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In mancanza di prova della regolare notifica dell'ingiunzione, discende la maturata prescrizione dei verbali sottostanti elevati tra il 2016 ed il 2017, essendo abbondantemente spirato il termine quinquennale, anche a considerare il periodo di sospensione covid.
Pertanto, il ricorso proposto va accolto; con conseguente annullamento del provvedimento opposto e degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della fascia per valor di riferimento, per la semplicità del giudizio, che ha interessato una sola udienza, tenendo conto dell'attività di giudizio svolta; poste a carico del concessionario, attesi i motivi di accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
lo accoglie; conseguentemente annulla l'atto di preavviso opposto, l'intimazione e i verbali presupposti.
Condanna il concessionario alle spese del giudizio, liquidate in complessive €. 450,00, di cui €. 125,00 per spese, ed €. 325,00 per compenso di procuratore, spese generali, iva e cpa.
Compensa le spese tra l'opponente ed il ### di ###
Così deciso in ### il ###
Il Giudice di (leggi tutto)...
causa n. 51/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Milazzo