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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 305/2025 del 24-01-2025

... parti comuni). L'### dei condomini può deliberare innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono però vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza di ogni genere dell'edificio R.G. 9990 - 2022 o che ne alterino il decoro architettonico, sono inoltre vietate le innovazioni che possono ledere la sicurezza o i diritti e la libertà delle persone fisiche anche in virtù della vigente legge sulla privacy (quali ad esempio l'installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati). Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario e consista in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, salvo in un secondo tempo contribuire nelle spese affrontate dagli altri condomini (es.: ascensore). Per innovazioni debbono intendersi quelle opere nuove, impianti o manufatti prima inesistenti, che mutino la consistenza e destinazione delle parti comuni; sono innovazioni utili quelle che migliorano l'utilizzazione delle parti o impianti comuni; sono (leggi tutto)...

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causa n. 9990/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Odorino Paola

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 227/2017 del 09-06-2017

... pertinente il richiamo al regime codicistico delle innovazioni vietate di cui all'art. 1120 c.c., che sono quelle che “recano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino “ (1120 c.c.). Sull'argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “.. la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad un'innovazione vietata dall'art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valutazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini”.(Cass. ord. n, 15319/2011). Non meno inconferente è il richiamo alle innovazioni eventualmente adottabili dalla maggioranza dei condomini in assemblea (il cui funzionamento è necessariamente limitato nel c.d (leggi tutto)...

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causa n. 279/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Spanu Maria Teresa, Fois Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28281/2019 del 04-11-2019

... determinazione al riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessarie, distinguendo la legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata) unicamente tra spese di ordinaria amministrazione (art. 1105 c.c.) e spese concernenti innovazioni o atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 c.c.). Peraltro, mentre la deliberazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via contenziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva la possibilità, una volta convocata l'assemblea, in caso di omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o di omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma, come nella specie avvenuto, di volontaria giurisdizione, ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 citato (Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213; Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876). La ricorrente rivolge al decreto impugnato censure sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, della necessità dei (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Scarpa Antonio

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 1457/2017 del 20-12-2017

... tenere presenti gli artt. 1120 e 1121 che riguardano le innovazioni e le innovazioni gravose e voluttuarie, e l'art. 1136 relativo alla validità del voto dell'assemblea. Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche non possono in alcun caso ovviare a questi articoli, come ricorda la stessa legge 13/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all'art. 2: “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche […] sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. […] Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.” Anche la Corte di Cassazione conerma che l'art. 1120 del C.C. non può essere ignorato, e così infatti è stato ripetuto nella sentenza di novembre 2016, “la condizione d'inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino è riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il (leggi tutto)...

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causa n. 5025/2013 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 1401/2023 del 13-11-2023

... riguardo, l'art. 1121 c.c. in merito alle spese per “innovazioni gravose e voluttuarie”. Tuttavia la delibera impugnata non affronta in alcun modo il riparto delle spese e non può, quindi, ritenersi illegittima sotto il profilo censurato. ###, con evidente inversione logica, ha dichiarato di voler impugnare la delibera al fine di non partecipare alle spese, mentre l'impugnazione deve riguardare un vizio di legittimità della delibera e non può, invece, valere quale mezzo per esprimere la volontà di non avvalersi dell'opera ritenuta gravosa o voluttuaria. Può altresì rilevarsi che, in ragione della natura delle opere di cui si discute, il richiamo all'art. 1121 c.c. appare comunque fuori luogo in quanto: “In tema di condominio, la realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al (leggi tutto)...

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causa n. 1989/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Evangelista Francesca, Frangipani Marcella

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