... determinazione al riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessarie, distinguendo la legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata)
unicamente tra spese di ordinaria amministrazione (art. 1105
c.c.) e spese concernenti innovazioni o atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 c.c.). Peraltro, mentre la deliberazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via contenziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva la possibilità, una volta convocata l'assemblea, in caso di omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o di omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma, come nella specie avvenuto, di volontaria giurisdizione, ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 citato (Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213; Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876).
La ricorrente rivolge al decreto impugnato censure sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, della necessità dei (leggi tutto)...