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione num.OI-### - anno 2012-, num. OI-### - anno 2014-, num. OI-### - anno 2015-, emesse dall'### per omissioni contributive di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti; deducendone la nullità per omessa notifica degli atti prodromici -mancando quindi un valido titolo-; nonché la prescrizione quinquennale ex art. 3, c. 10, L. 335/1995 e demandando la dichiarazione di la nullità delle tre ordinanze-ingiunzione, con condanna delle spese, da distrarsi ex art 93 c.p.c al costituito procuratore. Con memoria difensiva depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente I.N.P.S. eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda, atteso che gli atti di accertamento sarebbero stati notificati in data ### ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; non sussisterebbe prescrizione poiché il dies a quo decorrerre dal 6.02.2016 (entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 che ha depenalizzato la fattispecie) e poiché ulteriori atti sono intervenuti nei termini (rettifiche del 25.01.2024 e, quindi, le ordinanze 28.03.2025), tenendo conto altresì delle sospensioni covid-19, e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma (leggi tutto)...

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causa n. 896/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Molinaro Brunella

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Giudice di Pace di Trapani, Sentenza n. 127/2026 del 03-03-2026

... verbale (2009) fino alla data della notifica della ingiunzione di pagamento impugnata avvenuta il ### né essendovi prova, giudizialmente apprezzabile, della notifica della cartella esattoriale (notificata presumibilmente il ###) presupposta all'intimazione impugnata, deve ora dichiararsi che il termine della prescrizione quinquennale, di cui all'art 28 della legge 24/11/1981 n. 689, è ampiamente decorso, ciò tenuto anche conto della sospensione relativa al periodo covid pari a 542 giorni. Peraltro, al riguardo si precisa che il ### chiamato a dare prova della legittimità del credito portato dall'impugnato atto, non costituendosi in giudizio, non ha fornita prova alcuna a confutazione delle allegazioni del ricorrente e, pertanto, ha perfezionato la causa di estinzione del credito stesso. A tali conclusioni è giunta la Corte di ### di primo grado di ### con la sentenza n. 584/2023 del 14 novembre 2023 “### questo, di “non contestazione” da sempre applicato in virtù di un'interpretazione consolidata della suprema Corte di Cassazione ogni qualvolta non fosse stata confutata dalla parte resistente la circostanza affermata dall'attore. ...la Corte rileva che poiché l'### non si è (leggi tutto)...

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causa n. 2400/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Diego Vallone

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 607/2025 del 08-04-2025

... l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. ### e 6.12.2018 nr. ###, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20). Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione. Va poi aggiunto il periodo (leggi tutto)...

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causa n. 3835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ingianna Arturo

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Giudice di Pace di Agropoli, Sentenza n. 577/2025 del 04-11-2025

... “canone acqua anno 2009”. Ne consegue che la prescrizione del canone acqua anno 2009 è maturata al 31 dicembre 2014; e seppur l'esattore avesse depositato prova della notifica di detta cartella , asseritamente avvenuta nel 2013, la prescrizione sarebbe maturata nell'anno 2018. Il credito è pertanto irrimediabilmente prescritto, dopo l'emissione della cartella esattoriale dell'anno 2012, senza alcun ulteriore atto interruttivo da parte dell'esattore. Né, si applica il termine di sospensione “covid” del “### cura ### perché la prescrizione è maturata , già, in data antecedente al decreto stesso (d.l. 18/2020) che non può avere un effetto retroattivo su una prescrizione formatasi nel 2018, in epoca anteriore alla emergenza covid. Infine, si rileva che la prescrizione è intervenuta dopo la consegna dei ruoli e nelle more della procedura di riscossione esattoriale, intrapresa nel lontano 2012 e protrattasi sino alla notifica dell'impugnato avviso di intimazione. La radicata giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel ritenere che nella fase di esecuzione esattoriale, la legittimazione passiva sia esclusivamente dell' Agente incaricato della riscossione: “In caso (leggi tutto)...

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causa n. 269/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lucilla Nigro

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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 1953/2025 del 12-09-2025

... In mancanza di prova della regolare notifica dell'ingiunzione, discende la maturata prescrizione dei verbali sottostanti elevati tra il 2016 ed il 2017, essendo abbondantemente spirato il termine quinquennale, anche a considerare il periodo di sospensione covid. Pertanto, il ricorso proposto va accolto; con conseguente annullamento del provvedimento opposto e degli atti presupposti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della fascia per valor di riferimento, per la semplicità del giudizio, che ha interessato una sola udienza, tenendo conto dell'attività di giudizio svolta; poste a carico del concessionario, attesi i motivi di accoglimento. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: lo accoglie; conseguentemente annulla l'atto di preavviso opposto, l'intimazione e i verbali presupposti. Condanna il concessionario alle spese del giudizio, liquidate in complessive €. 450,00, di cui €. 125,00 per spese, ed €. 325,00 per compenso di procuratore, spese generali, iva e cpa. Compensa le spese tra l'opponente ed il ### di ### Così deciso in ### il ### Il Giudice di (leggi tutto)...

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causa n. 51/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Milazzo

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