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Corte di Cassazione
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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1137/2025 del 31-12-2025

... l'### nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della ### integrazione guadagni per gli operai dell'industria. 4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e calcolato sulla base dei salari lordi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti”. Posto che il quarto comma della norma prevede un accredito figurativo per i periodi di sospensione dall'attività, da considerarsi ai fini del calcolo della misura della pensione, nel presente grado è stata disposta CTU che ha consentito di accertare che effettivamente la misura della pensione spettante al ### è superiore a quella calcolata dall'### In particolare, al consulente di ufficio è (leggi tutto)...

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causa n. 915/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Celesti Marcella Nunziata

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1942/2026 del 06-05-2026

... dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione ### presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore o revisore di società, o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata alla quale la società committente deve versare i contributi sul corrispettivo erogato. In tali casi vi è sì duplicazione di contribuzione, ma ciascuna fa capo una gestione previdenziale diversa, nell'esempio una all'AGO e l'altra alla gestione separata e né le posizioni né i contributi si cumulano tra loro. Ossia ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti e sottoposta alla rispettiva aliquota di prelievo. Ed ancora il lavoratore dipendente iscritto all'### se gestisce anche ed in aggiunta al lavoro dipendente una impresa artigiana, dovrà essere iscritto anche alla gestione ### per gli artigiani e pagherà la contribuzione sui redditi di impresa. In caso di svolgimento di duplice attività lavorativa non vale, quindi, il principio per cui ci si deve iscrivere nella gestione previdenziale (leggi tutto)...

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causa n. 15871/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Acquaviva Coppola

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 648/2026 del 24-04-2026

... nelle gestioni ### (##### CPI e ### oltre che alla gestione separata dell'### Il differimento riguarda anche la contribuzione relativa ai trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026 Per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2004 si ricorda che la legge n. 213/2023 ha previsto una sorta di sanatoria rafforzata: la regolarizzazione si realizza con la sola trasmissione dei flussi retributivi corretti da parte delle PA, senza necessità di effettuare anche i relativi versamenti contributivi. L'### ha fornito istruzioni con messaggio n. 292/2024. Da tanto deriva che i contributi dovuti ai ricorrenti per il periodo 1.01.2000 - 14.10.2009 non sono prescritti. Tanto in primo luogo perché prima del passaggio in giudicato delle sentenze nn. 677/2016 del Tribunale di ### e 16602/07 del Tribunale di Napoli, il diritto alla contribuzione non poteva essere legittimamente esercitato dagli aventi diritto, decorrendo la prescrizione soltanto dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze. In secondo luogo l'anzidetta legislazione ha fatto slittare i termini di prescrizione per le ### Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le (leggi tutto)...

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causa n. 3573/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Mancuso, Finaldi Paola

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 10817/2026 del 23-04-2026

... dell'importo più rilevante di € 6.172,82, dovuto per la gestione lavoratori dipendenti (in ordine ai qual i aveva ricevuto il beneficio contributivo ). Quindi , il 2 6 marzo 2018, prima del secon do invito a regolarizzare, aveva versato l'ulteriore importo di € 1.062,50 per la gestione separata. Il 9 aprile 2018, poi, dopo solo tre giorni rispetto al secondo invito a re golarizzare, aveva versato, l'importo residuo di € 577,22, relativo alla gestione committenti di co.co.co e co.co.pro. 2. Con il terzo motivo, la parte ripropone la stessa doglianza, deducendo violazione o falsa ap plicazione, ai sensi d ell'articolo 360, numero 3 c.p.c., dell'articolo 4, comma 4, del d.m. 30. 01. 2015. Contesta la valut azione offerta dalla ### territoriale sull'irregolarità contributiva, deducendo che sarebbe stata omessa la valutazione di un fatto estintivo, cioè il pagamento degli importi richiesti, a proprio giud izio, tempestivo rispetto agli invit i a regolarizzare. 3. I primi tre motivi sopra esposti sono inammissibili perché la parte richiede una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. ### territoriale ha valutato la scansione temporale dei pagamen ti, reputando (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Pisapia Mariagrazia

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 181/2026 del 30-04-2026

... relativo a contributi previdenziali destinati alla gestione separata per l'anno 2009, è stato impugnato nel procedimento 105/2017 R.G., riunito al procedimento n. 242/2016 RG, e definito con sentenza n. 956 del 18.11.2025, e l'avviso di addebito n. ###526200000 di € 845,96, relativo a contributi previdenziali destinati alla gestione separata per l'anno 2011, è stato impugnato nel procedimento 141/2019 R.G., definito con sentenza n. 101 del 30.01.2025. Con tali sentenze, depositate da parte ricorrente in data ### e in data ###, le somme pretese con gli avvisi di addebito sopra indicati sono stati dichiarati prescritti sulla scorta di condivisibili motivazioni che si riportano di seguito per ampi stralci ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, si osserva che il termine prescrizionale applicabile ai contributi richiesti è pacificamente quello quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, termine da applicare, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità anche alle somme aggiuntive :"Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione (leggi tutto)...

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causa n. 1274/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cinzia Cicero

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